L’INPS, con circolare n. 74 del 16 luglio 2026, ha offerto istruzioni e chiarimenti in merito all’erogabilità della prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei detenuti che abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, al fine di recepire l’orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità, che ha individuato specifiche fattispecie di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intramurario utili ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno individuato le casistiche in cui si configura la cessazione involontaria del rapporto e la conseguente possibilità di accedere alla NASpI:
- sentenza n. 396/2024: la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena non è riconducibile alla volontà del detenuto, il quale non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto lavorativo. La consapevolezza del termine della pena al momento dell’assunzione non incide sulla qualificazione della disoccupazione come involontaria, analogamente a quanto avviene per i contratti a tempo determinato;
- ordinanza n. 4741/2025: la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine progetto determina uno stato di disoccupazione estraneo alla sfera di disponibilità del lavoratore detenuto. La cessazione del rapporto di lavoro non dipende da una scelta volontaria del detenuto, né questi può influire sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, essendo la scadenza del progetto determinata da prerogative dell’Amministrazione penitenziaria;
- sentenza n. 13578/2025: la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito del trasferimento del detenuto in altro istituto di pena costituisce causa di disoccupazione involontaria, che prescinde dalla volontà del lavoratore, che non ha facoltà di opporsi al trasferimento per mantenere il posto di lavoro;
- sentenza n. 13577/2025: la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito di ammissione a misura alternativa alla detenzione costituisce causa di disoccupazione involontaria.
L’Istituto precisa che le fattispecie individuate, qualora siano riferibili a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e rilevanti ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, assumono rilievo anche sotto il profilo contributivo. Infatti, in tali ipotesi, la cessazione del rapporto di lavoro determina, in capo all’Amministrazione penitenziaria, l’insorgenza dell’obbligo di versamento del ticket di licenziamento, dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia idonea a generare in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Infine, il messaggio chiarisce che, ai fini del riconoscimento della prestazione NASpI, nei casi di lavoro in rotazione, non rilevano le cessazioni intermedie del rapporto di lavoro, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che a una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione (Cass. n. 19746/2025). In questi casi non si configura la cessazione del rapporto di lavoro, venendo meno il requisito di accesso alla prestazione NASpI.
