Quadro RV e criticità nel trasferimento intersoggettivo delle perdite in caso di scissione

Le istruzioni Redditi SC 2026 non recepiscono il cambio di orientamento dell’Agenzia delle Entrate sui criteri di riporto di perdite, interessi passivi indeducibili e ACE nelle operazioni di scissione. La circolare n. 31/E/2022 limita i test di vitalità al solo compendio trasferito alla beneficiaria, superando il precedente criterio riferito alla scissa nel suo complesso.

Nelle istruzioni per la compilazione dei Redditi SC 2026 non è dato rinvenire alcun riferimento al cambio di rotta intrapreso dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 31/E del 1° agosto 2022, in ordine ai criteri di attribuzione e riporto delle perdite, eccedenze di interessi indeducibili e di ACE nelle operazioni di scissione. Nel rigo RV23 le istruzioni chiedono di indicare a colonna 1 l’ammontare del valore economico del patrimonio netto risultante da una relazione giurata di stima e a colonna 2 l’ammontare dei conferimenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione/scissione. Nel rigo RV33 viene poi richiamata l’ordinaria integrale operatività dell’art. 172, comma 7, e dell’art 173, comma 10, TUIR.

Con la circolare n. 31/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di rappresentare che i c.d. test di vitalità economica e patrimoniale della scissa, alla base del riporto delle perdite, eccedenze di interessi passivi e di ACE, debbano essere specificamente incentrati sul solo compendio patrimoniale attribuito alla beneficiaria, superando in tal modo il precedente orientamento (espresso nella circolare n. 9/E/2010) che assumeva a base del riporto la verifica generalizzata delle dinamiche economico-patrimoniali della scissa. In altri termini, per l’Agenzia delle Entrate la compensazione delle posizioni soggettive (perdite, eccedenze di interessi passivi e di ACE) della scissa attribuite alla beneficiaria non possono più essere raccordate al complessivo dinamismo imprenditoriale e di patrimonio della scissa, dovendo l’esame essere circoscritto al solo ramo di azienda o ai singoli asset, qualora essi non siano in grado di integrare il modello organizzato di azienda, spostati alla beneficiaria.

