L’art. 22, D.Lgs. n. 148/2026 introduce un criterio specifico per la decorrenza dei termini di accertamento relativi ad ammortamenti e costi pluriennali. Per i beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, il termine decorre dalla dichiarazione in cui viene dedotta la prima quota del componente negativo. Restano escluse le operazioni inesistenti, mentre diventa centrale conservare la documentazione sull’origine del costo e sull’esercizio di prima deduzione.
Il Decreto Omnibus introduce nuove regole sui termini di decadenza per ammortamenti e costi a efficacia pluriennale. Per i beni acquistati dal periodo d’imposta 2027, il termine partirà dalla dichiarazione nella quale viene dedotta la prima quota. Restano fuori dalle novità le operazioni inesistenti. Cambiano, di conseguenza, i termini a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per l’accertamento dei componenti negativi del reddito d’impresa aventi efficacia pluriennale. L’art. 22, D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus) interviene sull’art. 43, D.P.R. n. 600/1973, introducendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter, stabilendo un criterio specifico per individuare il momento dal quale decorre il termine di decadenza.
Nello specifico, la nuova disciplina riguarda quei costi che, pur traendo origine da un unico fatto economico, producono effetti fiscali che si distribuiscono su più periodi d’imposta.
Caso classico, le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali e le spese relative a più esercizi.
Le nuove disposizioni introdotte stabiliscono che, per i componenti negativi del reddito d’impresa aventi efficacia pluriennale, il termine per l’accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale viene dedotta, per la prima volta, una quota del componente negativo. L’obbiettivo è individuare un punto di equilibrio tra l’interesse erariale all’attività di controllo e l’esigenza del contribuente di non rimanere esposto, sine die, all’azione accertatrice.
La Relazione illustrativa richiama espressamente il principio contenuto nell’art. 10-ter, Statuto dei diritti del contribuente: il termine di decadenza non può iniziare a decorrere prima che l’esistenza del componente negativo divenga concretamente percepibile per l’Amministrazione finanziaria.
La disposizione assume particolare rilievo per i costi dedotti attraverso quote distribuite su un arco temporale molto lungo. Prendendo l’esempio utilizzato proprio nella Relazione illustrativa, se nell’anno T viene dedotta la prima di 6 quote e la relativa dichiarazione è presentata nell’anno T+1, il periodo d’imposta T può essere accertato entro il 31 dicembre dell’anno T+6.
Senza una disciplina specifica, al momento dell’accertamento potrebbero non essere ancora state presentate le dichiarazioni relative alle ultime quote del componente pluriennale.
Per evitare che alcune annualità sfuggano al controllo, il Legislatore introduce, quindi, una regola ulteriore. Una volta notificato l’avviso di accertamento relativo alla non deducibilità del componente, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi tornano ad applicarsi gli ordinari termini di decadenza. La logica che regola questa ulteriore novità è che, una volta ricevuto l’accertamento, il contribuente è ormai a conoscenza della contestazione dell’ufficio e viene pertanto meno l’esigenza di tutela dell’affidamento rispetto alle quote dello stesso componente dedotte negli esercizi successivi.
La nuova disciplina contiene anche 2 importanti delimitazioni.
La prima riguarda i costi relativi a operazioni inesistenti, che vengono espressamente esclusi dal nuovo meccanismo. Secondo la Relazione illustrativa, la deroga risponde alla necessità di evitare la dispersione del materiale probatorio eventualmente acquisito anche in sede penale.
La seconda riguarda specificamente gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e le spese relative a più esercizi. Per tali componenti la nuova disciplina opera soltanto per le violazioni già riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa.
Occorre quindi distinguere le contestazioni che riguardano il fatto originario da quelle derivanti da circostanze successive. La relazione cita, fra gli esempi di violazioni connesse a fatti sopravvenuti, la deduzione di quote di ammortamento superiori ai limiti fiscali oppure il venir meno dell’inerenza a seguito di un mutamento nella destinazione del bene. In queste ipotesi la violazione nasce nel singolo periodo d’imposta in cui si verifica il fatto e non può essere ricondotta automaticamente al momento dell’acquisto.
Rimangono inoltre fermi i poteri dell’Amministrazione in materia di controllo sulla spettanza dei rimborsi, anche quando siano decorsi i termini ordinariamente previsti per l’emissione dell’avviso di accertamento.
La nuova disciplina avrà infine un’applicazione differita: l’art. 22, Decreto Omnibus, stabilisce infatti che le nuove disposizioni sopra esaminate si applicheranno ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Per imprese e professionisti che assistono i contribuenti diventerà quindi essenziale conservare la documentazione relativa all’origine dei componenti pluriennali e individuare con precisione l’esercizio della prima deduzione. Sarà infatti proprio quella relativa dichiarazione, per i nuovi investimenti, a rappresentare il punto di partenza dell’orizzonte temporale entro il quale potrà essere esercitata l’azione accertatrice.
