10 Gennaio 2020

La Cassazione conferma la natura “qualitativa” dell’inerenza fiscale

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

È ormai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione (si richiamano, per tutte, le sentenze n. 450/2018, 3170/2018, 13882/2018 e 18904/2018) in materia di contenuto del “principio di inerenza” da applicarsi ai fini della deduzione fiscale dei componenti negativi di reddito.

Il principio di diritto consolidatosi presso la Suprema Corte è che il principio di inerenza si ricava dalla nozione stessa di reddito d’impresa, in quanto è espressivo di “una correlazione tra costi ed attività d’impresa in concreto esercitata”; da ciò consegue quindi che l’inerenza di un costo deve essere sempre osservata e valutata, anche dall’Amministrazione Finanziaria, secondo un “giudizio di carattere qualitativo”, scevro da valutazioni “di tipo utilitaristico o quantitativo”.

Il passaggio chiave di questa ormai unanime giurisprudenza risiede nella giusta collocazione del comma 5 dell’articolo 109 Tuir il quale, diversamente da quanto per lungo tempo era stato interpretato, non deve essere letto come riferimento normativo del principio di inerenza della spesa, bensì come la regola – sostanzialmente molto diversa e ben più circostanziata – che stabilisce la correlazione che deve esistere fra costi deducibili e ricavi tassabili; una regola volta appunto a rendere non deducibili quelle spese che hanno una diretta correlazione con ricavi esenti da imposizione fiscale.

Quindi, il principio cardine è che l’inerenza è un concetto immanente nella stessa nozione di reddito d’impresa.

A questo principio si collega quindi anche la giusta collocazione di altre ricorrenti aggettivazioni negative della spesa, quali sono la congruità o la sua antieconomicità; si tratta di connotazioni che possono fungere, semmai, solo da possibili elementi sintomatici di un eventuale difetto di inerenza della spesa.

Ebbene, questi stessi principi sono stati ribaditi dalla Cassazione nella sentenza n. 33026 del 14.12.2019.

Il caso trattato riguardava una società che, avendo per oggetto sociale l’attività agricola, aveva acquistato e rivenduto ad una consociata estera mobili e arredamenti per locali destinati alla ristorazione, in quanto la consociata gestiva detti locali per servizi di ristorazione e, in parte, si riforniva anche dei prodotti alimentari derivati dall’attività della società italiana.

Era stata contestata l’assenza di inerenza delle spese in questione, in quanto non rientranti nel core business della società accertata ed estranei dal suo oggetto sociale.

La Cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza del Giudice di appello, fa propri i principi di cui sopra ribadendo il principio di diritto in forza del quale l’inerenza, nel campo delle imposte sul reddito, deve essere intesa quale espressione di “riferibilità dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura”; l’inerenza del costo va perciò esclusa solo ove si tratti di costi che “si collocano in una sfera ad essa estranea”.

Viene confermato al riguardo – sottolineando l’aspetto di grande importanza, tuttora purtroppo di frequente disatteso nella prassi – che l’inerenza non trova radici, in campo tributario, e nel sistema del reddito d’impresa, nell’articolo 109, comma 5, Tuir, bensì essa va apprezzata mediante un “giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio”.

Nel caso in esame, in cui, peraltro, i principi di cui sopra sono applicati anche ai fini Iva, stante il fatto che era stata contestata pure la non detraibilità dell’Iva assolta sulle spese in questione, l’errore che ha viziato la sentenza del Giudice di appello risiede, a giudizio della Cassazione, nel fatto che esso non si è attenuto a tale principio di diritto in quanto non ha tenuto conto che i beni in questione, acquistati dalla società oggetto dell’accertamento, erano poi stati dalla stessa rivenduti alla consociata, e né ha tenuto conto del fatto che sussisteva una connessione con l’attività della società stessa, stante il suo interesse a sviluppare in seguito la commercializzazione di suoi prodotti agricoli verso le altre imprese del gruppo di appartenenza.

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