Tale cambio di rotta ha registrato ampi dissensi, in quanto in alcun modo supportato dal testo di legge). L’art. 172, comma 7, TUIR, (integralmente richiamato dal comma 10 dell’art. 173 con la precisazione che alla società scissa debbono ritenersi applicabili le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o alla incorporante), nel disciplinare le condizioni del riporto, si raccorda all’integrale condizione patrimoniale e dinamismo imprenditoriale delle società fuse o incorporate, senza distingui di sorta. Nella fusione, tale generalizzato riferimento è agevolmente spiegabile in forza della plenaria vicenda successoria che nel processo di concentrazione si verifica con l’integrale aggregazione dell’incorporata nella incorporante. Nella scissione, invece, viene a determinarsi il fenomeno opposto della frammentazione del patrimonio della scissa, per cui, il sopravvenuto orientamento dell’Agenzia delle Entrate potrebbe anche apparire dotato di una maggiore coerenza sistematica nel limitare il giudizio di vitalità operativa al solo compendio patrimoniale attribuito alla beneficiaria. Tuttavia, tale nuovo indirizzo esegetico, proprio per assurgere a lettura di sistema dei principi che coordinano la scissione, ha bisogno del supporto di una presunzione e cioè che il nucleo degli asset spostati alla beneficiaria sia proprio quello che con stima precisa ha generato la quota di perdita che in base al criterio della proporzionalità, previsto nel comma 4 dell’art. 173, TUIR, va attribuita alla beneficiaria. Tale insieme di asset deve dimostrarsi redditualmente non del tutto destrutturato, ma ancora idoneo a generare redditi nella misura necessaria per la compensazione delle proprie perdite L’art. 173, comma 4, nella sua prima parte esplicita una correlazione caratterizzata da un generico sillogismo di connessione, reso necessario dalla mancanza, nel raccordo tra posizione soggettiva e dote patrimoniale attribuita alla beneficiaria, di un preciso rapporto di causa-effetto. Nel caso, invece, di rinvenimento di una precisa interazione causale, opera l’altro periodo del medesimo comma che assegna la posizione soggettiva al titolare dei relativi elementi patrimoniali. La configurazione strutturale della norma è chiara, quindi, in ordine alla suddivisione delle 2 forme di relazione delle posizioni soggettive con gli elementi del patrimonio della scissa. In specifico ordine al riporto delle perdite, delle eccedenze di interessi passivi e dell’ACE, l’Agenzia delle Entrate è assolutamente ferma nel ritenere che tali posizioni fiscali possono raccordarsi con il solo criterio proporzionale di attribuzione del patrimonio netto scisso (in tal senso è per ultima la risposta a interpello n. 129/2021). In base, quindi, al consolidato orientamento di prassi, tali posizioni soggettive non sono in alcun modo (neppure per presunzione) nella condizione di intrattenere un rapporto causale con precisi elementi del patrimonio della scissa. Se così è allora il rigore di connessione di tali posizioni fiscali con il compendio degli asset effettivamente spostati nella beneficiaria riesce solo a individuare uno stereotipo di chiara incongruenza. Se le perdite pregresse, per l’interprete ministeriale, mancano di un qualsiasi preciso rapporto genetico/costitutivo con la dote patrimoniale attribuita alla beneficiaria, come può allora rendersi in qualche modo causalmente logico verificare se gli asset patrimoniali attribuiti alla beneficiaria vertono ancora nella condizione residuale di rendere prospettabili sufficienti dinamiche reddituali, se, si ripete, per la stessa Agenzia delle Entrate non sono tali asset ad averla specificamente generata? L’indicata posizione di prassi avrebbe un senso logico solo nel caso si venisse a individuare ante scissione la precisa connessione di tali posizioni fiscali (o anche solo di alcune o di una soltanto) con la dote patrimoniale attribuita alla beneficiaria, ma allora, in tal caso, il quantum della perdita attribuibile a quest’ultima dovrebbe venire ricondotta al governo del secondo periodo del comma 4 dell’art. 173, che prevede la precisa rilevanza del cordone causale con il patrimonio trasferito. Delle due, l’una: o si riconduce alla disciplina del preciso raccordo di tali posizioni soggettive con le peculiarità intrinseche degli elementi patrimoniali spostati nella beneficiaria, e allora è razionale verificare la specifica devitalizzazione del compendio attribuito alla beneficiaria, o si ritiene che tale rapporto non sia mai intravedibile e allora non può che rendersi applicabile il generico criterio forfettario della proporzionalità, nel qual caso i test di vitalità economica non possono non rimanere indistintamente incentrati sulla complessiva dote patrimoniale della scissa, proprio come in precedenza sostenuto con la circolare n. 9/E/2010 dall’Agenzia delle Entrate. L’illogicità si manifesta in modo del tutto evidente quando l’Agenzia delle Entrate in ordine allo spostamento nella beneficiaria di singoli asset non costituenti un ramo di azienda, rimanda all’individuazione di non chiari, se non persino astratti, alternativi criteri di vitalità al fine di verificare una loro prospettiva reddituale idonea ad assorbire in autonomia il quantum delle perdite attribuite alla beneficiaria (come nel caso dello spostamento di un immobile in raccordo al quale ipotizza la prova della capitalizzazione di plusvalenze o di una condizione locativa che possa rendere prospettabile la copertura della relativa perdita). Il dissenso alla posizione ministeriale deriva quindi già dall’illogico abbinamento di una soluzione legislativa di chiara natura forfettaria, con una soluzione di prassi che intende, invece, sottoporre a giudizio analitico le prospettive reddituali del compendio patrimoniale spostato nella beneficiaria. Un’opzione forfettaria e un’opzione analitica sono eterogenee in natura e qualsiasi tentativo di farle coesistere riesce solo a evidenziare una coesione contro natura.

Si deve anche considerare che il comma 7 dell’art. 172, richiamato dal comma 10 dell’art. 173, è norma speciale, rigorosamente coordinata nell’individuazione dei parametri e test di vitalità economica da precise scelte del Legislatore, non surrogabili, quindi, in sede di interpretazione con altre chiavi di lettura in ordine alla prospettica capacità reddituale del patrimonio attribuito alla beneficiaria. In tal caso non si tratterebbe di interpretare, ma di creare il modello di raccordo tra la posizione soggettiva della scissa ed il diritto di avvantaggiarsene della beneficiaria. Appare, quindi, doveroso chiedersi quale valenza esegetica possano avere i “criteri alternativi” a quelli di legge, come precisamente individuati nel comma 7 dell’art. 172, TUIR, ai quali in modo disinvolto rinvia la citata circolare n. 31/E/2022, rappresentandoli, come detto, nel criterio di misurazione delle plusvalenze latenti o nella capacità degli asset trasferiti di generare adeguati ricavi imponibili futuri. Trattandosi di prescrizione normativa a chiara vocazione speciale (disapplicabile solo con il ricorso allo strumento dell’interpello), essa va ricondotta al governo costituzionale della riserva di legge (art. 23, Costituzione), per cui il rimando ministeriale a criteri alternativi a quelli legislativi, per impossibilità di usare quelli legali, si pone in chiara antitesi agli stessi limiti interpretativi cui è sottoposto il comma 7 dell’art. 172, in virtù del meticoloso corredo normativo che lo caratterizza. Di tale presa di posizione di prassi non è però dato rinvenirne menzione nelle indicate istruzioni.

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