Il Ministero del Lavoro ha aggiunto una nuova FAQ nella sezione “Informazioni generali sul conferimento del TFR alla previdenza complementare” del Portale della Previdenza complementare, in tema di adesione esplicita.
Il Ministero precisa che si ha adesione esplicita alla previdenza complementare quando il lavoratore, entro 60 giorni dall’assunzione, rinuncia all’adesione automatica e destina il TFR maturando a una forma pensionistica complementare diversa da quella di riferimento per l’adesione automatica, indicandola nella dichiarazione di destinazione del TFR resa al datore di lavoro (Modulo TFR3 o, nelle more della sua adozione con D.I., dichiarazione scritta) e perfezionando l’adesione secondo le modalità previste dalla forma prescelta.
Viene specificato che non rientrano nella definizione di adesione esplicita i casi in cui il lavoratore, pur effettuando la scelta entro i 60 giorni previsti, si limiti a conferire il TFR in misura parziale alla forma di destinazione dell’adesione automatica, così come quelli in cui il lavoratore scelga di non versare il contributo a proprio carico quando la RAL è inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. In entrambe le situazioni, non trattandosi di adesione esplicita, si produrranno gli effetti dell’adesione automatica.
In caso di adesione esplicita effettuata nei 60 giorni, il TFR è conferito alla forma prescelta con competenza dalla data di assunzione, comprensivo delle quote nel frattempo maturate. Il diritto al contributo del datore di lavoro, ove previsto, spetta nella misura e alle condizioni stabilite dagli accordi o contratti collettivi applicabili; i relativi versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla forma pensionistica prescelta.
Inoltre, è stata aggiornata una Faq, eliminando dai soggetti esclusi dal regime di adesione automatica alla previdenza complementare il riferimento ai lavoratori intermittenti: pertanto, restano estranei alla nuova disciplina solo i lavoratori del pubblico impiego e quelli domestici.
