L’INPS, con messaggio n. 2200 del 1° luglio 2026, ha offerto indicazioni in merito all’ammortizzatore unico introdotto dal D.L. n. 25/2026, a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, fornendo il dettaglio per il corretto invio dei flussi di pagamento diretto da parte dei datori di lavoro.
Si ricorda che il beneficio è riconosciuto:
- per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 90 giornate, ai lavoratori subordinati del settore privato, esclusi i lavoratori agricoli, ovunque risiedano e siano domiciliati, alle dipendenze di datori di lavoro che hanno sedi operative o produttive in uno dei territori dei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e che sono stati impossibilitati a prestare l’attività lavorativa;
- per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 15 giornate, ai lavoratori subordinati del settore privato, che risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei Comuni alluvionati, e che sono stati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi Comuni interessati;
- ai lavoratori somministrati e distaccati che hanno svolto la propria attività lavorativa in sedi produttive o operative del datore di lavoro utilizzatore o distaccatario ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, anche se formalmente alle dipendenze di datori di lavoro con sede in località diverse dai citati territori.
La prestazione può essere richiesta dai datori di lavoro, per ciascun lavoratore, esclusivamente per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026: poiché il 18 gennaio 2026 è un giorno festivo, la prestazione dev’essere riconosciuta anche nel caso in cui i requisiti siano soddisfatti alla data del primo giorno lavorativo successivo, ossia il 19 gennaio 2026.
Il numero complessivo di giornate richieste dev’essere coerente con la tipologia di causale indicata nella domanda e, comunque, non può eccedere il numero di giornate previsto dalla normativa per singola fattispecie.
I datori di lavoro non agricoli devono trasmettere i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità, tenendo conto delle particolarità della prestazione in argomento. Nello specifico, con riferimento ai termini di invio delle richieste di pagamento, in considerazione del mancato rinvio della disposizione in esame all’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015, non trovano applicazione i termini decadenziali per l’invio dei predetti flussi.
Il messaggio, al fine di consentire all’Istituto una tempestiva erogazione della misura in argomento, precisa che è opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le denunce entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Inoltre, viene precisato che, sebbene l’ammortizzatore unico sia riconosciuto in giornate, nei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) devono essere indicate le ore di sospensione da indennizzare nella giornata valorizzata con l’evento “ISU”.
Per garantire l’indennizzo dell’intera giornata lavorativa, le ore di sospensione da esporre devono corrispondere all’intero orario giornaliero di lavoro. Di conseguenza, nelle giornate con evento “Ammortizzatore Unico” è necessario indicare sempre lo stesso numero di ore di sospensione.
