L’Agenzia delle Entrate segnala ai contribuenti le anomalie che hanno impedito, per il 2022, l’iscrizione degli aiuti nei registri RNA, SIAN e SIPA. Le irregolarità riguardano soprattutto l’uso improprio del codice 999, errori nei campi ATECO, settore, localizzazione, dimensione d’impresa e tipologia costi, oppure aiuti fruiti senza presupposti registrabili.
L’Agenzia delle Entrate ha avviato una campagna di promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta 2022, hanno indicato nei Modelli Redditi, IRAP e 770 dati erronei o non coerenti nel prospetto “Aiuti di Stato”. L’intervento è stato formalizzato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 maggio 2026, prot. n. 143075, adottato in attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, Legge n. 190/2014.
La procedura riguarda, in particolare, i beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime de minimis per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA. Il presupposto della comunicazione non è la semplice presenza di un errore nella dichiarazione, ma l’effetto che tale errore produce sul sistema di registrazione degli aiuti individuali. Se i dati esposti dal contribuente non consentono l’iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, nel Sistema informativo agricolo nazionale o nel Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura, l’Agenzia mette a disposizione gli elementi necessari per consentire la regolarizzazione.
La comunicazione viene trasmessa al domicilio digitale del contribuente ed è consultabile anche nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, all’interno del Cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”. Il contenuto informativo è analitico. Sono indicati il codice fiscale del contribuente, il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto, l’anno d’imposta, il protocollo telematico delle dichiarazioni interessate, i dati degli aiuti non iscritti nei registri e le modalità per richiedere informazioni, segnalare elementi non conosciuti dall’Amministrazione o procedere alla regolarizzazione.
La misura si inserisce nel più ampio sistema di controllo degli aiuti pubblici. L’art. 52, Legge n. 234/2012, ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la finalità di garantire il rispetto dei divieti di cumulo, degli obblighi di trasparenza e degli obblighi di pubblicità previsti dalla disciplina europea e nazionale. Il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, ha poi disciplinato il funzionamento del Registro, prevedendone l’interoperabilità con i sistemi relativi agli aiuti agricoli e agli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Per gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici il meccanismo presenta una particolarità. L’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione massiva nei registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato”. L’iscrizione avviene nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione nella quale l’aiuto è indicato. Per tali agevolazioni, come precisa lo stesso Provvedimento, non operano i meccanismi di verifica preventiva propri degli aiuti subordinati a un provvedimento di concessione. Il controllo si colloca quindi dopo la fruizione e dipende in misura significativa dalla qualità del dato dichiarativo.
Il tema assume rilievo particolare per gli aiuti de minimis. Per il periodo d’imposta 2022 continuava a trovare applicazione il Regolamento UE 1407/2013, con il limite ordinario di 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari per impresa unica. Il Regolamento UE 2023/2831, applicabile dal 1° gennaio 2024, ha innalzato la soglia ordinaria a 300.000 euro nell’arco di 3 anni, ma tale disciplina non può essere utilizzata per rileggerne retroattivamente la disciplina del 2022. La corretta individuazione della data di concessione, del regime applicabile e del perimetro dell’impresa unica rimane quindi essenziale.
Le 3 anomalie richiamate dal Provvedimento
La prima riguarda l’errato utilizzo del codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto”. Tale codice è utilizzabile solo quando devono essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente compresi nella tabella dei codici aiuti. Qualora il contribuente abbia utilizzato il codice 999 per un aiuto già presente nella tabella, il rimedio indicato dall’Agenzia consiste nella presentazione di una dichiarazione integrativa, sostituendo il codice residuale con lo specifico codice aiuto.
La seconda ipotesi riguarda l’errata compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi”. Anche in questo caso il Provvedimento indica la dichiarazione integrativa come strumento di regolarizzazione. La correzione, tuttavia, non deve essere considerata un intervento meccanico sul singolo campo. L’indicazione della dimensione d’impresa, del settore o della localizzazione può incidere sulla riconducibilità dell’agevolazione al regime dichiarato. Il dato formale richiede quindi un controllo sostanziale sul presupposto agevolativo.
