La norma di comportamento AIDC n. 239/2026 critica l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate sulla rilevanza IVA degli accordi transattivi. La rinuncia alla lite, anche nelle transazioni novative, non costituisce di per sé una prestazione negativa imponibile, dovendo il trattamento IVA dipendere dalla causa concreta della somma corrisposta. L’imponibilità emerge solo quando l’importo remunera una nuova operazione o una prestazione economicamente autonoma.
Sul trattamento IVA degli accordi transattivi, l’Agenzia delle Entrate, estendendo ai fini dell’IVA gli effetti civilistici della transazione, ha ripetutamente precisato che la transazione novativa assume rilevanza impositiva anche quando le parti si limitano a riformulare il contratto preesistente lasciando in vita l’operazione originaria. Secondo tale impostazione, l’accordo transattivo dà luogo a un rapporto sinallagmatico tra una prestazione negativa (la rinuncia al contenzioso) e la somma di denaro corrisposta, con conseguente imponibilità IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 (si vedano, per esempio, le risposte a interpello n. 316/2025 e n. 232/2023).
L’AIDC, con la norma di comportamento n. 239 del 10 settembre 2026, ha criticato la posizione dell’Agenzia, sostenendo che, in via generale, l’abbandono della lite o l’impegno a non intraprenderla rappresenta l’effetto giuridico della transazione e non assume autonoma rilevanza ai fini IVA.
Ai sensi dell’art. 1965, c.c., la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Nell’ambito del contratto di transazione è possibile distinguere la transazione semplice (c.d. dichiarativa) e la transazione novativa, laddove:
- la transazione semplice modifica gli elementi del rapporto preesistente, per cui l’abbandono o la rinuncia all’azione sono conseguenze della transazione che permangono fino all’eventuale inadempimento, il quale, ove si realizzi, determina la reviviscenza automatica del rapporto precedente;
- la transazione novativa, con la quale l’accordo tra le parti, pur avendo lo scopo di evitare o comporre la lite, estingue e sostituisce il rapporto giuridico preesistente con uno nuovo, diverso per oggetto o per titolo, oggettivamente incompatibile con l’originario rapporto.
Ad avviso dell’AIDC, il trattamento IVA degli accordi transattivi non dipende dalla qualificazione civilistica della transazione (dichiarativa o novativa), ma dall’esistenza dei presupposti dell’imposta individuati valutando il contenuto del contratto.
Infatti, l’IVA ha come oggetto l’operazione economica da assoggettare a imposizione una sola volta, mentre l’accordo contrattuale non è un elemento costitutivo dell’operazione rilevante ai fini dell’imposta, che è contraddistinta, invece, dallo scambio reciproco di un bene o di un servizio a fronte di un corrispettivo.
In particolare, il fornitore, tramite la propria prestazione, trasferisce la proprietà di un bene materiale oppure rende un servizio, in corrispondenza del quale il cliente effettua, a favore del fornitore, una controprestazione in denaro o, comunque, suscettibile di valutazione economica.
L’accordo contrattuale, quindi, non è un elemento costitutivo dell’operazione IVA rappresentando, piuttosto, un documento utile per verificare l’esistenza dei presupposti dell’operazione.
Dal momento che l’operazione, dal punto di vista dell’IVA, deve essere definita attraverso elementi economici oggettivi (scambio reciproco di un bene/servizio a fronte di una somma di denaro) e non mediante il richiamo alle norme del diritto civile che possono variare a seconda dello Stato membro considerato, l’Associazione ha affermato che il regime IVA applicabile alle somme corrisposte a titolo di transazione dichiarativa resta, comunque, determinato dall’operazione effettuata dal fornitore in base al contratto originario, ancorché modificato dall’accordo transattivo. Infatti, l’operazione IVA non viene annullata dall’intervenuta transazione dichiarativa, che modifica il preesistente contratto ai soli effetti civilistici.
La stessa conclusione vale per la transazione novativa: a condizione che non dia luogo a nuove operazioni, essa – pur essendo volta a riscrivere il contratto preesistente – non fa venire meno l’operazione oggetto degli accordi originari, in quanto la nuova pattuizione, anche se sostituisce quella preesistente, si innesta sull’operazione originaria.
In sintesi, l’effetto della transazione (semplice o novativa) – ossia, l’obbligo a carico di una parte di abbandonare o non intraprendere la lite – non configura una prestazione negativa autonomamente rilevante agli effetti dell’IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, posto che l’operazione IVA, che nasce con l’accordo originario, continua a “vivere” nonostante la successiva transazione che non genera nuove operazioni.
Il principio esposto, secondo l’Associazione, non opera nel solo caso in cui dalla transazione sorgano nuove operazioni IVA caratterizzate da una totale autonomia rispetto a quelle previste nel contratto originario (es. transazione che, oltre a definire la controversia relativa alla fornitura di un bene mediante l’applicazione di uno sconto, preveda una nuova e ulteriore fornitura di un altro bene con pattuizione di un corrispettivo autonomo).
Infine, la norma di comportamento prende posizione in merito alle transazioni che intervengono sulla quantificazione dell’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno.
In particolare, la qualificazione, ai fini IVA, dell’attribuzione patrimoniale non dipende dalle formule utilizzate nell’accordo, ma dalla causa concreta della somma corrisposta, cosicché:
- l’importo rimane fuori campo IVA quando è destinato a ristorare un pregiudizio patrimoniale e, quindi, non remunera alcuna prestazione, né un comportamento economicamente apprezzabile; in tal caso, non si realizza un’operazione rilevante ai fini IVA, in quanto è assente la natura sinallagmatica e l’importo corrisposto mantiene la funzione propria del risarcimento, vale a dire riequilibrare il danno;
- l’imponibilità sussiste, invece, quando la somma – pur qualificata come risarcitoria – assolve la funzione economica propria del corrispettivo, remunerando una prestazione sostitutiva o un comportamento economicamente rilevante.
