La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 marzo 2026, n. 5445, in tema di NASpI, ha stabilito che l’omissione contributiva protratta e continuativa del datore di lavoro, sin dall’inizio del rapporto, integra giusta causa di dimissioni ai sensi degli artt. 2119, c.c., e 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, atteso che tale condotta costituisce grave violazione degli obblighi fondamentali del contratto di lavoro e delle clausole di correttezza e buona fede, ledendo il rapporto fiduciario su un piano distinto e autonomo rispetto a quello previdenziale; né il principio di automaticità delle prestazioni, ex art. 2116, c.c., né la facoltà di costituire rendita vitalizia ex art. 13, Legge n. 1338/1962, valgono ad escludere la rilevanza causale dell’inadempimento datoriale ai fini della giusta causa.
Il caso
La Corte di Cassazione esamina il caso di un lavoratore che, a fronte di un’omissione contributiva protrattasi per circa 16 mesi, aveva rassegnato dimissioni per giusta causa, ottenendo in secondo grado la condanna dell’INPS al pagamento della NASpI. L’Istituto previdenziale, ricorrendo in Cassazione contro la pronuncia della Corte d’Appello di Napoli, che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all’indennità, sosteneva che la mera omissione contributiva non fosse sufficiente a integrare una giusta causa, in quanto le tutele offerte dall’ordinamento — in particolare il principio di automaticità delle prestazioni, ex art. 2116, c.c., e la rendita vitalizia, ex Legge n. 1338/1962 — sarebbero idonee a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli per il lavoratore; contestava, inoltre, la mancanza del requisito dell’immediatezza tra inadempimento e dimissioni. La Suprema Corte respinge tali argomentazioni, ribadendo come, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, la NASpI spetti anche in caso di dimissioni per giusta causa, da valutarsi alla luce dell’art. 2119, c.c., e che la verifica della gravità dell’inadempimento datoriale costituisca tipico accertamento di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi logico-giuridici della motivazione.
Nel caso concreto, gli Ermellini ritengono che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato circa la sussistenza di un grave inadempimento, evidenziando come il mancato versamento dei contributi per un periodo prolungato e continuativo, sin dall’inizio del rapporto, configuri una violazione essenziale degli obblighi contrattuali, idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e a rendere non tollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, anche temporaneamente. La Cassazione valorizza l’elemento della reiterazione e della durata dell’omissione contributiva, sottolineando che non si tratta di episodio isolato o marginale, ma di condotta strutturalmente inadempiente, contraria ai principi di buona fede e correttezza. Quanto al requisito dell’immediatezza, la Corte chiarisce che esso non dev’essere interpretato in senso rigidamente cronologico, ma come sussistenza di un nesso causale tra inadempimento e recesso, valutato in base a un intervallo temporale ragionevole che non interrompa tale collegamento. Nel caso di specie, l’inadempimento era ancora in atto al momento delle dimissioni, essendo continuativo, e ciò esclude qualsiasi soluzione di continuità tra fatto e recesso.
La Suprema Corte respinge, quindi, la tesi dell’INPS, secondo cui il decorso del tempo tra inizio dell’inadempimento e dimissioni escluderebbe automaticamente l’immediatezza, ribadendo invece che tale requisito può sussistere anche in presenza di una condotta datoriale protratta nel tempo.
I Supremi giudici ribadiscono, inoltre, il tema dell’incidenza delle tutele previdenziali sull’inquadramento della giusta causa, affermando che strumenti quali l’automaticità delle prestazioni o la costituzione di rendita non eliminano la lesione del rapporto fiduciario tra datore e lavoratore, che opera su un piano distinto rispetto alla garanzia delle prestazioni assicurative; pertanto, l’esistenza di tali tutele non esclude la gravità dell’inadempimento né la sua idoneità a giustificare le dimissioni.
Alla luce di ciò, il ricorso dell’INPS viene rigettato, confermando del diritto del lavoratore alla NASpI e ribadendo il principio secondo cui l’omissione contributiva reiterata e significativa, specie se perdurante, può integrare giusta causa di dimissioni, sempre che sia accertato il nesso causale con il recesso e la non tollerabilità della prosecuzione del rapporto, elementi la cui valutazione spetta al giudice di merito.
con ordinanza n. 5445 pubblicata l’11 marzo 2026, affronta il tema della rilevanza del mancato versamento dei contributi previdenziali quale giusta causa di dimissioni ai fini dell’accesso alla NASpI, rigettando il ricorso dell’INPS e confermando la decisione della Corte d’Appello di Napoli che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all’indennità.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
