Iperammortamento: tutte le novità del decreto attuativo

L’iperammortamento previsto dalla Legge n. 199/2025 si avvia verso la piena operatività con il Decreto attuativo MIMIT, in attesa di firma MEF e controllo della Corte dei Conti. La procedura di accesso al beneficio si articola ora in cinque comunicazioni al GSE, con maggiori obblighi di monitoraggio annuale. La piena operatività della misura è attesa con l’apertura della piattaforma GSE e l’approvazione dei modelli comunicativi.

Con la firma del MIMIT sul Decreto Interministeriale attuativo si è compiuto un passo decisivo verso la piena operatività dell’iperammortamento, l’incentivo disciplinato all’art. 1, commi 427436, Legge 199/2025

Ai fini della pubblicazione, il testo del D.M. deve essere firmato dal MEF e superare l’esame della Corte dei Conti. 

Seguiranno uno o più Decreti Direttoriali per l’approvazione dei modelli di comunicazione al GSE e l’apertura della piattaforma telematica di scambio dati

Il testo finale del Decreto attuativo contiene alcune conferme, ma ha in serbo anche alcune novità per le imprese che intendono avvalersi della misura agevolativa

Seguendo la struttura del documento, in relazione all’oggetto dell’iperammortamento (art. 2) viene recepita, con efficacia retroattiva agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, la soppressione del vincolo “made in UE/SEE” su beni materiali e immateriali prevista dall’art. 7, D.L. n. 38/2026 (c.d. Decreto Fiscale). 

Fra i suddetti beni rientrano, ad esempio, sistemi di tracciabilità e raccolta dati industriali, tecnologie per l’identificazione e la marcatura dei prodotti, sistemi di visione per il controllo qualità automatizzato e dispositivi intelligenti per il monitoraggio dei processi produttivi, purché inseriti in progetti conformi ai requisiti di interconnessione e integrazione previsti dalla normativa

Il vincolo di origine UE permane, invece, per gli impianti fotovoltaici, agevolabili solo se rientranti nell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 181/2023 (categorie B e C del Registro Enea delle tecnologie per il fotovoltaico), con un monopolio di fatto a favore della “3Sun”, la gigafactory del gruppo Enel. 

Le principali novità del Decreto attuativo riguardano la procedura di accesso al beneficio (art. 3). 

Restano le 3 fasi principali (preventiva, conferma 20% entro 60 giorni e completamento a interconnessione avvenuta), ma aumentano a 5 le comunicazioni complessive da trasmettere al GSE. 

Il testo finale del D.M. prevede, infatti, 2 comunicazioni ulteriori

  • una entro il 20 gennaio di ogni anno, contenente gli investimenti effettuati, i costi sostenuti e le previsioni di fruizione, con finalità di monitoraggio delle risorse impiegate annualmente; 
  • una entro il 30 giugno di ogni anno, recante il piano di ammortamento e le quote agevolate, con lo scopo di monitorare i flussi di spesa

Per quanto concerne l’intensità della misura e la fruizione (art. 4), il Decreto contiene la precisazione che la maggiorazione delle quote di ammortamento e/o dei canoni di leasing decorre dal periodo d’imposta di trasmissione della comunicazione di completamento, previa entrata in funzione dei beni nel medesimo periodo. 

I plafond di spesa (2,5, 10 e 20 milioni di euro) rilevano annualmente con riferimento alle comunicazioni di completamento trasmesse

Grande assente nel decreto attuativo è l’auspicata estensione dei software inclusi nell’Allegato V annesso alla Legge 199/2025 alle soluzioni di cloud computing

La limitazione dell’incentivo ai soli software ammortizzabili in base ai Principi contabili (acquisiti in proprietà e in licenza d’uso pluriennale) riduce enormemente l’applicabilità della misura ai beni immateriali. 

Risultano confermati, invece, gli obblighi documentali a carico della generalità delle impreseperizia tecnica asseverata corredata da analisi tecnica (art. 6) e certificazione contabile senza bonus sulle spese sostenute (art. 7). 

Come anticipato nelle bozze di Decreto circolate in precedenza, è stata rimossa la possibilità di ricorrere a una dichiarazione sostituiva di atto notorio per beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro

In caso di investimenti in impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, il D.M. ne elenca (art. 8) le componenti agevolabili: dai gruppi di generazione dell’energia elettrica, ai trasformatori a monte dei punti di connessione e misuratori, agli impianti per la produzione di energia termica a uso esclusivo come calore di processo con elettrificazione dei consumi alimentata da energia rinnovabile autoprodotta ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11, ai servizi ausiliari di impianto e agli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, qualora asserviti ai nuovi gruppi di generazione. 

Il decreto contiene (Allegato 1) limiti alla producibilità massima attesa degli impianti FER (massimo il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva) e limiti di spesa ammissibile per fonte rinnovabile e potenza. 

L’iperammortamento dovrebbe entrare a pieno regime nel mese di giugno, con la possibilità per le imprese di trasmettere una o più comunicazioni preventive per struttura produttiva. 

Entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo delle verifiche sulla preventiva da parte del GSE, le imprese saranno tenute a confermare la prenotazione

  • in caso di acquisto in proprietà, attestando il versamento di acconti in misura almeno pari al 20% al costo di acquisizione di ciascun bene; 
  • in caso di acquisizione in leasing, attestando la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente. 

Ad investimento effettuato, previa acquisizione della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile, le imprese ne comunicheranno il completamento al GSE.

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