La terza ipotesi ricorre quando la mancata registrazione dell’aiuto individuale non dipende da errori di compilazione del prospetto. In questa situazione il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. È il passaggio più delicato del provvedimento, perché impone di distinguere l’aiuto spettante ma dichiarato in modo non corretto dall’aiuto privo dei presupposti necessari per la registrazione.
Tabella delle 3 anomalie richiamate dal provvedimento
| Anomalia | Contenuto dell’errore | Rimedio indicato | Profilo di attenzione |
| Errato utilizzo del codice 999 | Il codice residuale 999 è stato utilizzato per un aiuto già presente nella tabella dei codici aiuto. | Presentazione di dichiarazione integrativa con sostituzione del codice 999 con il corretto codice aiuto. | Occorre verificare che l’agevolazione sia effettivamente spettante. |
| Errata compilazione dei campi tecnici | Compilazione non corretta dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi”. | Presentazione di dichiarazione integrativa per correggere i dati indicati nel prospetto. | La correzione richiede anche una verifica sostanziale del regime agevolativo applicabile. |
| Mancata registrazione non dipendente da errori formali | L’aiuto non risulta registrabile non per un errore materiale di compilazione, ma per assenza dei presupposti necessari o per indebita fruizione. | Presentazione di dichiarazione integrativa e restituzione dell’aiuto illegittimamente fruito, con interessi. | È necessario distinguere tra errore dichiarativo e aiuto non spettante. |
Alle violazioni relative all’errato utilizzo del codice 999, alla compilazione non corretta dei campi tecnici e alla restituzione dell’aiuto illegittimamente fruito si applicano le relative sanzioni. Il contribuente può beneficiare della riduzione prevista dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024. Anche questo profilo va valutato con attenzione, poiché il ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione, ma non incide sulla spettanza sostanziale dell’agevolazione.
Esempio operativo
Si consideri il caso di Alfa S.r.l., società manifatturiera che, nel periodo d’imposta 2022, ha fruito di un credito d’imposta automatico pari a 18.000 euro e di un contributo in regime de minimis pari a 40.000 euro. Nel Modello Redditi 2023, relativo al periodo d’imposta 2022, il credito è stato indicato con il codice residuale 999, nonostante l’aiuto risultasse già compreso nella tabella dei codici. Inoltre, la società è stata qualificata come piccola impresa senza una verifica adeguata del perimetro soggettivo, pur in presenza di una holding che controlla anche Beta S.r.l., la quale, nel triennio rilevante ai fini de minimis, aveva già beneficiato di aiuti per 170.000 euro.
In presenza della comunicazione dell’Agenzia, il primo profilo può essere risolto mediante dichiarazione integrativa, sostituendo il codice 999 con il codice specifico, sempre che il credito d’imposta fosse effettivamente spettante e correttamente qualificato.
Il secondo profilo richiede invece una verifica ulteriore. Se Alfa e Beta appartengono alla medesima impresa unica, il contributo de minimis di 40.000 euro si somma agli aiuti già ricevuti da Beta. Il cumulo raggiunge 210.000 euro e supera il massimale di 200.000 euro applicabile al periodo 2022. La regolarizzazione, in tale ipotesi, non può esaurirsi nella correzione del prospetto dichiarativo. Occorre verificare il regime specifico, la data di concessione, l’esatta capienza disponibile, la possibilità di rideterminare l’aiuto prima della sua definitiva concessione e l’eventuale obbligo di restituzione dell’aiuto non legittimamente fruibile, in tutto o in parte secondo le regole del regime applicabile.
