Ai fini PEX, le principali novità riguardano l’abrogazione della disciplina della “piccola partecipazione” ad opera dell’art. 11, D.L. n. 38/2026, con conferma del criterio LIFO per l’holding period, e i più recenti chiarimenti sul requisito di commercialità nella fase di start-up. Rileva inoltre l’ordinanza Cass. n. 11695/2026, che considera sindacabile, in chiave antiabuso, l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie quando risulti incoerente con l’effettiva destinazione a investimento durevole.
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione PEX, in caso di cessione di partecipazione societaria, risulta fondamentale il rispetto dei noti 4 requisiti che trovano collocazione nell’art. 87, TUIR. Su 3 dei citati 4 requisiti si registrano alcune recenti novità, sia di carattere normativo che di carattere giurisprudenziale, nonché interpretazioni di prassi.
In primo luogo, merita una riflessione la tematica dell’holding period, cioè l’obbligo di detenzione della partecipazione per almeno 1 anno prima della cessione. Sul punto, si è recentemente discussa la fattispecie degli acquisti avvenuti in tempi diversi al fine di capire se è stata o meno rispettata la condizione di detenzione almeno annuale. Consideriamo questo semplice esempio: la Società Alfa S.r.l. ha acquistato il 20% di Beta S.r.l. in data 20 giugno 2020, per un corrispettivo di 100.000 euro; successivamente ha acquisito una seconda tranche del 10%, al prezzo di 40.000 euro, in data 20 ottobre 2025; e, in data 10 marzo 2026, ha ceduto una partecipazione pari al 4%, concordando un corrispettivo di 20.000 euro. Si pongono, al riguardo, 2 necessarie valutazioni: in primis, come determinare il costo di acquisto al fine di individuare l’esatto importo della plusvalenza, in secundis, verificare se si può considerare trascorso l’anno di detenzione. Il secondo punto è certamente più facilmente risolvibile. Infatti, sono state superate le incertezze provocate dalla Legge di bilancio 2026, secondo cui nel caso cessione di piccola partecipazione (ex art. 1 comma 54, Legge n. 199/2025) si doveva applicare il criterio Fifo (in base al quale la prima partecipazione ceduta è quella acquistata per prima). È chiaro che, applicando questa previsione, avremmo dovuto concludere, nel nostro esempio, che veniva ceduta una quota della partecipazione acquisita nel 2020, quindi con la corretta verifica del requisito holding period. Peccato che tale previsione normativa fosse in aperto contrasto con l’art. 87, comma 1, lett. a), TUIR, secondo il quale devono considerarsi cedute per prime le partecipazioni acquisite più recentemente (criterio Lifo), cioè esattamente il contrario della previsione della Legge di bilancio. L’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto coniare (seppur con fatica) una interpretazione che amalgamasse le 2 previsioni, ma bene ha fatto il Legislatore a eliminare ogni dubbio in modo radicale, cioè abrogando tutta la normativa della c.d. piccola partecipazione (art. 11, D.L. n. 38/2026) e con essa anche il comma 54, che aveva introdotto il criterio Fifo per alcune cessioni. Sicché, oggi possiamo concludere che, ai fini della determinazione dell’holding period, l’unico criterio applicabile è quello Lifo; criterio che, riportato al nostro esempio, ci fa concludere che nessuna PEX è fruibile, poiché la partecipazione ceduta si intende acquistata con l’ultima tranche, cioè meno di un anno precedente la cessione.
Altro problema, invece, è individuare il costo di acquisto, poiché il criterio Lifo non espande la sua efficacia a tale determinazione, limitandosi a qualificare la partecipazione ai fini del periodo di detenzione. Sul punto, è chiara la circolare n. 36/E/2004 che, al par. 2.3.1., recita: «I contribuenti, pertanto, restano liberi di determinare il costo della partecipazione ceduta (ai fini del calcolo della plusvalenza) applicando il criterio di valutazione ordinariamente adottato per la valutazione dei titoli».
Il problema, spesso, sussiste in relazione al fatto che non risulta ufficializzato in Nota integrativa il metodo di valutazione della movimentazione dei titoli; quindi, non è chiaro se debba essere utilizzato il metodo del costo medio ponderato, oppure quello Lifo.
La scelta di 1 dei 2 metodi in luogo dell’altro, determina, ovviamente, effetti rilevanti sul calcolo della plusvalenza.
Che il tema fiscale della valorizzazione del costo iniziale di un pacchetto partecipativo acquistato in tempi diversi rappresenti questione delicata e controversa, è attestato anche da recenti esiti giurisprudenziali. La CTR Emilia-Romagna è stata chiamata a pronunciarsi proprio su questa vicenda, con sentenza n. 1070/2022. Sul punto, la citata sentenza recita: «È pur vero che l’art. 87 comma 1, lett.a) del TUIR stabilisce che ai fini del calcolo del periodo di possesso si considerano cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ma ciò non comporta che tale metodo assuma pari rilevanza ai fini del calcolo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazione medesime».
