Fondo Telecomunicazioni: assegno straordinario esteso agli iscritti all’ex Fondo telefonici

L’INPS, con circolare n. 101 del 23 settembre 2026, integra le indicazioni contenute nella circolare n. 144/2025 in materia di assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, chiarendo che la prestazione può essere riconosciuta anche ai lavoratori con contribuzione accreditata nel soppresso Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

L’assegno è destinato ad accompagnare, nell’ambito di processi di esodo, i lavoratori che raggiungano i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia entro i successivi 5 anni.

L’ex Fondo speciale telefonici è stato soppresso dal 1° gennaio 2000 e, da tale data, il personale del settore è iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), con separata evidenza contabile. Tuttavia, per le particolari modalità con cui è avvenuta la soppressione, l’ex Fondo ha conservato la natura di gestione sostitutiva dell’AGO, con conseguente applicazione delle disposizioni precedentemente vigenti, comprese quelle relative al trasferimento della contribuzione verso altre gestioni.
Su conforme parere del Ministero del Lavoro, l’INPS ricomprende quindi tra i destinatari dell’assegno straordinario anche i lavoratori con contribuzione accreditata nell’ex Fondo, al fine di assicurare un trattamento omogeneo a tutti gli addetti del settore delle telecomunicazioni. Per i soggetti già iscritti al Fondo alla data del 1° gennaio 2000 continuano ad applicarsi, ai fini del calcolo della pensione, le regole vigenti prima della sua soppressione, mentre i lavoratori assunti successivamente sono iscritti automaticamente al FPLD. Gli iscritti all’ex Fondo possono accedere all’assegno finalizzato al conseguimento della pensione a carico della medesima gestione, purché il diritto pensionistico sia perfezionato sulla base della sola contribuzione in essa accreditata. Qualora sia necessario valorizzare anche periodi assicurativi presenti presso altre gestioni, compreso il FPLD, il lavoratore deve ricorrere agli ordinari istituti di ricongiunzione disciplinati dalle Leggi n. 29/1979 e n. 45/1990, nel rispetto dei relativi presupposti.

L’accesso all’assegno richiede la cessazione del rapporto di lavoro e il perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione della prestazione, pari a 60 mesi, dei requisiti contributivi e/o anagrafici necessari per la prima decorrenza utile della pensione anticipata o di vecchiaia, compresa l’eventuale finestra mobile. I contributi riferiti ai medesimi periodi e versati presso più gestioni possono essere computati una sola volta. Non può, invece, essere accolta la domanda di assegno straordinario finalizzata alla pensione anticipata se il lavoratore è già titolare di assegno ordinario di invalidità o ha già presentato la relativa domanda.

La verifica dei requisiti per accedere alla prestazione spetta al datore di lavoro, sulla base dell’anzianità contributiva complessiva risultante dalla documentazione prodotta dal lavoratore, quale l’Estratto conto certificativo (ECOCERT). Su richiesta dell’interessato, o previa delega conferita al datore di lavoro, le Strutture territoriali dell’INPS rilasciano gli estratti contributivi necessari.

La domanda di assegno straordinario dev’essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro, in modalità telematica, tramite il “Portale prestazioni esodo”, a partire dal primo giorno del mese nel quale cessa il rapporto di lavoro. Prima dell’invio, il datore deve compilare il modello cartaceo AP160, farlo sottoscrivere anche al lavoratore e conservarlo.
Diversamente da quanto previsto per le prestazioni di esodo disciplinate dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, Legge n. 92/2012, l’INPS non effettua preventivamente la verifica dei requisiti né il calcolo dell’importo della prestazione. Prima della liquidazione, la Struttura territoriale controlla comunque l’effettiva cessazione del rapporto e la contribuzione accreditata alla relativa data, segnalando eventuali difformità rispetto ai dati inseriti nella domanda. Se dalle verifiche emerge l’assenza dei requisiti, la prestazione non può essere liquidata.
Nella domanda il datore deve specificare se l’assegno è diretto al conseguimento della pensione presso la gestione contabile separata dell’ex Fondo speciale telefonici oppure presso il FPLD. Dev’essere selezionata la tipologia “AGO” quando il lavoratore intende pensionarsi nel FPLD, trasferendovi la contribuzione maturata nell’ex Fondo mediante ricongiunzione o costituzione della posizione assicurativa. In questo caso, la domanda di assegno è definita soltanto dopo l’accoglimento della richiesta di trasferimento dei contributi. La domanda di costituzione della posizione assicurativa può essere inoltrata anche nei 30 giorni precedenti la cessazione del rapporto che comporta l’iscrizione all’ex Fondo ed è trattata come se fosse stata presentata alla data di cessazione dal servizio.
Non è, invece, richiesta la dichiarazione preventiva di costituzione della posizione assicurativa prevista per l’accesso alle prestazioni di esodo della Legge n. 92/2012, poiché, per l’assegno del Fondo Telemomunicazioni, l’Istituto non compie verifiche preventive sui requisiti e sull’importo. Le Strutture territoriali devono comunque controllare che la domanda telematica di trasferimento sia stata presentata e attenderne la definizione prima di liquidare l’assegno.
La tipologia “Fondo Speciale” dev’essere indicata quando la prestazione è finalizzata alla pensione a carico dell’ex Fondo telefonici e il lavoratore non intende trasferire la contribuzione al FPLD. Il datore deve versare la contribuzione correlata nella gestione presso la quale è stato definito l’assegno. Il versamento decorre dal mese di cessazione del rapporto, senza interruzioni rispetto alla contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria IVS.

Nel flusso UniEmens i lavoratori già iscritti all’ex Fondo telefonici devono essere identificati con il nuovo codice “ET” nell’elemento “Tipo Lavoratore”; devono, inoltre, essere valorizzati l’imponibile sul quale viene calcolata la contribuzione e il relativo contributo, pari al 33%, nonché l’elemento “Settimana” con il tipo copertura “X”.
Tali indicazioni determinano nel DM2013 virtuale la generazione del nuovo codice “M140”, riferito al contributo straordinario destinato alla copertura della contribuzione correlata all’assegno. Quanto alle rilevazioni contabili, l’INPS rinvia alle istruzioni della circolare n. 144/2025, precisando che i conti STR21112 e STR21172 sono utilizzati per le somme esposte in UniEmens con i codici evento “139” e “140”.

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