Licenziamento ritorsivo del dipendente sindacalmente attivo: onere della prova a carico del lavoratore

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 marzo 2025, n. 6963, ha stabilito che nel caso di controversia concernente la legittimità del licenziamento di un lavoratore sindacalmente attivo, per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l’intento discriminatorio e di rappresaglia per l’attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro; in particolare, ai fini dell’accertamento dell’intento ritorsivo del licenziamento, non è sufficiente la deduzione dell’appartenenza del lavoratore a un sindacato, o la sua partecipazione attiva ad attività sindacali, ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l’asserito intento di rappresaglia, dovendo, in mancanza, escludersi la finalità ritorsiva del licenziamento.

L’allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ex articolo 5, L. 604/1966, l’esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo del recesso, ma, ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’illiceità del motivo unico e determinante del recesso.

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