Bollo sul libro giornale informatico: 2.500 registrazioni per periodo d’imposta

Per i registri informatici, il bollo si calcola ogni 2.500 registrazioni o frazione per singolo esercizio. La risposta n. 144/2026 esclude il riporto delle registrazioni residue all’anno successivo: ogni periodo d’imposta ha un conteggio autonomo.

Cambia il supporto, cambia il criterio di determinazione dell’imposta. La disciplina dell’imposta di bollo sui libri e registri contabili presenta, infatti, regole differenti a seconda che gli stessi siano tenuti su supporto cartaceo oppure in modalità informatica.

Per i registri cartacei, ai sensi dell’art. 16, lett. a), Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 642/1972, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura:

  • di 16 euro, per le società di capitali che assolvono in misura forfetaria la tassa annuale di concessione governativa e;
  • di 32 euro, per gli altri soggetti.

Quando, invece, i libri e registri sono tenuti in modalità informatica, trova applicazione l’art. 6, D.M. 17 giugno 2014, che introduce una disciplina specifica sia per le modalità e i termini di versamento, sia per il criterio di determinazione dell’imposta:

  • il comma 1 prevede che l’imposta relativa ai documenti informatici fiscalmente rilevanti sia corrisposta con modalità esclusivamente telematica;
  • il comma 2 stabilisce che il pagamento debba essere effettuato in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • il comma 3 dispone, infine, che l’imposta sui libri e registri informatici sia dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

Il versamento è effettuato mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “2501”.

Nel passaggio dalla carta al digitale cambia, dunque, il parametro utilizzato per commisurare il tributo: per i libri cartacei rileva il numero delle pagine, mentre per i libri informatici assume rilievo il numero delle registrazioni.

Diventa quindi essenziale chiarire cosa debba intendersi per “registrazione”. Sul punto, la risoluzione n. 161/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con riferimento al libro giornale, per registrazione deve intendersi ogni singola operazione rilevata in partita doppia, indipendentemente dal numero delle righe di dettaglio interessate. È proprio sul funzionamento della soglia delle 2.500 registrazioni che si innesta il dubbio interpretativo affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 144 del 13 luglio 2026.

La questione riguardava, in particolare, la possibilità di effettuare il conteggio delle registrazioni in modo progressivo tra più esercizi. L’istante sosteneva che le registrazioni effettuate in un esercizio e non sufficienti a raggiungere la soglia di 2.500 potessero essere cumulate con quelle dell’esercizio successivo, valorizzando la natura civilisticamente unitaria del libro giornale e l’analogia con la disciplina prevista per i libri cartacei.

L’Agenzia delle Entrate non condivide tale interpretazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, la locuzione normativa “o frazioni di esse” attribuisce autonoma rilevanza impositiva anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500. Pertanto, se nel corso dell’esercizio il libro giornale viene utilizzato per un numero di operazioni inferiore a tale limite, il presupposto dell’imposta deve comunque ritenersi integrato con riferimento a quello specifico esercizio.

Il chiarimento dell’Agenzia porta quindi a una conclusione netta: il conteggio delle 2.500 registrazioni deve essere effettuato autonomamente per ciascun periodo d’imposta e si interrompe alla chiusura del singolo esercizio. Le eventuali registrazioni residue non possono essere riportate al periodo successivo.

Così, ad esempio, qualora nell’esercizio N vengano effettuate 1.500 registrazioni, sarà dovuta un’unità di imposta. Se nell’esercizio N+1 vengono effettuate ulteriori 800 registrazioni, queste ultime costituiscono una nuova frazione autonomamente assoggettata a bollo e non possono essere cumulate con quelle dell’anno precedente.

La risposta n. 144/2026 consente, dunque, di fissare un principio operativo preciso: la soglia delle 2.500 registrazioni non costituisce un limite progressivo pluriennale, ma un parametro da verificare separatamente per ciascun periodo d’imposta. La chiusura dell’esercizio rappresenta il limite temporale del computo e anche una frazione inferiore a 2.500 registrazioni assume autonoma rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo.

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