Iperammortamento: 5 comunicazioni per fruire dell’agevolazione

Il decreto attuativo del nuovo iperammortamento 2026 prevede che le imprese accedano al beneficio esclusivamente tramite la piattaforma GSE, seguendo tre fasi obbligatorie: comunicazione preventiva, conferma dell’investimento e comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028.

Cinque comunicazioni a carico delle imprese che vogliono beneficiare dell’iperammortamento previsto dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025). È quanto previsto dal decreto attuativo del nuovo iperammortamento firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il 4 maggio 2026, e, a oggi, ancora in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Come noto, la disciplina dell’iperammortamento – introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 427 a 436, Legge n. 199/2025) – stabilisce che dal 2026 gli investimenti in beni nuovi strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, sono agevolati mediante il riconoscimento di una maggiorazione del costo di acquisizione modulato in maniera decrescente col crescere del valore degli investimenti valevole ai soli fini della deducibilità fiscale delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Il D.L. n. 38/2026, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”, pubblicato nella G.U. del 27 marzo 2026, n. 72, è intervenuto con l’art. 7 in materia di iperammortamento, eliminando del vincolo Made in UE e SEE con riferimento ai beni oggetto dell’agevolazione.

Ora, il decreto attuativo dell’agevolazione in parola, all’art. 3 identifica la procedura di accesso alla stessa disponendo che l’accesso alla stessa avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici, nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito www.gse.it, accessibile tramite SPID o CIE.

Il processo di accesso al beneficio in esame si articola in 3 fasi obbligatorie e sequenziali.

Fase 1 – Comunicazione preventiva

Per l’accesso al beneficio, l’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, con l’indicazione, tra l’altro, di:

  • dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
  • tipologia e ammontare degli investimenti nei beni degli allegati IV e V;
  • data prevista di interconnessione;
  • tipologia e ammontare degli investimenti in beni rinnovabili;
  • data prevista di entrata in funzione;
  • dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Fase 2 – Comunicazione di conferma

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo dell’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, corredato dai dati identificativi delle fatture agevolabili.

La comunicazione di conferma non può avere a oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva già trasmessa.

Per i beni in leasing, l’obbligo del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente.

Fase 3 – Comunicazione di completamento

Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni degli allegati IV e V alla Legge n. 199/2025 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia asseverata e della certificazione contabile.

Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

La comunicazione di completamento non può avere a oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione già trasmessa. Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.

Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni, comunica l’esito entro 10 giorni dalla ricezione, potendo richiedere integrazioni entro lo stesso termine. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità da parte dell’impresa comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del diritto al beneficio.

Si segnala, infine, l’introduzione di un obbligo di reportistica periodica continuativa che si distingue nettamente dalle comunicazioni legate ai singoli investimenti. Detto obbligo decorre dalla prima comunicazione preventiva, quindi anche prima del completamento degli investimenti, e si protrae fino al termine di fruizione della maggiorazione, che coincide con l’ultimo esercizio in cui vengono dedotte le quote di ammortamento maggiorate.

Ciò significa che un’impresa che acquista un macchinario nel 2026 con aliquota di ammortamento del 10% annuo dovrà continuare a trasmettere queste comunicazioni fino al 2036, ben oltre il termine finale per gli investimenti (30 settembre 2028). Le comunicazioni sono due, con scadenze e contenuti distinti:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno – invio di una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il successivo 30 giugno — invio di una comunicazione integrativa con piano di ammortamento: completa la precedente con il piano di ammortamento analitico, indicando le quote di maggiorazione imputate in ciascun esercizio.

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