L’INAIL, con la circolare n. 25 del 28 maggio 2026, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2026. Il documento fornisce, inoltre, il consueto aggiornamento delle retribuzioni convenzionali e delle basi imponibili applicabili alle diverse categorie di assicurati.
L’aggiornamento deriva dall’applicazione delle disposizioni che prevedono la rivalutazione annuale dei minimali retributivi sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT. Per il 2025 la variazione registrata è stata pari all’1,4 per cento.
Per la generalità dei lavoratori dipendenti il minimale giornaliero di retribuzione imponibile è fissato, per il 2026, in 58,13 euro, corrispondenti a 1.511,38 euro mensili nell’ipotesi di ventisei giornate lavorative. Tali valori costituiscono il limite minimo di riferimento ai fini della determinazione della retribuzione imponibile assicurativa.
La circolare riepiloga, inoltre, i minimali e le retribuzioni convenzionali applicabili alle categorie di lavoratori per le quali la normativa prevede criteri specifici di determinazione dell’imponibile assicurativo. Tra queste rientrano i lavoratori a tempo parziale, i dirigenti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati e le ulteriori categorie disciplinate da disposizioni particolari.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale vengono aggiornati i valori della retribuzione oraria minimale da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo, mentre per le categorie soggette a retribuzione convenzionale sono riportati gli importi utilizzabili per la determinazione dell’imponibile nel corso del 2026.
Il documento riporta altresì le retribuzioni convenzionali riferite ai lavoratori operanti all’estero, ai soci di cooperative, ai collaboratori coordinati e continuativi e alle altre categorie per le quali la legislazione assicurativa individua specifiche modalità di determinazione della base imponibile.
