Con la sentenza n. 25184 dello scorso 10 settembre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di legittimazione attiva del sindacato in un procedimento ex art. 28, Legge n. 300/1970.
Nel caso di specie, la Fast Confsal ha adito il Tribunale, ex art. 28, per vedersi riconosciute le prerogative sindacali di cui al Titolo III dello Statuto e, dunque, la legittimazione alla costituzione di una RSA all’interno di un’azienda in cui dichiarava di avere i requisiti per la rappresentatività.
Il Tribunale, in primo grado, riteneva che il sindacato non avesse legittimazione attiva e dichiarava, quindi, inammissibile il ricorso. Il sindacato proponeva opposizione e il Tribunale, pur dichiarando la legittimazione attiva dell’associazione, rigettava comunque la domanda nel merito, non ritenendo ricorrere in capo alla OO.SS. i requisiti di cui all’art. 19, Legge n. 300/1970.
In appello, la Corte dichiarava nuovamente inammissibile il ricorso per mancanza di legittimazione attiva in capo al sindacato. Secondo la Corte territoriale, essendo il sindacato in questione un sindacato intercategoriale, la legittimazione attiva, ex art. 28, St. Lav., va riconosciuta solo a quelle OO.SS. che «effettivamente operano a livello nazionale per tutelare una o più categorie di quel livello» (ciò che non era stato dimostrato nel caso di specie).
La Corte di Cassazione ha, quindi, precisato che, a seguito di Corte Cost. n. 156/2025, l’art. 28 non andrebbe interpretato nel senso che legittimato ad agire sia solo il sindacato comparativamente più rappresentativo su base nazionale «ossia quel sindacato che soddisfi lo stesso criterio selettivo introdotto nell’art. 19 L. n. 300 dalla sentenza “additiva” della Consulta». Ma, al contrario, ai sensi dell’art. 28, St. Lav., la dimensione “nazionale” è certo necessaria, ma anche sufficiente, non essendo richiesta «la sua combinazione con un ulteriore criterio selettivo, in termini comparativi, come invece accade nell’art. 19 a seguito della … sentenza costituzionale n. 156/2025».
E, dunque, secondo la Corte, i requisiti di cui all’art. 19 non rilevano ai fini della legittimazione ad agire secondo lo speciale mezzo di tutela approntato dall’art. 28, per il quale il legislatore si accontenta della dimensione nazionale dell’associazione sindacale di cui fa parte l’organismo locale che assume l’iniziativa giudiziaria di reazione a una condotta o a un comportamento del singolo datore di lavoro, ritenuto “antisindacale”.
Ne consegue che quello che la Consulta definisce «allineamento dei titoli» delle 2 norme (artt. 28 e 19, Legge n. 300/1970) è solo tendenziale e riguarda soltanto un profilo, quello del perimetro di valutazione della rappresentatività sindacale, ossia della dimensione necessariamente nazionale del sindacato interessato.