E poco oltre aggiunge: «Per tale finalità è infatti necessario fare riferimento al costo medio delle partecipazioni iscritte a bilancio…».
Le argomentazioni e gli esiti giurisprudenziali sopra citati inducono a ritenere che l’assunzione del costo medio sia scelta meno soggetta a contestazioni fiscali.
Sul tema della prima classificazione in bilancio della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie (art. 87, comma 1, lett. b), TUIR) è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11695, depositata il 29 aprile 2026, con la quale la Suprema Corte ritiene sindacabile, per motivi di abuso del diritto, la collocazione in bilancio della partecipazione quando tale collocazione è palesemente smentita dal comportamento del detentore. Infatti, sono iscrivibili nelle immobilizzazioni finanziarie quelle partecipazioni che sono destinate a investimento durevole, mentre, se l’acquisto è destinato a un rapido smobilizzo, l’iscrizione tra le immobilizzazioni, eseguita al solo fine di ottenere l’esenzione PEX, costituisce un errore bilancistico che, anche laddove non fosse contestato dai soci (che sono comunque i primi e principali destinatari del bilancio), può essere disconosciuto dalla Amministrazione finanziaria.
Il terzo requisito, cioè l’esercizio di attività commerciale da parte della società partecipata, va dimostrato risalendo di almeno 1 triennio precedente la cessione. Sul punto, va segnalato che, in via interpretativa, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di poter derogare dalla durata di tale lasso temporale se la commercialità della partecipata si è manifestata fin da quando la società stessa è stata costituita, e ciò è perdurato ininterrottamente fino al momento di cessione della partecipazione, ancorché il periodo in questione sia inferiore al triennio. In questo senso, si è pronunciata la circolare n. 36/E/2004, par. 2.3.4, che recita: «Considerata la specifica funzione antielusiva della norma in esame, si ritiene che, al pari del requisito della residenza contenuto nella lettera c), anche il possesso ininterrotto del requisito della commercialità, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, debba riferirsi al minor periodo intercorso tra l’atto costitutivo e la cessione della partecipazione. Il requisito temporale precedentemente indicato deve essere verificato in capo alla società partecipata».
Una seconda questione attiene al rapporto tra la fase di start-up societaria e l’inizio dell’attività commerciale, problematica sulla quale si registra un recente interpello della DRE Veneto (n. 207-7/2026 del 30 marzo 2026), che perviene a una conclusione favorevole al contribuente. In merito al rapporto tra fase di start-up e il requisito di commercialità, si segnala che la stessa Agenzia delle Entrate ha analizzato il tema nella circolare n. 7/E/2013. La fase di start-up si definisce come quel periodo in cui l’impresa svolge attività prodromiche finalizzate all’allestimento della struttura organizzativa necessaria per svolgere la vera e propria attività commerciale. Per esemplificare, si può dire che tale fase di start-up può consistere in quella in cui vengono svolte varie attività propedeutiche, come quelle relative agli studi preparatori, all’ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni, alle ricerche di mercato, all’addestramento iniziale del personale, all’acquisizione delle risorse finanziarie e tecniche necessarie ad avviare l’attività dell’impresa. Ebbene, nella citata circolare si sostiene che la fase di start-up può essere definita come una vera e propria fase di svolgimento di attività commerciale se al momento della cessione l’attività commerciale vera e propria sia già iniziata. Diversamente, non sarebbe dimostrata l’ininterrotta commercialità se al momento della cessione sia ancora in essere esclusivamente la fase di start-up (in questo senso, si veda Cass. n. 14800/2025)
Tuttavia, vi sono situazione speciali in relazione alla particolare attività svolta che permettono di ritenere che la fase di start-up sia essa stessa «fase di svolgimento di attività commerciale». Sul punto, è chiara la circolare n. 7/E/2013, par. 3.2, laddove, in merito alla fase di start-up delle imprese che operano nel settore della produzione di energia, afferma: «Occorre, tuttavia, precisare che nell’ambito dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di infrastrutture energetiche dichiarate di interesse pubblico o di pubblica utilità sulla base della normativa di settore [cfr., in particolare, la legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di riordino del settore energetico], il complesso delle attività concernenti le operazioni di finanziamento, di ricerca dei siti, di progettazione e realizzazione degli impianti, non ha natura meramente preparatoria ma integra immediatamente la realizzazione, seppur parziale, dell’oggetto sociale dell’impresa. Ne consegue che, al pari di quanto già chiarito nel paragrafo precedente in ordine alle concessionarie di lavori pubblici, anche per tali soggetti l’esercizio di impresa commerciale deve ritenersi sussistente già a partire dall’avvio del complesso delle attività in esame».
L’interpello sopra citato della DRE Veneto ha riconosciuto che per una impresa che stava costruendo un impianto per la produzione di energia da biomassa, la fase di costruzione è essa stessa una fase di svolgimento di attività commerciale, pertanto assolutamente valida ai fini del computo del triennio richiesto dall’art. 87, TUIR.
