La COVIP, con circolare n. 4524 del 16 luglio 2026, ha indicato le modifiche da apportare agli Statuti e Regolamenti di forme pensionistiche complementari, in relazione alle novità normative introdotte dall’art. 1, commi 201 e 204, Legge n. 199/2025, la cui decorrenza è fissata al 1° luglio 2026, e in linea con le deliberazioni COVIP del 19 giugno 2026, del 23 giugno 2026 e del 25 giugno 2026. Le modifiche sono indicate nell’allegato alla circolare.
In proposito la Commissione ricorda che:
- le modifiche effettuate in conformità a quanto indicato potranno essere adottate, laddove consentito dagli ordinamenti interni, direttamente dagli organi di governo delle forme pensionistiche, in regime di comunicazione a norma degli artt. 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure, di cui alla Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021;
- per i fondi che non sono adeguati alle adesioni automatiche, l’adeguamento dello Statuto/Regolamento non comprende le parti relative alle adesioni automatiche;
- i fondi che si trovano in una situazione transitoria trasmettono alla COVIP lo Statuto/Regolamento adattando l’articolato dell’Allegato alle effettive modalità con le quali intendono investire i flussi contributivi delle adesioni automatiche nel periodo transitorio, chiarendo che si tratta di disposizioni transitorie e disciplinando quanto previsto al termine del periodo.
Le previsioni relative allo Schema di Statuto trovano applicazione anche ai fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita.
Per i fondi chiusi a nuove adesioni viene chiarito che l’adeguamento dello Statuto/Regolamento non comprende le parti relative alle adesioni automatiche.
La circolare evidenzia che l’art. 16-bis, D.L. n. 62/2026, inserito in sede di conversione, ha introdotto nell’ordinamento disposizioni specifiche sugli organi di amministrazione e di controllo di tutti i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica: l’Allegato è aggiornato anche a tali novità, entrate in vigore il 28 giugno 2026, che necessitano, pertanto, di essere riprodotte negli Statuti delle forme pensionistiche complementari. Trattandosi di adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, vi è la possibilità di adottarli direttamente dagli organi di governo delle forme pensionistiche, in regime di comunicazione.
