Il Tax Omnibus UE propone uno standard minimo per la deduzione integrale, o in quattro anni, delle spese in conto capitale relative a beni materiali destinati alla R&S. La misura non è ancora vigente e richiede l’unanimità in Consiglio, ma segnala un possibile cambio di impostazione rispetto al regime italiano, oggi fondato sul credito d’imposta ex Legge n. 160/2019. In caso di approvazione, l’Italia dovrà coordinare la nuova deduzione con gli strumenti agevolativi già esistenti.
Il Tax Omnibus UE (COM(2026) 560 final) introduce, tramite un nuovo capitolo dell’ATAD, uno standard minimo di deduzione integrale (o quadriennale) delle spese in conto capitale per beni materiali di R&S. È uno standard minimo di armonizzazione, non ancora vigente, che richiede l’unanimità in Consiglio: il confronto con il credito d’imposta italiano ex Legge n. 160/2019 mostra, però, un impianto oggi strutturalmente diverso, basato sul credito e non sulla deduzione.
Il 24 giugno 2026, la Commissione europea ha adottato il Tax Omnibus [COM(2026) 560 final, 2026/0163 (CNS)], un pacchetto di semplificazione della fiscalità diretta che modifica 6 Direttive esistenti in materia di imposta societaria (direttiva interessi e canoni, direttiva madre-figlia, direttiva fusioni, ATAD, direttiva sulla risoluzione delle controversie fiscali, direttiva FASTER). Tra le misure previste compare, per la prima volta a livello UE, uno standard minimo comune per la deducibilità delle spese in ricerca e sviluppo, inserito nell’art. 4 della proposta, che modifica la Direttiva ATAD (Direttiva (UE) 2016/1164).
Il meccanismo: full expensing per i beni materiali di R&S
La proposta introduce nell’ATAD un nuovo capitolo dedicato a un’agevolazione fiscale per la R&S, definita nei Considerando 20-23 della proposta. Le imprese che sostengono spese in conto capitale per impianti, macchinari e altri beni materiali destinati direttamente ad attività di ricerca e sviluppo, o alla realizzazione di strutture funzionali a tale attività, potranno dedurre integralmente il costo nell’esercizio di sostenimento, oppure, a propria scelta, ripartirlo su un massimo di 4 periodi d’imposta successivi. Le attività di R&S rilevanti sono definite secondo 3 categorie mutuate dalla prassi internazionale: ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale.
Si tratta, va sottolineato, di una misura che riguarda le sole spese in conto capitale su beni materiali strumentali alla R&S: non copre, quindi, i costi di personale, i contratti di ricerca commissionata o i beni immateriali, che restano disciplinati dai singoli regimi nazionali.
Le condizioni antiabuso e il coordinamento con l’interest limitation rule
Il Considerando 22 della proposta subordina l’agevolazione al rispetto di condizioni volte a evitarne un uso improprio: il bene deve restare destinato wholly and exclusively alla R&S per almeno 3 anni; in caso di dismissione, demolizione o cessazione anticipata del possesso con generazione di un valore monetario, l’agevolazione fruita è oggetto di recapture, così da riflettere l’effettivo investimento realizzato.
Un secondo profilo tecnico riguarda il coordinamento con la interest limitation rule della stessa ATAD (che limita la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti al 30% dell’EBITDA fiscale). Il Considerando 28 chiarisce che, ai fini del calcolo dell’EBITDA rilevante, la maggiore deduzione R&S deve essere ri-sommata, analogamente a quanto già avviene per ammortamenti e oneri finanziari eccedenti: in questo modo la nuova agevolazione non riduce, indirettamente, la capacità dell’impresa di dedurre gli interessi passivi.
Uno standard minimo, non una norma direttamente applicabile
Il Considerando 23 precisa che si tratta di uno standard minimo di armonizzazione: gli Stati membri restano liberi di introdurre regimi più favorevoli, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato. Sul piano procedurale, la proposta è fondata sull’art. 115, TFUE (ravvicinamento delle legislazioni che incidono sul mercato interno) e segue la procedura legislativa speciale: richiede, quindi, l’unanimità in sede di Consiglio, con il Parlamento europeo chiamato a esprimere solo un parere consultivo. Secondo la Relazione illustrativa della Commissione, l’attuazione non è attesa prima del 2027, e il primo riesame della misura è comunque previsto non prima di 5 anni dall’entrata in vigore delle nuove regole. Secondo la valutazione d’impatto allegata alla proposta, la sola misura sulla R&S produrrebbe risparmi di costi di compliance stimati in circa 265 milioni di euro l’anno per le imprese UE, a fronte di un effetto atteso sul PIL dell’Unione nell’ordine dello 0,2% nel lungo periodo.
Il confronto con il regime italiano vigente
Per le imprese italiane la misura, se approvata, si confronterebbe con un impianto oggi strutturalmente diverso. Il credito d’imposta R&S, disciplinato dall’art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019 (confermato fino al periodo d’imposta 2031), riconosce un’agevolazione del 10% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro annui, fruibile in compensazione tramite modello F24. Tra le spese ammissibili rientrano anche le quote di ammortamento dei beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di R&S: si tratta quindi di ammortamento ordinario pluriennale, che concorre a formare la base di calcolo del credito, e non di una deduzione integrale e immediata del bene.
Il confronto va esteso anche a un’altra misura recente: l’iperammortamento 2026 (art. 1, commi 427–436, Legge n. 199/2025, come modificato dal D.L. n. 38/2026, conv. Legge n. 88/2026), che riconosce una maggiorazione del costo fiscale degli investimenti in beni Industria 4.0/5.0 fino al 180% (a scaglioni), rilevante ai soli fini della maggiorazione delle quote di ammortamento. Anche in questo caso, la logica resta quella della maggiorazione dell’ammortamento pluriennale, e non della deduzione integrale immediata: la misura, peraltro, non è specificamente dedicata alla R&S, ma ai beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in generale.
Le implicazioni per il sistema italiano
Se il Tax Omnibus dovesse essere approvato nella formulazione attuale, l’Italia sarebbe chiamata a introdurre, accanto o in alternativa al credito d’imposta esistente, una deduzione integrale immediata (o quadriennale) per la specifica categoria dei beni materiali di R&S, per allinearsi allo standard minimo UE. Trattandosi di uno standard minimo e non di un tetto massimo, l’Italia potrebbe scegliere se affiancare la nuova deduzione al credito d’imposta esistente (con le connesse questioni di cumulabilità e di determinazione della base di calcolo del credito, che oggi include l’ammortamento) oppure sostituire, in tutto o in parte, il meccanismo attuale.
Si tratterebbe, in ogni caso, di un ulteriore tassello nel progressivo spostamento del sistema agevolativo italiano dal credito d’imposta alla maggiorazione o deduzione del costo fiscale, di cui l’iperammortamento 2026 costituisce già un precedente significativo. Va peraltro ricordato che, allo stato, il Tax Omnibus resta una proposta legislativa in fase di negoziazione: la sua approvazione, la tempistica di recepimento e l’eventuale coordinamento con il credito d’imposta R&S italiano restano quindi da monitorare nei prossimi mesi.
