Il D.I. Lavoro-Economia n. 130/2026 adotta la versione definitiva del modulo TFR3, lo strumento con cui i lavoratori privati assunti dal 1° luglio 2026 esercitano le scelte sulla destinazione del TFR maturando nell’ambito della riforma dell’adesione automatica alla previdenza complementare (Legge n. 199/2025).
Con il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 4 settembre 2026, n. 130 si chiude la fase sperimentale avviata lo scorso 1° luglio e prende forma definitiva lo strumento chiamato a dare corpo, sul piano pratico, alla riforma dell’adesione automatica alla previdenza complementare varata dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), che ha riscritto l’art. 8, D.Lgs. n. 252/2005. Il modulo TFR3 sostituisce la versione provvisoria pubblicata il 30 giugno scorso e diventa il documento di riferimento con cui il lavoratore neoassunto esercita le opzioni sulla destinazione del TFR maturando.
La platea dei destinatari, occorre ricordarlo, non è indistinta. La novella separa infatti chi, dal 1° luglio 2026, accede per la prima volta a un rapporto di lavoro subordinato privato – restano esclusi il pubblico impiego e il lavoro domestico – da chi, pur neoassunto, vanta già un pregresso occupazionale con una posizione previdenziale integrativa alimentata da TFR. Per entrambe le categorie la legge fissa in 60 giorni dall’assunzione il termine entro cui rendere una dichiarazione di volontà; scaduto inutilmente tale termine, scattano meccanismi automatici che si atteggiano diversamente a seconda della storia contributiva del lavoratore.
È proprio su questo crinale che si colloca l’architettura del modulo, articolato in 3 blocchi.
Una sezione introduttiva, comune a tutti, in cui il lavoratore dichiara la propria condizione – prima occupazione o occupazione successiva – e attesta di aver ricevuto l’informativa datoriale sui fondi collettivi operanti in azienda e sul funzionamento dell’adesione automatica, così come richiesto dall’art. 8, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. n. 252/2005.
Fanno seguito 2 sezioni operative reciprocamente esclusive:
- la prima si rivolge a chi accede per la prima volta al lavoro privato e consente di scegliere se conferire il TFR al fondo individuato dall’adesione automatica, a una diversa forma pensionistica di propria scelta, oppure di mantenerlo in azienda o presso il Fondo di Tesoreria dell’INPS; è qui prevista anche la facoltà, per chi percepisce una retribuzione annua inferiore all’assegno sociale, di astenersi dal contributo volontario personale senza che ciò incida sull’obbligo datoriale di alimentare comunque il fondo destinatario;
- la seconda sezione, riservata a chi ha già una posizione previdenziale integrativa in essere, esclude invece la permanenza del TFR in azienda o presso il Fondo di Tesoreria, ammettendo unicamente la scelta fra il Fondo di adesione automatica e una forma alternativa individuata dal lavoratore.
Sul piano pratico, la corretta compilazione segue un ordine preciso: identificazione di lavoratore e datore di lavoro, raccolta dell’informativa contestualmente all’assunzione (non a ridosso della scadenza dei 60 giorni), individuazione della sezione applicabile in base alla storia occupazionale dichiarata ed esercizio della sola opzione compatibile con quella sezione.
Chiudono il modulo la sottoscrizione del lavoratore e la controfirma del datore di lavoro.
Si segnala l’affinamento compiuto rispetto alla versione provvisoria. La disciplina riservata a chi risultava iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 – platea che presuppone per definizione un pregresso lavorativo – è stata correttamente confinata alla sola sezione dedicata ai lavoratori non di prima assunzione, essendo la sua presenza nella prima sezione logicamente incompatibile con la condizione di lavoratore privo di storia occupazionale.
Sul versante degli adempimenti, il provvedimento conferma che il modulo sarà reso disponibile anche in modalità digitale, con compilazione online e trasmissione telematica al datore di lavoro; le regole tecniche di dettaglio – identificazione dell’utente, sicurezza del trattamento dei dati, percorsi di dematerializzazione – sono demandate a un successivo atto direttoriale, allo scopo di calibrare la piattaforma senza dover intervenire nuovamente sulla fonte primaria.
Resta fermo, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e di rilasciarne copia, adempimento che assume evidente valenza probatoria in caso di future contestazioni sulla destinazione del TFR. L’informativa datoriale, lungi dall’essere un mero adempimento formale, costituisce il presupposto sostanziale per rendere consapevole la scelta del lavoratore, e la sua tracciabilità attraverso il modulo assume peso non trascurabile anche in sede di un’eventuale verifica ispettiva.
Dal punto di vista pratico-operativo, l’adozione del modulo definitivo segna il momento in cui l’obbligo informativo e la raccolta delle dichiarazioni acquistano un riferimento documentale stabile e opponibile ai terzi.
Conviene, pertanto, avviare senza indugio un controllo delle assunzioni intervenute dal 1° luglio 2026, verificarne la conformità al nuovo modulo e predisporre un flusso organizzativo che ne garantisca la sottoscrizione entro il termine di 60 giorni; si tratta di adempimenti che, se trascurati, espongono l’azienda al rischio di una gestione non conforme del TFR maturando e, a cascata, a possibili responsabilità nei confronti del lavoratore e degli enti previdenziali coinvolti.
