Il Modello Redditi PF 2026 recepisce le nuove regole sul reddito di lavoro autonomo introdotte dal D.Lgs. 192/2024 e dal D.L. 84/2025, modificando in particolare la gestione delle spese di vitto e alloggio dei professionisti nel rigo RE15.
Il Modello Redditi PF 2026 recepisce le novità del D.Lgs. n. 192/2024 (attuativo della legge delega, Legge n. 111/2023) e del D.L. n. 84/2025, che, oltre ad aver profondamente rivisto le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, hanno anche ridisegnato il trattamento delle spese del professionista per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande. In merito a queste ultime, le cui novità si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025, l’intervento di maggiore impatto operativo si coglie nel rigo RE15, la cui logica di compilazione muta radicalmente. Fino al Modello Redditi PF 2025, nel rigo dedicato alle spese alberghiere e di ristorazione, il professionista era tenuto a indicare l’intero ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta, distinguendo tra:
- spese non riaddebitate analiticamente al committente, deducibili al 75% e nel limite del 2% dei compensi percepiti, ai sensi del previgente art. 54, comma 5, TUIR;
- spese addebitate analiticamente al committente, integralmente deducibili (100%) in virtù della deroga prevista dallo stesso art. 54, comma 5, secondo periodo, TUIR, in quanto correlate al rimborso tassato come componente di reddito.
La logica era quella della simmetria: il rimborso analitico costituiva compenso imponibile e la spesa sottostante risultava integralmente deducibile, senza i limiti percentuali e quantitativi ordinari.
Il D.Lgs. n. 192/2024, riscrivendo l’art. 54 e introducendo i nuovi artt. 54-ter e 54-septies, TUIR, ha capovolto l’impianto. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, le somme percepite a titolo di rimborso analitico delle spese addebitate al committente per l’esecuzione dell’incarico non concorrono più alla formazione del reddito di lavoro autonomo (nuovo art. 54, comma 2, lett. b), TUIR). Come naturale contraltare, le medesime spese, se riaddebitate analiticamente, non sono più deducibili. La conseguenza operativa è diretta: poiché tali spese restano fuori dal reddito, tanto sul versante dei compensi quanto su quello dei costi, non devono più essere indicate nel quadro RE.
Nel rigo RE15 del Modello Redditi PF 2026 confluiscono dunque, esclusivamente le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande non addebitate analiticamente al committente (diverse, peraltro, dalle spese di rappresentanza, di cui al rigo RE16, e da quelle di partecipazione a convegni e corsi di formazione, del successivo rigo RE17, che mantengono la propria collocazione autonoma). Per tali spese si applica la regola di deducibilità già nota: 75% dell’importo sostenuto, ed entro il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Scompare la doppia colonna che, nei modelli precedenti, distingueva le spese riaddebitate analiticamente da quelle non riaddebitate: il rigo si presenta strutturalmente semplificato, ma richiede un controllo a monte sulla qualificazione di ciascuna spesa.
A completamento del nuovo impianto, occorre tenere presente l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti introdotto dalla Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) e oggetto di successive modifiche da parte del D.L. n. 84/2025. Per le spese di vitto e alloggio (oltre che per viaggio e trasporto mediante taxi e NCC) sostenute nel territorio dello Stato, il pagamento con strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di credito, debito o prepagate, assegni) costituisce condizione sostanziale:
- per l’esclusione dei rimborsi analitici dai compensi (rigo RE2);
- per la deducibilità della spesa non riaddebitata indicata nel rigo RE15;
- per la deducibilità delle spese riaddebitate, ma non rimborsate dal committente (art. 54-ter, comma 5-bis, TUIR).
In assenza di pagamento tracciabile, il rimborso analitico torna a concorrere al reddito e la spesa correlata perde il proprio regime di favore. In sede di compilazione del quadro RE, è opportuno che il professionista isoli le sole spese non riaddebitate analiticamente, verifichi la tracciabilità del pagamento di ciascuna (conservando estratti conto, ricevute POS e contabili bancarie) e applichi la doppia limitazione del 75% e del 2% dei compensi. Le spese riaddebitate analiticamente, pur non confluendo più nel quadro RE, restano comunque rilevanti ai fini della fatturazione e degli obblighi documentali nei confronti del committente. Anche per tali spese, tuttavia, è necessario che il professionista conservi le prove dell’avvenuto pagamento mediante sistemi tracciati, pena la necessaria inclusione nei compensi di lavoro autonomo (all’atto del riaddebito) e della mancata deduzione (qualora il committente non proceda al pagamento).
