Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, ha illustrato le novità introdotte dall’articolo 16-ter, D.L. 131/2024 (c.d. Decreto Salva infrazioni), rubricato “Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”, che ha disposto l’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, L. 67/1988 (Legge Finanziaria 1988), perché in contrasto con i principi di cui alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 novembre 2006.

Per effetto di tale abrogazione, di fatto, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano – a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 – prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, al ricorrere dei presupposti ordinariamente stabiliti dalla disciplina Iva.

L’Agenzia delle entrate offre le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, relativamente a:

  • trattamento, ai fini Iva, delle operazioni di distacco o prestito di personale, a seguito della previsione recata all’articolo 16-ter, comma 1, Decreto Salva infrazioni;
  • decorrenza della suddetta previsione, ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 2, Decreto Salva infrazioni;
  • trattamento, ai fini Iva, di altre forme di messa a disposizione del personale dipendente, quali la codatorialità e l’avvalimento.

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