La Cassazione, con ordinanza n. 11695/2026, esclude la PEX se l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie non rispecchia una reale volontà di detenzione stabile. Se la partecipazione è destinata sin dall’acquisto alla vendita, prevale la sua effettiva destinazione economica e viene meno il requisito richiesto dall’art. 87 TUIR.
Il caso e la decisione della Cassazione
Con l’ordinanza n. 11695 del 29 aprile 2026, la Corte di Cassazione si pronuncia sui presupposti applicativi della PEX (art. 87, TUIR), soffermandosi, in particolare, sul requisito dell’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, per il 2009, la plusvalenza realizzata da una società in liquidazione a seguito della cessione dell’intera partecipazione detenuta in un’altra società, disconoscendo il regime PEX che la contribuente aveva fatto valere mediante dichiarazione integrativa presentata successivamente al Mod. Unico originario.
La partecipazione oggetto di cessione proveniva da una complessa sequenza di operazioni. In origine essa apparteneva a una diversa società che, nel 2006, l’aveva promessa in vendita a un soggetto terzo con contratto preliminare. A seguito di una scissione, la partecipazione era poi confluita nel patrimonio di altra società, che nel 2008 l’aveva ceduta all’odierna ricorrente. Venuto meno il precedente vincolo negoziale, la ricorrente aveva successivamente stipulato, nel novembre 2009, un nuovo preliminare con altro acquirente, al quale la partecipazione era stata definitivamente trasferita nel dicembre dello stesso anno, realizzando così la plusvalenza poi contestata dall’ufficio.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la partecipazione non poteva beneficiare della PEX per difetto del requisito previsto dall’art. 87, comma 1, lett. b), TUIR. In particolare, l’ufficio riteneva che la classificazione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie non rispecchiasse la reale destinazione economica del bene, il quale, sin dall’acquisto, sarebbe stato, invece, destinato alla successiva cessione. Da qui la contestazione dell’erronea iscrizione contabile e il disconoscimento del regime di esenzione della plusvalenza.
Il contenzioso vedeva la contribuente vittoriosa in primo grado, mentre la CTR Piemonte riformava la decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Il giudice regionale riteneva, infatti, che la partecipazione avrebbe dovuto essere correttamente classificata nell’attivo circolante, con conseguente inapplicabilità della PEX. Avverso tale pronuncia il liquidatore proponeva ricorso dinanzi alla Cassazione, denunciando, sotto il profilo della violazione di legge, l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva attribuito rilievo decisivo alla destinazione alla vendita della partecipazione e aveva ritenuto elusiva la classificazione contabile adottata.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In primo luogo, richiama l’art. 2424-bis, c.c., ricordando che costituiscono immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente nel tempo e che le partecipazioni superiori a determinate soglie si presumono immobilizzazioni, salva la prova contraria della loro destinazione alla vendita. La Cassazione precisa, però, che il criterio distintivo non si esaurisce nella durata del possesso, ma risiede soprattutto nella destinazione strategica impressa dagli amministratori alla partecipazione. Se l’investimento è sorretto da intenti speculativi o è comunque finalizzato a un disinvestimento nel breve termine, la relativa iscrizione deve avvenire nell’attivo circolante; viceversa, l’iscrizione tra le immobilizzazioni presuppone una scelta di detenzione duratura.
Nel medesimo quadro, l’ordinanza richiama anche il Principio contabile OIC 21, sottolineando che, in coerenza con le strategie aziendali, le partecipazioni vanno allocate in bilancio secondo il criterio della destinazione economica. A rilevare sono, quindi, la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di possedere la partecipazione per un periodo prolungato. Su queste basi, la Suprema Corte ribadisce che l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso costituisce requisito imprescindibile per l’accesso alla PEX, ma aggiunge che tale classificazione non è insindacabile, potendo l’Amministrazione contestarla ai sensi dell’art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 (oggi abrogato e sostituito dalla norma antielusiva generale di cui all’art 10-bis dello Statuto del contribuente), ratione temporis applicabile, ove la stessa risulti priva di valide ragioni economiche e finalizzata all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali.
Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione valorizza l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito. La CTR aveva infatti ritenuto che la partecipazione, già al momento dell’acquisto, non fosse destinata a costituire un investimento durevole, bensì a essere ceduta non appena ottenute le autorizzazioni regionali necessarie a rendere operativa la partecipata. La successiva vendita, avvenuta pochi mesi dopo il rilascio di tali autorizzazioni, confermava, secondo il giudice regionale, la continuità del proposito dismissivo e l’assenza di una reale volontà di possesso stabile e strategicamente destinato a durare nel tempo. Proprio tale apprezzamento di fatto, ritenuto logicamente coerente e giuridicamente corretto, impedisce alla Corte di legittimità ogni rivalutazione della vicenda.
Ne consegue che, una volta esclusa la corretta classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie, viene meno uno dei requisiti necessari per l’applicazione della PEX. La Cassazione conferma, così, che la destinazione economica concreta della partecipazione prevale sul dato formale della sua appostazione in bilancio e che tale appostazione può essere disconosciuta dall’Amministrazione ove risulti incoerente con la reale funzione assegnata al bene nell’ambito della strategia societaria.
