RSU: iniziativa elettorale anche ai sindacati non firmatari del CCNL

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 maggio 2026, n. 14830, ha ritenuto che l’Accordo interconfederale del 1994 attribuisce il potere di indire e partecipare alle elezioni della RSU a 2 categorie di sindacati: a quelli firmatari del protocollo Ciampi del 1993, dell’Accordo Interconfederale del 1994 e del CCNL applicato e ad altri, purché raccolgano almeno il 5% delle firme dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino il contenuto dell’Accordo stesso. Nel giudizio promosso ex art. 28, St. Lav., da un sindacato del secondo tipo, il problema (l’impresa non aveva riconosciuto le elezioni da esso indette) era sorto perché il CCNL applicato (Turismo e Pubblici Esercizi), in una dichiarazione a verbale, aveva precisato che, come stabilito dall’Accordo Interconfederale, le elezioni delle RSU sono indette dai sindacati aderenti alle organizzazioni stipulanti il CCNL. Uniformandosi alle decisioni conformi dei giudici di merito, la Cassazione risolve il problema, interpretando correttamente la precisazione a verbale come confermativa della disciplina dell’Accordo Interconfederale, in quanto destinata unicamente alle associazioni sindacali del primo dei 2 tipi indicati, senza intaccare le prerogative del secondo.

Il caso

La Corte di Cassazione conferma l’antisindacalità della condotta di una società che non aveva riconosciuto il risultato delle elezioni per la costituzione della RSU, indette dalla Fiadel nel novembre 2014, e aveva negato agli eletti la fruizione dei permessi sindacali.

La Corte d’Appello di Venezia, confermando la decisione del Tribunale di Treviso, aveva riconosciuto alla federazione provinciale Fiadel la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale. Il requisito della “nazionalità” dell’associazione sindacale era stato ritenuto sussistente sulla base della sua diffusione in una parte significativa del territorio italiano, senza che fosse indispensabile la stipulazione di CCNL applicabili all’intero territorio nazionale nello specifico settore dell’impresa. Nel caso esaminato erano stati valutati l’adesione della Fiadel alla Confederazione Cisal, la sua presenza nei diversi ambiti territoriali, la sottoscrizione di CCNL nel settore ambientale e l’adesione all’Accordo interconfederale Confcommercio del 27 luglio 1994 e al CCNL Turismo del 2010.
La concreta rappresentatività dell’organizzazione risultava, inoltre, dal numero degli iscritti presenti nell’azienda, pari a 39 su circa 49-50 dipendenti, e dall’attività sindacale svolta al suo interno, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza.

La Cassazione ha ribadito che, ai fini della legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 28, St. Lav., è sufficiente che il sindacato svolga un’effettiva attività su gran parte del territorio nazionale, non essendo necessaria una presenza capillare in tutte le aree del Paese. L’accertamento della dimensione nazionale dell’organizzazione, fondato sulla diffusione territoriale, sul numero degli iscritti e sull’attività concretamente esercitata, costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità quando sia sorretta da una motivazione adeguata.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili anche le contestazioni riguardanti la titolarità dell’azione in capo al segretario provinciale, poiché miravano a ottenere una nuova valutazione della documentazione e delle risultanze processuali, preclusa in presenza di una decisione di primo e secondo grado conforme.

Il profilo centrale della pronuncia riguarda, tuttavia, il diritto dei sindacati non firmatari del CCNL applicato nell’impresa di promuovere le elezioni delle RSU. L’art. 2, Accordo interconfederale 27 luglio 1994, riconosce il potere di iniziativa, nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, innanzitutto alle organizzazioni firmatarie del Protocollo del 23 luglio 1993, dello stesso Accordo interconfederale e del CCNL applicato. La disposizione ammette, però, alla presentazione delle liste anche altre associazioni sindacali, purché formalmente costituite mediante un proprio statuto e atto costitutivo, raccolgano le firme di almeno il 5% dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto dell’Accordo interconfederale.
Secondo la società ricorrente, l’art. 46, CCNL Turismo 20 febbraio 2010, avrebbe riservato l’indizione delle elezioni alle sole organizzazioni aderenti ai sindacati stipulanti il CCNL.
La Cassazione ha respinto questa interpretazione, evidenziando che la lettura congiunta del CCNL e dell’Accordo interconfederale individua 2 categorie distinte di soggetti legittimati:

  1. le organizzazioni firmatarie delle fonti collettive richiamate;
  2. i sindacati diversi da quelli firmatari che soddisfino i requisiti alternativi previsti dall’art. 2 dell’Accordo, ossia la formale costituzione, il sostegno di almeno il 5% dei lavoratori e l’accettazione dell’Accordo medesimo.

Il chiarimento a verbale contenuto nell’art. 46, CCNL Turismo, specifica i requisiti applicabili alla prima categoria, ma non elimina né limita il potere di iniziativa riconosciuto alla seconda.
Ne consegue che la mancata sottoscrizione del CCNL applicato in azienda non impedisce, di per sé, a un’organizzazione sindacale di promuovere le elezioni delle RSU e di presentare una lista, qualora siano rispettate le condizioni stabilite dall’Accordo interconfederale.

È stato dichiarato inammissibile anche il motivo relativo ai permessi sindacali, perché la società si era limitata a riproporre le tesi già sostenute nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della sentenza d’appello.

La Cassazione ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese processuali.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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