Il patto di famiglia a vent’anni dalla Riforma: documento FNC

Il documento FNC del 27 luglio 2026 ricostruisce il trattamento fiscale del patto di famiglia, valorizzandone la causa unitaria e il superamento dell’approccio atomistico alle attribuzioni compensative. La liquidazione dei legittimari non assegnatari è qualificata come effetto legale necessario del contratto, fiscalmente riferibile al rapporto tra disponente e beneficiario.

Con il documento di ricerca del 27 luglio 2026, la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti torna sul patto di famiglia, istituto introdotto dalla Legge n. 55/2006 in attuazione della Raccomandazione 94/1069/CE e rimasto per un ventennio privo di una disciplina fiscale organica. Il documento ricostruisce i modelli impositivi applicabili alle attribuzioni che confluiscono nel patto e dà conto dell’assestamento interpretativo che, tra il 2020 e il 2026, ha visto convergere giurisprudenza di legittimità e prassi amministrativa verso la valorizzazione della causa unitaria del contratto. Il Legislatore si è limitato a prevedere l’esenzione da imposta di successione e donazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, per il solo trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni dal disponente al legittimario assegnatario. Da qui, il noto contrasto tra l’approccio “atomistico”, che scomponeva il patto in una donazione al discendente assegnatario e in una successiva attribuzione solutoria o liberale verso i non assegnatari, e l’approccio “unitario”, che riconosce al contratto un’unica causa complessa, liberale, distributiva e divisoria. Il documento riafferma la tesi unitaria con un argomento decisivo: la liquidazione dei legittimari non assegnatari non è elemento accidentale, come il modus nella donazione modale, bensì effetto legale necessario del contratto. Essendo inscindibile dal trasferimento, la capacità contributiva colpita è quella riferibile al disponente, che attraverso il patto anticipa la distribuzione del proprio patrimonio.

Sul fronte delle imposte dirette opera il principio di neutralità dell’art. 58, comma 1, TUIR: il trasferimento d’azienda per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze e l’assegnatario assume l’azienda ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa, con emersione dei plusvalori solo al successivo trasferimento a terzi. Analoga neutralità opera per le partecipazioni, salvo quelle detenute in regime d’impresa, il cui trasferimento integra destinazione a finalità estranee. Il profilo di maggiore impatto pratico è la qualificazione del conguaglio corrisposto ai legittimari non assegnatari come “costo di acquisto”, rilevante in sede di successiva cessione: tesi sostenibile, poiché la liquidazione è obbligo di legge, ma contrastabile per esigenze di simmetria fiscale, non registrandosi a fronte di quel costo un provento imponibile in capo ai percettori.

Per quanto riguarda le imposte indirette, il passaggio più significativo riguarda le attribuzioni compensative ex art. 768-quater, c.c., che la circolare n. 3/E/2008 aveva qualificato come autonoma liberalità dell’assegnatario verso i non assegnatari, con aliquote e franchigie proprie del rapporto tra fratelli. La Cassazione, con la sentenza n. 29506/2020 – poi confermata dalle ordinanze n. 19561/2022 e n. 19627/2024 – ha operato una vera inversione di rotta: l’obbligo di liquidazione ha fonte legale e non negoziale e l’assegnatario funge da mero intermediario nella distribuzione del patrimonio del disponente. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, con qualificazione della liquidazione, ai soli fini impositivi, come donazione del disponente al legittimario non assegnatario e applicazione dell’aliquota e della franchigia riferite al rapporto disponente-legittimario; orientamento recepito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E/2025. Sul piano della base imponibile, la simmetria è completa: il valore dell’azienda o delle partecipazioni trasferite va decurtato del valore delle quote liquidate, che costituisce a sua volta base imponibile del secondo trasferimento.

A fronte del maggior favore, si registra un innalzamento del rigore sui presupposti dell’esenzione. Con le ordinanze n. 6614 e n. 6616 del 19 marzo 2026, la Suprema Corte ha stabilito che, nel trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto, il potere di voto attribuito al nudo proprietario tramite convenzione ex art. 2352, c.c., deve essere pieno e onnicomprensivo: se all’usufruttuario resta riservato il voto sulla destinazione degli utili, non si configura il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.. L’indicazione operativa è netta: va specificato che il voto trasferito comprende la delibera sulla destinazione dell’utile d’esercizio e va verificato che patti parasociali o previsioni statutarie non comprimano il potere dei beneficiari. Sul quinquennio di osservazione la prassi conferma un approccio sostanzialistico: la risposta a interpello n. 11 del 20 gennaio 2026 esclude la decadenza in caso di scissione parziale proporzionale seguita da conferimento in una NewCo holding, purché gli assegnatari mantengano il controllo di diritto sulla holding e questa sull’operativa.

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