L’INPS, con messaggio n. 1618 del 15 maggio 2026, ha reso noto che, in seguito ai controlli ex post sui requisiti per gli esoneri contributivi previsti dall’art. 16, D.L. n. 137/2020 e dall’art. 70, D.L. n. 73/2021, sono in corso le notifiche dei provvedimenti di annullamento a seguito delle verifiche con esito negativo.
I datori di lavoro agricoli possono consultare gli esiti sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), alla voce “Telematizzazione” > “Lista Richieste Aut. Agr.”, selezionando la domanda di esonero contributivo interessata e cliccando su “Dettaglio”, dove sono indicati anche gli importi dovuti.
I lavoratori autonomi agricoli, invece, trovano le informazioni nel Cassetto previdenziale del contribuente, con le istruzioni per il pagamento tramite F24. Gli eventuali debiti devono essere regolarizzati richiedendo il calcolo delle somme aggiuntive tramite comunicazione bidirezionale o presentando domanda di rateazione.
Le sanzioni civili saranno ridotte del 50% in caso di:
- pagamento in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica;
- richiesta di rateazione entro 30 giorni dalla notifica.
La riduzione si applica esclusivamente alle sanzioni civili afferenti al debito contributivo conseguente all’annullamento dell’esonero. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.
L’Istituto ricorda che, per presentare istanza di riesame, è necessario inviare una comunicazione bidirezionale attraverso il Cassetto previdenziale, selezionando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.
