L’ordinanza Cass. n. 2885/2026 chiarisce che un debito iscritto in bilancio può generare una sopravvenienza attiva imponibile solo quando la passività sia effettivamente venuta meno con certezza, ad esempio per prescrizione maturata secondo legge. La semplice permanenza del debito in bilancio o l’inerzia del creditore non bastano.
Con un recente intervento datato 9 febbraio 2026 (ord. n 2885/2026), la Cassazione interviene sul tema della sopravvenienza attiva correlata alla prescrizione del debito, contrastando l’errata conclusione cui era giunta l’Amministrazione finanziaria.
Costituisce solido, ma ancora non irreversibile, principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui, in tema di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, costituente sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 1, TUIR, si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata e assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento a imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza (tra le molte altre, si cfr. Cass. n 24580/2022). Trattasi di enunciazione di diritto che risalente alla sentenza della Cassazione del 20 febbraio 1996, n. 1310, nella quale venne riattualizzato l’art. 107, D.P.R. n. 645/1958, che fissava il principio secondo cui «i redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono a formare il reddito imponibile dell’esercizio nel quale erano imputati a capitale o distribuiti o comunque emersi in bilancio». Per la Cassazione, la mancata riproduzione di tale previsione normativa nei D.P.R. n. 597/1973 e n. 598/1973 non sarebbe da intendere come indice di un mutamento di indirizzo del Legislatore rispetto a un orientamento consolidato da oltre 20 anni (alla data dell’entrata in vigore della Riforma del 1973), ma sarebbe ascrivibile al fatto che tale disposizione risulterebbe ormai ridondante, in quanto le norme sulla rilevazione del reddito d’impresa – e in particolare quelle in tema di plusvalenze e di sopravvenienze – avrebbero dato vita a un regime normativo già di per sé sufficiente al recupero a tassazione delle c.d. riserve occulte. Sulla base di tale raccordo storico, la Cassazione tende ad ammettere la ripresa a tassazione di componenti positivi di reddito sottratti a imposizione in precedenti esercizi, allo scopo di recuperare a tassazione le c.d. riserve occulte nella forma di sopravvenienze attive. A tal proposito, appare più consono al diritto rappresentare che, con l’avvento della Riforma fiscale del 1973, l’indicato principio risulta essere stato archiviato e, con esso, l’era legislativa della ripresa a tassazione senza tempo delle riserve occulte, intrapresa con l’art. 19, Legge n. 1231/1936, la quale stabiliva che «quando nel bilancio di una società od ente… relativo ad un determinato esercizio, risulti che redditi sottratti alla tassazione negli esercizi precedenti siano, sotto qualsiasi forma, distribuiti agli azionisti, la Finanza ha il diritto di accertarli, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, in una con gli altri redditi dell’esercizio al quale il bilancio si riferisce. La stessa facoltà di accertamento spetta all’Amministrazione finanziaria allorché i redditi precedentemente sottratti alla tassazione emergano per la prima volta da bilanci relativi alla liquidazione della società o dell’ente». Di tali previsioni normative non vi è stata traccia di considerazione nella Riforma tributaria del 1973, a motivo (per l’opinione dominante della dottrina) della tassatività delle ipotesi di sopravvenienze attive fiscalmente rilevanti, dell’avvenuta estensione del termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria era ammessa a effettuare il controllo delle dichiarazioni e dell’esigenza di rispettare il principio dell’autonomia dei risultati verificatisi nei singoli periodi d’imposta. Nonostante la manifesta archiviazione legislativa del suddetto principio, la Cassazione tende a riappropriarsene nelle sentenze per dare un supporto alla perpetuità fiscale delle sopravvenienze attive.
Tuttavia, di recente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n 2885/2026, tornando sulla possibilità di assumere un debito esposto in bilancio come sopravvenienza attiva idonea a costituire una componente attiva di reddito, ha ritenuto di confutare il patrocinio erariale che insisteva a ritenere cessata una posizione debitoria annotata nella contabilità per effetto della verifica, precisando che una sopravvenienza si realizza quando viene meno una passività effettivamente esistente e nel periodo d’imposta in cui la passività possa essere ritenuta cessata con certezza. Occorre, quindi, stabilire per il giudice di Cassazione se il debito si sia prescritto. L’Amministrazione incentrava la ragione della ripresa fiscale sul presupposto che fosse maturata la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, c.c., ma il debito in controversia era costituito dal corrispettivo di un contratto di appalto per lavori di scavo, non includibile in alcuna delle ipotesi di prescrizione breve, rimanendo applicabile il termine ordinario della prescrizione decennale dell’art. 2496, c.c., per cui il debito non poteva considerarsi estinto. L’art. 88, comma 1, TUIR, dispone: «Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi», per cui va connotata come sopravvenienza attiva la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi, esistenti al momento della loro iscrizione e poi venute meno per fatti sopravvenuti, inclusa la prescrizione che deve risultare maturata secondo i canoni di legge e le specifiche prerogative temporali. Solo in tale momento, per la citata ordinanza della Cassazione, una posizione debitoria, già annotata come tale, deve ritenersi estinta, assumendo in bilancio una connotazione attiva assoggettabile a imposizione. Trattasi di un Principio di diritto che appare senz’altro condivisibile nella parte in cui, sino alla maturazione legale della prescrizione, la stagnazione contabile in bilancio del debito non può venire volturata in sopravvenienza attiva. A tale proposito, si devono doverosamente considerare anche i fondamenti di diritto contemplati all’art. 2944, c.c., in ordine all’effetto interruttivo della prescrizione che esso prevede a vantaggio del creditore. Testualmente l’art. 2944 dispone che «La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere». Come noto, il riconoscimento del debito può estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi fatto che implichi comunque l’ammissione dell’esistenza del diritto. Per la Corte di Cassazione (Cass. n. 12833/1999, Cass. n. 10342/2003, Cass. n. 19253/2004) il riconoscimento previsto dall’art. 2944 può estrinsecarsi, ad esempio, con una domanda di dilazione, con il versamento di un acconto, con l’annotazione del debito in una denunzia di successione o nel bilancio di una società. La Corte di Cassazione (Cass. n. 5324/2005) ha da tempo precisato che il riconoscimento dell’altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede nemmeno, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. Quindi, anche se l’art. 2934, c.c., dispone che «ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge», il citato art. 2944 interseca i propri prevaricanti effetti interruttivi sull’inerzia dell’azione del creditore, non consentendo l’estinzione del titolo giuridico. La sopravvenienza attiva ex art. 88, TUIR (da raccordare temporalmente con l’imputazione a periodo secondo i soli criteri legali del bilancio, soccombendo le prescrizioni fiscali sulla competenza dell’art. 109, TUIR, all’introdotta dipendenza rafforzata dal bilancio) connette la sopravvenienza attiva alla sopravvenuta insussistenza di passività secondo le ordinarie regole di estinzione del titolo giuridico, non disponendo la legge fiscale nulla in ordine alla relativa situazione giuridica. In tali casi, anche alla luce dell’innovato comma 5-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, in ordine all’onere della prova sempre incentrato sull’Amministrazione finanziaria, è quest’ultima che deve comprovare l’autentica estinzione del titolo giuridico, senza poterlo far derivare da un unilaterale giudizio di stagnazione della posta debitoria in bilancio.
