Triangolazione comunitaria con identificazione del promotore nel Paese di destinazione dei beni

La risposta a interpello n. 111/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti della mancata designazione del cessionario finale come debitore d’imposta in una triangolazione comunitaria, affermando che la mancata designazione come debitore dell’imposta del destinatario finale dei beni comporta l’obbligo del promotore di assolvere l’imposta nel Paese del cessionario

Con la risposta a interpello n. 111 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli effetti, nell’ambito di una triangolazione comunitaria, della mancata designazione come debitore dell’imposta del destinatario finale dei beni.

Nel caso esaminato, il promotore della triangolazione tedesco ha acquistato beni dal fornitore polacco con trasporto, a cura del promotore, al cliente italiano.

Il cedente polacco ha emesso dalla sua partita IVA polacca la fattura relativa alla cessione intracomunitaria di beni verso la partita IVA tedesca del promotore che, successivamente, ha emesso la fattura verso la partita IVA italiana del cessionario.

In Germania, il promotore ha dichiarato l’acquisto dal cedente polacco quale acquisto intracomunitario di beni e la rivendita verso il cessionario italiano come cessione intracomunitaria di beni.

La fattura emessa dal promotore nei confronti del cessionario italiano non fa riferimento all’art. 141 della Direttiva n. 2006/112/CE, né all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, non designando infine il cessionario italiano come debitore dell’imposta. Inoltre, il cessionario italiano ha già assolto l’IVA relativa all’acquisto intracomunitario mediante inversione contabile in Italia.

All’Agenzia delle Entrate, il promotore ha chiesto se sia possibile applicare il regime IVA previsto per le triangolazioni comunitarie e, in caso negativo, le eventuali sanzioni irrogabili.

Nella risposta, l’Agenzia ha richiamato la disciplina delle vendite a catena, di cui all’art. 41-ter, D.L. n. 331/1993.

Nel corso della 113^ riunione del 3 giugno 2019, la Commissione europea ha approvato il Working Paper n. 968 del 15 maggio 2019, nel quale il Comitato IVA ha rilevato che le disposizioni in tema di vendite a catena non incidono sulla responsabilità per il pagamento dell’imposta, che è determinata secondo le regole generali e non hanno alcun riflesso sulle semplificazioni previste per le triangolazioni comunitarie, laddove siano soddisfatte le condizioni dell’art. 141 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ciò significa che, anche a seguito dell’avvenuto recepimento dell’art. 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE ad opera del citato art. 41-ter, D.L. n. 331/1993, continuano a trovare applicazione le vigenti previsioni che regolano il trattamento IVA delle triangolazioni comunitarie.

Le disposizioni in materia di vendite a catena stabiliscono le modalità per individuare a quale cessione sia imputabile il trasporto intracomunitario, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni, essendo richiesto che i beni:

  • siano oggetto di almeno 2 cessioni consecutive;
  • siano trasportati/spediti da uno Stato membro a un altro, con esclusione delle operazioni a catena che comportino importazioni, esportazioni o esclusivamente cessioni interne allo stesso Stato membro;
  • siano trasportati/spediti direttamente dallo Stato membro del primo cedente allo Stato membro del cessionario finale.

Se tali condizioni sono soddisfatte, il trasporto è attribuito alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, definito come il cedente, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che trasporta/spedisce i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.

Soltanto la cessione nei confronti dell’operatore intermedio assume, pertanto, natura intracomunitaria e beneficia, quindi, dell’esenzione di cui all’art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993.

Oltre al primo cedente, la qualifica di operatore intermedio non può essere assunta neppure dal cessionario finale dei beni, non operando a sua volta come cedente.

In via di deroga, nel caso in cui l’operatore intermedio sia identificato ai fini IVA nello Stato membro del primo cedente e comunichi a quest’ultimo il numero di identificazione ivi posseduto, il trasporto è imputato alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio, anziché a quella posta in essere nei suoi confronti. Spetta, tuttavia, all’operatore intermedio decidere la natura dell’operazione effettuata dal primo cedente, che si considera interna allo Stato membro di partenza dei beni – e, quindi, è imponibile – se l’operatore intermedio ha comunicato il proprio numero identificativo ivi posseduto, oppure intracomunitaria – e, quindi, è esente (non imponibile, secondo la normativa italiana) – in assenza di comunicazione.

Nella triangolazione oggetto della risposta n. 111/E/2026, in cui il cessionario italiano è il destinatario finale dei beni e il trasporto in Italia è curato dal promotore tedesco, l’applicazione della disciplina delle vendite a catena implica che il promotore assume la qualifica di operatore intermedio e che, quindi, la cessione intracomunitaria è quella posta in essere dal fornitore polacco nei confronti del promotore tedesco, non risultando che quest’ultimo abbia comunicato al fornitore polacco un numero di identificazione IVA posseduto in Polonia.

In base alla semplificazione applicabile alle triangolazioni comunitarie:

  • il promotore emette fattura senza applicazione dell’IVA nei confronti del cessionario italiano, designando quest’ultimo per il pagamento dell’IVA italiana a mezzo reverse charge;
  • il cessionario italiano:
  • numera e integra con IVA la fattura emessa dal promotore e la annota nel registro degli acquisti e nel registro fatture emesse;
  • se supera la soglia prevista, presenta il Modello INTRA 2-bis, ai soli fini statistici, e segnala nella colonna 13 la Polonia quale Paese di provenienza dei beni;
  • trasmette i dati dell’operazione transfrontaliera al Sistema di Interscambio, salvo che abbia operato l’integrazione della fattura ricevuta dal promotore in modalità elettronica, per mezzo del Sistema di Interscambio.

Nella fattispecie in esame – in cui i beni sono trasportati dalla Polonia all’Italia e il trasporto è curato dal promotore tedesco che, pertanto, agisce come operatore intermedio – l’Agenzia ha chiarito che, in assenza designazione come debitore d’imposta del cessionario italiano, l’operazione di vendita effettuata dal promotore è interna all’Italia e il promotore è tenuto a identificarsi ai fini IVA.

Infine, per quanto attiene all’individuazione delle sanzioni applicabili nel caso di specie, tale valutazione esula dalla disciplina dell’interpello, strumento finalizzato all’interpretazione delle norme tributarie, implicando valutazioni di fatto di competenza degli uffici accertativi in fase di controllo.

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