Trattamento fiscale applicabile all’incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 45/E del 30 giugno 2025, ha offerto chiarimenti sul trattamento fiscale dell’incentivo corrisposto nel 2025 ai lavoratori dipendenti iscritti a forme esclusive dell’AGO che, al 31 dicembre 2025, possiedono i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato flessibile oppure al trattamento di pensione anticipata, ma decidono di rimanere in servizio rinunciando volontariamente all’accredito contributivo INPS. L’Agenzia delle Entrate precisa che tale somma non costituisce reddito da lavoro dipendente e, pertanto, non è soggetta a tassazione.

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