I contributi di assistenza sanitaria versati dal coniuge superstite non costituiscono reddito

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 190/E del 21 luglio 2025, ha chiarito che i contributi per l’assistenza sanitaria integrativa versati a una Cassa in qualità di coniuge superstite, inclusi quelli versati in favore del figlio non fiscalmente a carico, non concorrono alla formazione del reddito di pensione, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR.

L’Agenzia precisa che, nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia tenuto conto, nella determinazione del reddito da pensione, della quota di contributi versati alla Cassa, tale importo potrà essere portato in deduzione dalla contribuente in sede di dichiarazione redditi, nel modello 730, al rigo E26 “Altri oneri deducibili”, codice 21.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto