Decreto Infrastrutture in Gazzetta: CIG per eccezionali ondate di caldo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026 il D.L. 26 giugno 2026, n. 107, c.d. Decreto Infrastrutture, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”, in vigore dal 27 giugno 2026, che prevede, all’art. 6, Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica.

Il Decreto dispone che, al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all’art. 12, commi 2 (possibilità di presentare una nuova domanda di CIG dopo 52 settimane di attività, qualora si sia fruito di un periodo di 52 settimane consecutive di cassa integrazione ordinaria) e 3 (la CIG relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile), D.Lgs. n. 148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’art. 10, comma 1, lett. m), n) e o), D.Lgs. n. 148/2015, ovvero imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi di quanto sopra, si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015. Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l’anno 2026.

Allo stesso fine e per il medesimo periodo di cui sopra, il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei 2/3 della retribuzione, da parte di operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, temporaneamente sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, corrisposto per un massimo di 90 giornate annue, ex art. 8, Legge n. 457/1972, viene riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

Tali integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, ex art. 8, Legge n. 457/1972. In deroga all’art. 14, Legge n. 457/1972, viene previsto che tale trattamento sia concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente ed erogato direttamente dall’Istituto, nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l’anno 2026.

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