L’obbligo di versamento delle cooperative al fondo mutualistico

Le società cooperative devono destinare il 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici e almeno il 30% alla riserva legale. Il versamento del 3% è effettuato entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio per le aderenti, entro 300 giorni dalla chiusura dell’esercizio per le non aderenti.

Tutte le società cooperative in Italia, inclusi consorzi e banche di credito cooperativo, hanno l’obbligo di versare il 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.  

La previsione è dettata dapprima dal Codice civile.  

L’art. 2545-quater recita difatti: «Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge». 

La previsione del Codice civile è stata ivi introdotta solo con la Riforma del diritto societario del 2004, il medesimo obbligo era precedentemente previsto dal comma 4 dell’art. 11, Legge n. 59/1992: «Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all’incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento…», che ne definiva quindi la misura. 

Occorre, tuttavia, ricordare che il Legislatore ha introdotto anche un ulteriore obbligo a carico dei soggetti di cui trattasi, ovvero la destinazione di almeno il 30% degli utili alla riserva legale (comma 1, art. 2545-quater, c.c.). 

Ne deriva che, in sede di destinazione del risultato di esercizio delle cooperative, occorrerà tener conto di entrambe le previsioni. 

Si faccia un esempio.  

Una cooperativa produce un risultato al netto delle imposte di importo pari a 19.000,00, euro; la destinazione di tale utile dovrà avvenire come segue: 

  • 30% alla riserva legale pari a euro 5.700,00; 
  • 3% al fondo mutualistico pari a euro 570,00, 

per la differenza la cooperativa agirà come ritiene

Tuttavia, mentre la destinazione a riserva legale comporterà il solo accantonamento delle poste, la determinazione del dovuto al fondo non esaurisce l’obbligo della cooperativa che dovrà anche provvedere al versamento delle somme. 

L’adesione o meno a un’associazione nazionale riconosciuta modifica il termine di versamento di dette somme come segue:  

  • cooperativa aderente a un’associazione nazionale riconosciuta: il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio; 
  • cooperativa non aderente a un’associazione nazionale riconosciuta: il versamento deve essere effettuato entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio

Inoltre, l’adesione o meno a un’associazione comporta anche una diversa destinazione della somma: 

  • le cooperative aderenti alle associazioni assolvono all’obbligo mediante versamento allo specifico fondo costituito da ciascuna associazione utilizzando il c/c da queste messo a disposizione, 
  • le cooperative non aderenti o che aderiscano a un’associazione che non abbia istituito alcun fondo, esegue il versamento allo Stato mediante modello F24 (cod. trib. 3012). 

Il versamento non è dovuto se di importo inferiore a euro 10,33. 

Si ricorda, inoltre, che con parere n. 34462 del 27.02.2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l’omesso versamento al fondo mutualistico comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni, la decadenza dalle agevolazioni godute.  

Dal punto di vista contabile, occorrerà dapprima che la cooperativa accantoni l’importo dovuto al fondo mutualistico con la seguente scrittura contabile

Utile d’esercizio Diversi  19.000 
 Riserva legale 5.700  
 Fondo mutualistico 570  
 Riserva straordinaria 12.730  

La voce accesa al fondo mutualistico ha natura di debito e come tale non va iscritta tra le voci di patrimonio al pari delle riserve ma tra i debiti, all’atto del pagamento si rileverà la seguente scrittura contabile: 

Fondo mutualistico Banca c/c 570 

Nel solo caso di cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale riconosciuta, che versino con Modello F24, si potrà utilizzare in compensazione qualsiasi altro credito, ipotizzando l’uso parziale del credito iva la scrittura contabile apparirebbe come segue

Fondo mutualistico Diversi  570 
 Erario c/iva 500  
 Banca c/c 70  

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