Flusso operativo
Il metodo di lavoro dovrebbe essere ordinato. In primo luogo, occorre acquisire la comunicazione e gli elementi di dettaglio disponibili nel Cassetto fiscale. In secondo luogo, è necessario confrontare i dati indicati nelle dichiarazioni con la documentazione dell’agevolazione. In terzo luogo, va verificato se l’errore riguarda un codice, un dato tecnico, il perimetro soggettivo dell’impresa unica o la spettanza stessa dell’aiuto. Solo dopo tale ricostruzione è possibile scegliere tra dichiarazione integrativa, ravvedimento, restituzione dell’aiuto o segnalazione all’Agenzia di elementi non conosciuti.
Il provvedimento attribuisce infatti al contribuente, anche tramite l’intermediario incaricato, la possibilità di richiedere informazioni o rappresentare inesattezze, fatti e circostanze non noti all’Amministrazione. Tale facoltà assume rilievo nei casi in cui l’anomalia derivi da disallineamenti informativi, errate duplicazioni o dati non correttamente interpretati dal sistema. La risposta non dovrebbe, quindi, essere standardizzata. Ogni comunicazione richiede una ricostruzione documentale autonoma.
Sul piano operativo, la vicenda conferma l’opportunità di istituire un fascicolo permanente degli aiuti pubblici fruiti dall’impresa. Tale fascicolo dovrebbe contenere almeno la norma istitutiva, il regime applicabile, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, il codice aiuto, il registro competente, la documentazione di spettanza, la verifica del cumulo e la valutazione del perimetro dell’impresa unica. Per i gruppi societari, anche di dimensioni contenute, il controllo deve essere effettuato a livello aggregato quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina unionale.
Conclusione
La campagna di compliance relativa agli aiuti di Stato 2022 conferma che la gestione delle agevolazioni fiscali richiede una maggiore integrazione tra dichiarazione, contabilità e controllo societario. L’indicazione nel prospetto dichiarativo non è sufficiente se non consente la registrazione dell’aiuto nel sistema pubblico di monitoraggio. La regolarizzazione deve quindi essere preceduta da una verifica puntuale della natura dell’errore e dei presupposti dell’agevolazione.
Ogni comunicazione dell’Agenzia va letta per ciò che realmente è: non una semplice irregolarità da rimuovere, ma il segnale di una possibile frattura tra beneficio fruito, dato dichiarato e legittima iscrizione nei registri.
L’esito potrà consistere nella restituzione dell’aiuto, nella presentazione di una dichiarazione integrativa oppure in una più articolata ricostruzione della posizione agevolativa. La verifica decisiva è comprendere se l’anomalia riguardi soltanto la rappresentazione dichiarativa oppure la spettanza sostanziale del vantaggio.
È su questa linea di confine che si gioca la tenuta dell’intero sistema degli aiuti di Stato. Un incentivo pubblico, infatti, non si conserva solo perché è stato utilizzato. Si conserva quando resta dimostrabile, tracciabile e coerente con le regole che ne hanno consentito la fruizione.
Checklist operativa di sintesi
- Acquisire la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate e i dettagli disponibili nel Cassetto fiscale;
- individuare la tipologia di anomalia: errato codice aiuto, errore nei campi tecnici oppure mancata registrazione per carenza dei presupposti;
- verificare la spettanza sostanziale dell’agevolazione e non limitarsi al solo dato formale esposto in dichiarazione;
- controllare il regime applicabile, la data di concessione, il cumulo degli aiuti e il perimetro dell’impresa unica, soprattutto per gli aiuti de minimis;
- valutare il rimedio corretto: dichiarazione integrativa, ravvedimento, restituzione dell’aiuto con interessi oppure segnalazione di elementi non noti all’Amministrazione;
- considerare il profilo sanzionatorio e l’eventuale riduzione tramite ravvedimento operoso, fermo restando che esso non sana la mancanza dei presupposti sostanziali;
- predisporre o aggiornare un fascicolo permanente degli aiuti pubblici con norma istitutiva, regime, importo, data di concessione, codice aiuto, registro competente e documentazione di supporto;
- per i gruppi societari, effettuare la verifica a livello aggregato quando ricorrono i presupposti dell’impresa unica.
