L’INPS, con messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, ha offerto istruzioni per accedere alle misure straordinarie di sostegno al reddito previste in caso di eccezionali situazioni climatiche, comprese le ondate di calore, previste dall’art. 6, D.L. n. 107/2026.
Le disposizioni, applicabili dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, sono volte a rafforzare la tutela dei lavoratori e a garantire la continuità delle attività produttive maggiormente esposte agli effetti del clima.
L’Istituto precisa che, per quanto non espressamente previsto dal messaggio in oggetto, che fa esclusivo riferimento alle fattispecie di «eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore», valgono le regole ordinarie sulla sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo (vedasi messaggio n. 2103/2026).
Per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute a eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”), consentono l’accesso alla CIGO senza che i relativi periodi siano conteggiati nel limite massimo di 52 settimane previsto nel biennio mobile.
Restano, inoltre, confermate:
- l’esenzione dal contributo addizionale;
- la possibilità di presentare le domande, nelle consuete modalità di invio, entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento.
Ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens/PosContributiva, le aziende devono utilizzare il codice di conguaglio che sarà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus>, presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACreddito>/<CongCIGOAltre>, devono valorizzare il codice di nuova istituzione “L153”, avente il significato di “Conguaglio CIGO DL 107-2026”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio già in uso “L038”.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso UniEmens/PosContributiva di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens-Cig (UNI41), i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Per il settore agricolo, fino al 31 dicembre 2026, la CISOA per intemperie stagionali potrà essere riconosciuta sia agli operai agricoli a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto e senza il requisito delle 181 giornate lavorative. I periodi autorizzati non saranno computati nel limite annuale delle 90 giornate e saranno utili ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola. I trattamenti di CISOA in argomento sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Viene precisato che, in corrispondenza delle giornate per le quali è autorizzata la CISOA a riduzione, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presentano una copertura contributiva mista:
- ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta;
- figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.
Ai fini della presentazione delle domande di CISOA:
- per gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro devono utilizzare l’apposita causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” (cod.17);
- per gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro devono presentare domanda di prestazione utilizzando la causale “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 107/2026” (cod.18).
Tali domande devono essere presentate entro il termine ordinario di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
È possibile presentare un’unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione. Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.
Viene precisato che:
- l’inoltro delle richieste con le nuove causali sarà possibile dal 24 luglio;
- in fase di prima applicazione, per gli eventi verificatisi dal 1° al 23 luglio 2026, le domande potranno essere trasmesse entro il 22 agosto 2026.
Per comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, per i periodi di competenza III e IV trimestre 2026, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/PosAgri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR>, contenente, a seconda del tipo di manodopera, i seguenti elementi:
- per gli OTI: <CodicePartTime-GOR> = 7 e il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate;
- per gli OTD è istituito un nuovo codice specifico per individuare la parte di giornata lavorata in concorrenza con la CISOA a riduzione: <CodicePartTime-GOR> = 8 e il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate.
