Dimissioni per violenza di genere: spettanza dell’indennità NASpI

L’INPS, con messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito che le dimissioni presentate da lavoratrici e lavoratori vittime di atti persecutori o di violenza di genere possono, a determinate condizioni, essere considerate dimissioni per giusta causa e consentire, pertanto, l’accesso alla NASpI.

Il D.Lgs. n. 22/2015 riconosce, infatti, la prestazione in caso di perdita involontaria dell’occupazione, comprendendo espressamente tra le fattispecie tutelate le dimissioni per giusta causa. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 2119, c.c., ricorre quando si verifica una circostanza tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Come rilevato anche dalla Corte Costituzionale, tale situazione può derivare non soltanto da un grave inadempimento del datore, ma anche da fatti oggettivi o da comportamenti posti in essere da soggetti terzi, purché idonei a rendere impossibile la continuazione dell’attività lavorativa. In questa prospettiva, gli atti persecutori o le forme di violenza di genere possono assumere rilievo anche quando provengano da persone estranee all’ambiente professionale.

Il riconoscimento della NASpI, tuttavia, non è automatico: la sola esistenza di episodi di violenza o persecuzione, se completamente estranei al contesto lavorativo, non è sufficiente a qualificare le dimissioni come involontarie. Occorre verificare, caso per caso, mediante elementi chiari, oggettivi e documentati, l’esistenza di un collegamento concreto tra le condotte subite e l’impossibilità di proseguire il rapporto.

Tale collegamento può sussistere quando:

  • gli atti illeciti compromettano l’equilibrio psicofisico della vittima in misura tale da impedirle di svolgere l’attività lavorativa;
  • le persecuzioni interferiscano con abitudini strettamente connesse al lavoro.

È il caso, ad esempio, delle molestie o delle minacce subite lungo il tragitto casa-lavoro o, più in generale, delle condotte che impediscano alla persona di raggiungere il luogo di lavoro in condizioni di sicurezza. In simili circostanze, la cessazione del rapporto non deriva da una libera scelta del dipendente, ma costituisce un recesso necessitato dalla tutela della vita e dell’incolumità personale, configurando una giusta causa determinata dal fatto di un terzo.
La valutazione ai fini della NASpI dovrà, quindi, concentrarsi sull’effettiva incidenza della violenza subita sulla possibilità di continuare a lavorare e sulla documentazione prodotta a sostegno della domanda.

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