L’imposta di bollo e la fattura elettronica

La fattura elettronica, oltre alle innumerevoli novità procedurali, ha riportato di estrema attualità l’applicazione della disciplina relativa all’imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972.

A tal proposito, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 sono esenti da imposta di bollo – in applicazione del principio alternatività Iva/bollo – le fatture riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate ad Iva, a condizione che tale documento contenga la dicitura che “trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto“.

A decorrere dal 26.6.2013, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 7-bis D.L. 43/2013, si applica un’imposta di bollo di € 2,00 se il documento in questione supera la somma di € 77,47, come stabilito dall’articolo 13 Tariffa Parte I D.P.R. 642/1972 e a condizione che non siano applicabili specifiche esclusioni.

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 13 della Tariffa, l’imposta di bollo non è dovuta:

  1. quando la somma non supera € 77,47, salve le ipotesi che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito iniziale, senza l’indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
  2. per le quietanze o ricevute apposte sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti;
  3. per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali;
  4. per le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.

Dal coordinamento normativo dell’articolo 6 della Tabella B e dell’articolo 13 della Tariffa emerge che l’imposta di bollo si applica per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non soggetti ad Iva, se la somma certificata è di ammontare superiore ad € 77,47 e a condizione che non si applichino specifiche esenzioni. Di conseguenza, le ipotesi per le quali non trova applicazione l’imposta di bollo sono:

  1. fatture di importo non superiore ad € 77,47;
  2. corrispettivi imponibili Iva;
  3. la presenza di specifiche esclusioni.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, sulla base di quanto stabilito nella Tabella B D.P.R. 642/1972 sono esenti da imposta di bollo:

  1. le fatture che riguardano cessioni all’esportazione, dirette o di natura triangolare, ex articolo 15 Tabella B D.P.R. 642/1972;
  2. le fatture relative ad operazioni intracomunitarie, ex articolo 66, comma 5, D.L. 331/1993;
  3. le fatture fra organi della Pubblica Amministrazione, come previsto dall’articolo 16 Tabella B e confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 98/2001.

Inoltre, l’articolo 15 della Tabella B D.P.R. 642/1972 dispone l’esenzione in modo assoluto da imposta di bollo per le fatture “emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione“.

Sulla base di tale quadro, si può concludere che sono, invece, assoggettate ad imposta di bollo di € 2,00 le fatture se di importo superiore ad € 77,47 riguardanti:

  1. operazioni fuori campo Iva, per mancanza dei presupposti soggettivi od oggettivi;
  2. operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale;
  3. operazioni esenti, ex articolo 10 D.P.R. 633/1972;
  4. operazioni non imponibili, relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali e alle cessioni agli esportatori abituali (a meno che i documenti in parola non godano di specifica esenzione dall’imposta di bollo);
  5. operazioni escluse da Iva ex articolo 15 D.P.R. 633/1972.

Infine, si ricorda che con due documenti di prassi, la circolare 1/1984 e la risoluzione 98/2001, è stato precisato che se nella fattura vengono indicati sia importi rilevanti ad Iva, sia importi non assoggettati alla medesima imposta sul valore aggiunto, per un ammontare non assoggettato superiore ad € 77,47, l’imposta di bollo è dovuta.

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