I contributi di assistenza sanitaria versati dal coniuge superstite non costituiscono reddito

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 190/E del 21 luglio 2025, ha chiarito che i contributi per l’assistenza sanitaria integrativa versati a una Cassa in qualità di coniuge superstite, inclusi quelli versati in favore del figlio non fiscalmente a carico, non concorrono alla formazione del reddito di pensione, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR.

L’Agenzia precisa che, nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia tenuto conto, nella determinazione del reddito da pensione, della quota di contributi versati alla Cassa, tale importo potrà essere portato in deduzione dalla contribuente in sede di dichiarazione redditi, nel modello 730, al rigo E26 “Altri oneri deducibili”, codice 21.

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