Aiuti de minimis: anche la vendita al dettaglio dei prodotti ittici rientra nel settore della pesca

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-811/2024 del 23 aprile 2026, estende il regime speciale degli aiuti de minimis pesca e acquacoltura anche alla vendita al dettaglio di prodotti ittici, qualificandola come fase di trasformazione e commercializzazione.

Il presente contributo intende portare all’attenzione del lettore un’importante novità introdotta dalla Corte di Giustizia UE con la recente sentenza del 23 aprile 2026, causa C-811/2024, in tema di vendita al dettaglio dei prodotti ittici e regime degli aiuti di Stato de minimis.  

La decisione interviene su un profilo finora controverso, ovverosia se l’attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici rientri nella nozione di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura ai fini dell’applicazione del regime speciale de minimis.  

In materia di aiuti di Stato de minimis rilevano, in particolare: 

  • il Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime de minimis generale) che disciplina gli aiuti di modesta entità ma esclude dal proprio campo di applicazione le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 
  • il Regolamento (UE) n. 717/2014 (regime de minimis pesca e acquacoltura) che costituisce, invece, la disciplina speciale per tutte quelle imprese che operano nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 

La controversia sfociata nell’anzidetta sentenza, ruota attorno all’interpretazione dell’art. 2, par. 1, lett. c), Regolamento (UE) n. 717/2014, che dà una definizione di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pescar e dell’acquacoltura. In particolare, si trattava di stabilire se la nozione di cui sopra potesse ricomprendere anche la vendita al dettaglio dei prodotti ittici, con conseguente applicazione a tale attività, del regime speciale degli aiuti di Stato de minimis

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 23 aprile 2026, adotta un’interpretazione estensiva dell’art. 2, par. 1 lett. c), tale per cui la vendita al dettaglio di prodotti ittici: 

  • costituisce una forma di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura
  • rappresenta l’ultima fase della distribuzione, ovverosia quella in cui il prodotto finale giunge al consumatore. 

Pertanto, tutte quelle imprese che operano lungo la filiera dei prodotti ittici – produzione, trasformazione, commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio – ricadono nell’ambito di applicazione deli aiuti di Stato de minimis speciale di cui al Regolamento (UE) n. 717/2014. 

Sul piano operativo, la sentenza in questione impone agli Stati membri e al Legislatore nazionale diversi adeguamenti: 

  • corretta qualificazione imprese: devono essere qualificate come imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura non solo i produttori e i trasformatori, ma anche le pescherie e i punti vendita al dettaglio di prodotti ittici; 
  • applicazione del regolamento settoriale: per gli aiuti de minimis destinati a tali operatori, il riferimento normativo è il Regolamento (UE) n. 717/2014; 
  • progettazione delle misure di sostegno: nella definizione dei bandi, dei regimi agevolativi e delle misure di sostegno pubblico rivolte alla filiera ittica, occorre tenere conto che tutte le fasi, dalla produzione alla vendita al consumatore finale, sono attratte nel medesimo regime speciale de minimis come riferimento obbligato per gli aiuti de minimis destinati anche a questi operatori.  

A conclusione, si vuole ribadire come la sentenza del 23 aprile 2026 della Corte di Giustizia UE abbia segnato un passaggio di fondamentale rilevanza in materia di aiuti di Stato de minimis. Qualificando la vendita al dettaglio di prodotti ittici come attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la Corte ha esteso in modo espresso il perimetro del regime speciale de minimis pesca e acquacoltura anche all’ultima fase della distribuzione.

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