Il Decreto Omnibus invita i contribuenti al rinnovo del concordato

Il D.Lgs. n. 148/2026 introduce specifici incentivi al rinnovo del Concordato Preventivo Biennale per i soggetti che hanno già aderito al biennio 2024-2025 e intendono proseguire per il 2026-2027. Tra i benefici figurano soglie più elevate per compensazioni e rimborsi IVA senza visto, riduzione anticipata dei termini di accertamento, esclusione della maggiorazione degli acconti e possibilità di rateizzare senza interessi le imposte dichiarative. La misura di maggiore rilievo resta la sanatoria 2020-2023, riservata ai soli rinnovi, con imposta sostitutiva graduata in base al punteggio ISA e versamento dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.

Il D.Lgs. n. 148/2026, tra i vari ambiti d’intervento, fissa l’attenzione anche sul Concordato Preventivo Biennale, in particolare con l’introduzione di elementi di incentivo al rinnovo per i soggetti che già hanno applicato l’istituto per il biennio 2024-2025 e ora stanno valutando se riproporlo per le successive 2 annualità 2026-2027 (soluzione che deve eventualmente essere oggetto di opzione entro il prossimo 31 ottobre). 

Con l’art. 28 e 29, rispettivamente, vengono modificate alcune disposizioni di funzionamento del concordato e viene proposta una specifica sanatoria riservata ai soggetti che decidono di prorogare l’applicazione del nuovo istituto. 

Si tratta di vantaggi, a parare di chi scrive, non così potenti da spingere i contribuenti al rinnovo, ma che tutto sommato, se già il rinnovo era una soluzione concreta, possono essere di interesse. 

I vantaggi per il rinnovo 

L’art. 28, Decreto Omnibus, riserva ai contribuenti che rinnovano l’adesione, dopo aver concluso il primo biennio 2024-2025, un pacchetto di benefici più ampio di quello ordinario. 

Il primo vantaggio riguarda i benefici premiali. Come noto, tutti i contribuenti che accedono al concordato ottengono, tra i vari bonus, la possibilità di applicare tutti i benefici premiali previsti a seguito dell’applicazione degli ISA, di cui all’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017. 

In particolare, per i soggetti che rinnovano il concordato sono alzate le soglie per l’utilizzo dei crediti fiscali: 

  • è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui all’IVA e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP (in luogo delle soglie previste per gli altri contribuenti concordatari pari rispettivamente a 70.000 e 50.000 euro); 
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 100.000 euro annui (in luogo della soglia pari a 70.000 euro prevista per gli altri contribuenti concordatari); 
  • l’anticipazione di 2 anni (anziché di almeno un anno), dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché i termini di accertamento IVA di cui all’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. 

In caso di rinnovo viene poi stabilito che non deve trovare applicazione la maggiorazione degli acconti: a seguito della modifica apportata all’art. 20, D.Lgs. n. 13/2024, non si applicano la maggiorazione del 10% sulla differenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo precedente né quella analoga del 3% ai fini IRAP, previste per chi aderisce per la prima volta; si tratta più di una sistematizzazione che di un incentivo, posto che non avrebbe alcun senso obbligare alla maggiorazione degli acconti soggetti che già li determinano facendo riferimento ad un dato storico basato sul concordato. 

Un terzo vantaggio riguarda il versamento delle imposte risultanti dall’elaborazione dei modelli dichiarativi: è infatti (con l’introduzione del comma 1-ter all’art. 14, D.Lgs. n. 13/2024) previsto che le imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP (tanto gli importi dovuti a titolo di saldo, quanto quelli previsti per l’acconto) per il biennio 2026 e 2027 possano essere versate ratealmente senza l’applicazione di interessi. 

Da notare, come esplicitamente evidenziato dalla relazione illustrativa, che questa previsione riguarda solo le imposte e non anche i contributi. 

Altro intervento di nota è quello che riguarda il vincolo legato alla compagine societaria: si tratta di una duplice correzione che agisce tanto sull’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024 (in tema di cause di esclusione che impediscono l’accesso al concordato) quanto sul successivo art. 21 (in relazione alle ipotesi di cessazione da un concordato in corso, che qualora si dovessero verificarsi porterebbero al venir meno degli effetti dell’adesione). 

Questa causa di esclusione/cessazione, in estrema sintesi, impone l’obbligo di applicazione congiunta del concordato per tutti gli associati e per l’associazione, ovvero per tutti i soci e per la STP. Lo scopo del vincolo è piuttosto evidente: evitare la riallocazione di redditi verso soggetti concordatari. 

Il Decreto Omnibus interviene a modificare questo vincolo, mitigandolo, solo per i soggetti che decidono di rinnovare l’adesione al concordato: per società di persone, associazioni professionali, STP e STA, l’ingresso di nuovi soci o associati non preclude il rinnovo, a condizione che abbiano percepito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente o assimilati, oppure redditi d’impresa o di lavoro autonomo, entro il limite di 35.000 euro. 

L’obiettivo è quello di non pregiudicare l’applicazione del concordato nel caso di ingresso nella compagine sociale/associativa di un soggetto con limitato profilo reddituale. 

La sanatoria 

La misura di maggior impatto è l’estensione del ravvedimento speciale alle annualità 2020-2023, riservata ai soggetti ISA che, avendo già aderito al concordato 2024-2025, rinnovano l’adesione per il 2026-2027 nei termini di legge (anche se, va detto, tali soggetti potavano esercitare l’opzione per quasi tutti le annualità sanabili in occasione della precedente opzione). La sanatoria, con imposta sostitutiva, è bene rimarcarlo, non è aperta a chi aderisce al CPB per la prima volta: il rinnovo è condizione di accesso.  

Le regole della sanatoria sono le medesime già conosciute in occasione delle precedenti edizioni. La definizione può avvenire separatamente per ciascuna annualità calcolando un’imposta sostitutiva determinata come segue: 

  • la base imponibile è pari alla differenza tra reddito (e valore produzione netta IRAP) già dichiarato e il medesimo maggiorato secondo il punteggio ISA ottenuto: 5% (punteggio 10), 10% (8-10), 20% (6-8), 30% (4-6), 40% (3-4), 50% (<3); 
  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 10% (ISA ≥8), 12% (6-8), 15% (<6); IRAP 3,9%; 
  • è prevista una riduzione del 30% per le annualità 2020 e 2021 per tenere conto degli effetti della pandemia; 
  • è previsto un calcolo alternativo della sostitutiva per chi ha dichiarato talune cause di esclusione ISA (Covid, non normale svolgimento, pluriattività). In tal caso la base imponibile si determina con un incremento del 25% e l’aliquota è pari al 12,5% (a cui aggiungere il 3,9% per l’IRAP). 

Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato unica soluzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, ovvero fino a 10 rate mensili con interessi legali.

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