CPB 2026-2027: premialità del rinnovo e ingresso di nuovi soci

L’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2026 introduce un pacchetto di benefici rafforzati per i contribuenti ISA che rinnovano il Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027. Le premialità riguardano l’innalzamento delle soglie per compensazioni e rimborsi IVA senza visto, la riduzione biennale dei termini di accertamento, l’esclusione degli interessi sui versamenti rateali delle imposte e la non applicazione della maggiorazione degli acconti. Viene inoltre attenuata, per società di persone e associazioni professionali, la causa di esclusione o cessazione legata all’ingresso di nuovi soci o associati con redditi contenuti entro 35.000 euro.

Chi non lascia, raddoppia. O quasi. Per i contribuenti che decideranno di proseguire il Concordato Preventivo Biennale, rinnovando l’adesione anche per il biennio 2026-2027, l’art. 28, D.Lgs. n. 148/2026, ha introdotto un pacchetto specifico di ulteriori vantaggi rispetto a quelli ordinari riservati ai contribuenti ISA che aderiscono per la prima volta al CPB.

Come se non bastasse, la stessa disposizione legislativa ha riservato, sempre per coloro che rinnoveranno il CPB per il biennio 2026-2027, una particolare sterilizzazione della causa di esclusione contenuta nell’art. 11, Decreto CPB, relativa all’ingresso nelle società di persone o nelle associazioni professionali, di nuovi soci o associati che ne fanno aumentare il numero complessivo. Sterilizzazione della clausola di esclusione che viene poi ripetuta, per ragioni sistematiche, anche nell’art. 21, Decreto CPB, che disciplina le cause di cessazione dal concordato.

L’insieme di queste misure, alle quali va ovviamente aggiunta anche la possibilità offerta a chi rinnoverà il concordato per il biennio 2026-2027 di avvalersi del nuovo ravvedimento speciale, si pongono l’obiettivo di incentivare tutti i contribuenti ISA che hanno aderito al concordato per il biennio 2024-2025 e ora si pongono il dubbio se raddoppiare o meno la permanenza nel regime di compliance introdotto dal D.Lgs. n. 12/2024.

Premi più ricchi per chi rinnova

Attraverso una serie di modifiche all’art. 14, Decreto CPB, che disciplina il rinnovo del concordato, vengono rivisti, al rialzo, alcuni dei benefici premiali spettanti a tutti i contribuenti che ordinariamente aderiscono al concordato preventivo.

Queste premialità aggiuntive, dedicate esclusivamente a chi rinnova il concordato, possono essere così riassunte:

  1. esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 100.000 euro annui (anziché 70.000 euro ordinarie) ed esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti relativi a imposte dirette e IRAP fino a 70.000 euro annui (anziché 50.000 euro ordinarie);
  2. esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui (in luogo delle 70.000 euro ordinarie);
  3. riduzione di 2 anni (anziché uno) dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e IVA.

Oltre a queste premialità aggiuntive, delle quali potranno beneficiare, a regime, tutti coloro che rinnoveranno le adesioni al CPB, l’art. 28, D.Lgs. n. 148/2026, ha introdotto anche una premialità specifica applicabile però soltanto in caso di rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027.

Si tratta della nuova disposizione introdotta nel comma 1-ter del citato art. 14, Decreto CPB, che prevede testualmente che «In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per le medesime annualità d’imposta non sono dovuti gli interessi di dilazione».

Come si può notare, la nuova disposizione esclude l’applicazione degli interessi di dilazione sui versamenti dovuti a saldo e in acconto delle imposte, escludendo, però, i versamenti da effettuare a titolo di contributi previdenziali dovuti alle gestioni di appartenenza del contribuente.

C’è poi un’ulteriore agevolazione, forse meno evidente ma comunque rilevante finanziariamente che viene riservata a coloro che rinnoveranno il CPB.

Attraverso l’inserimento del nuovo comma 3-bis all’art. 20, Decreto CPB, si stabilisce infatti che, in caso di rinnovo, non si applicano le regole previsto dallo stesso articolo in tema di maggiorazione degli acconti dovuti.

Grazie a tale nuova disposizione, a partire dal rinnovo per il biennio 2026-2027, chi rinnoverà il concordato non dovrà applicare, per il primo anno del nuovo biennio, la maggiorazione del 10% sulla differenza positiva tra reddito concordato e reddito precedente né quella del 3% sulla differenza relativa al valore della produzione IRAP.

L’ingresso di nuovi soci o associati

Sempre nell’ottica di agevolare il rinnovo del CPB, l’art. 28, D.Lgs. n. 148/2026, riduce la portata di una delle cause di esclusione previste bell’art. 11, Decreto CPB.

Nello specifico, con una aggiunta operata alla lett. b-quater), comma 1, del suddetto art. 14 si prevede che, in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato, per le società di persone e le associazioni professionali l’ingresso di nuovi soci o associati non determina la causa di esclusione dal CPB quando tali soggetti, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato oppure redditi d’impresa/lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro.

In caso di rinnovo del concordato, le modifiche alla compagine sociale che aumentano il numero dei soci o degli associati verificatesi nel primo anno del rinnovo della proposta non dovranno essere considerate come cause di esclusione a condizione che i nuovi soci o associati subentrati rispettino le condizioni sopra indicate sia in relazione alla tipologia di redditi posseduti sia all’entità complessiva degli stessi.

Ovviamente tale disposizione viene riprodotta, in maniera speculare, nella lett. b-ter) dell’art. 21, comma 1, Decreto CPB, disponendo che l’ingresso di nuovi soci o associati nelle società o associazioni di cui all’art. 5, TUIR, in possesso delle predette condizioni, non determina il verificarsi della causa di cessazione del Concordato Preventivo Biennale.

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