Rottamazione-quater: il giudizio resta pendente se il carico non copre tutta la pretesa

La Cassazione, con ordinanza n. 15107/2026, chiarisce che la Rottamazione-quater non estingue automaticamente il giudizio sull’avviso di accertamento. L’estinzione opera solo se il carico definito coincide con l’intera pretesa tributaria. Se la rottamazione riguarda solo una parte del debito iscritto a ruolo, il processo prosegue per la quota residua.

La Rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione non determina automaticamente l’estinzione del giudizio pendente sull’avviso di accertamento. La cessazione della materia del contendere opera soltanto quando il carico definito coincide con l’intera pretesa tributaria. È questo l’importante principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15107 del 19 maggio 2026, chiamata a decidere sugli effetti processuali dell’adesione prevista dall’art. 1, commi 231 ss., Legge n. 197/2022.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per il recupero di maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP, IVA e ritenute. Dopo i giudizi di merito, conclusi con un accoglimento solo parziale delle ragioni delle contribuenti, l’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, le società comunicavano l’adesione alla Rottamazione-quater dei carichi iscritti a ruolo e chiedevano la sospensione o l’estinzione del processo, richiamando anche l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti.

In un primo momento, la Cassazione dichiarava estinto il giudizio con decreto n. 30858/2025. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate chiedeva la revoca del decreto, sostenendo che le somme definite non coprivano l’intero credito controverso. Il punto decisivo era pertanto quantitativo, atteso che il carico iscritto a ruolo ammontava a 226.729,77 euro, mentre la pretesa complessiva oggetto dell’avviso era pari a 691.904,52 euro. L’iscrizione a ruolo era avvenuta in via provvisoria e frazionata, dopo gli esiti parzialmente favorevoli di merito.

La suprema Corte ha accolto l’istanza dell’ufficio e revocato il decreto di estinzione. La decisione distingue 2 istituti della Legge di bilancio 2023: da un lato, la definizione agevolata delle controversie pendenti; dall’altro, la Rottamazione-quater, che riguarda i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione. Le contribuenti non avevano scelto la definizione della lite, ma la definizione dei carichi. Tale opzione produce effetti limitati all’ambito oggettivo del carico definito e non si estende automaticamente all’intero avviso ancora sub iudice.

Il ragionamento è rilevante nei casi in cui la riscossione sia provvisoria. In pendenza di impugnazione, l’importo affidato all’agente della riscossione può rappresentare solo una frazione della pretesa originaria. Se il contribuente definisce quel carico, estingue il debito iscritto a ruolo, ma non necessariamente il rapporto controverso nella sua interezza. La parte della pretesa non iscritta a ruolo, o non più iscritta per effetto delle decisioni di merito, resta fuori dalla rottamazione e continua a dipendere dall’esito definitivo del processo.

Non assume valore dirimente, in senso contrario, l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti assunto dal contribuente nella dichiarazione di adesione. La Cassazione ha precisato che, sul piano sostanziale, ciò che rileva è il perfezionamento della definizione rispetto al debito effettivamente ricompreso nel carico. L’impegno alla rinuncia può condurre alla cessazione della materia del contendere solo se il carico rottamato esaurisce l’intera pretesa tributaria in contestazione. Quando, invece, il carico affidato non contiene tutto il credito azionato con l’avviso, permane l’interesse dell’Amministrazione alla decisione di merito.

Il principio di diritto espresso dalla Cassazione è chiaro: «in tema di rottamazione-quater, l’estinzione del carico affidato alla riscossione in pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento comporta la cessazione della materia del contendere soltanto quando il carico definito abbia riguardato l’intera pretesa tributaria oggetto di causa. In caso contrario, il giudizio deve proseguire per la parte non definita, affinché siano verificati gli importi dovuti sulla base della decisione definitiva».

Sul piano operativo, l’ordinanza impone cautela. Per poter chiedere l’estinzione del giudizio, occorre verificare che il carico affidato alla riscossione corrisponda all’intero valore dell’avviso impugnato. La coincidenza non può essere presunta, soprattutto quando il giudizio di merito ha già ridotto la pretesa o quando l’iscrizione a ruolo è avvenuta solo a titolo provvisorio. In queste situazioni, la definizione agevolata può chiudere il debito iscritto, ma non la lite sull’accertamento.

In definitiva, la pronuncia rafforza una lettura rigorosa dell’ambito oggettivo della Rottamazione-quater. La definizione dei carichi non equivale alla definizione della controversia, salvo che vi sia piena sovrapposizione tra carico e pretesa. Per contribuenti e difensori diventa quindi essenziale distinguere il debito iscritto a ruolo dalla pretesa ancora sub iudice. Per l’Amministrazione, invece, resta salvo l’interesse a coltivare il ricorso quando l’accoglimento possa comportare effetti sulla pretesa non rientrante nel perimetro dell’adesione.

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