Controlli esterni sugli ETS: approvati i nuovi verbali per i controlli sugli ETS

Il Decreto direttoriale n. 198/2026 approva i modelli di verbale per i controlli sugli Enti del Terzo settore, completando un ulteriore passaggio del sistema di vigilanza previsto dal Codice del Terzo settore. Le verifiche saranno finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti RUNTS, la coerenza tra statuto e attività effettivamente svolte, il rispetto dei limiti sulle attività diverse, degli obblighi contabili, della disciplina sui volontari e dell’assenza di distribuzione indiretta di utili. Anche prima dell’avvio operativo dei controlli, il verbale ordinario può essere utilizzato dagli ETS come checklist preventiva di compliance.

Con il Decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i modelli di verbale destinati ai controlli sugli Enti del Terzo settore compiendo un ulteriore passo verso la piena operatività il sistema di vigilanza delineato dal Codice del Terzo settore.

In particolare, sono state approvate 3 tipologie di verbali che dovranno essere utilizzati a seguito delle verifiche che, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 5, D.M. n. 125/2025, dovranno essere riportate esclusivamente nei modelli ministeriali: i modelli di verbale per il controllo ordinario, per il controllo straordinario e per il mancato controllo per irreperibilità dell’ente. Si ricorda che il perimetro tracciato dal D.M. 125/2025 non comprende le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, assoggettate a proprie discipline di vigilanza.

Si completa così un altro tassello del sistema attuativo degli artt. 92 ss., D.Lgs. n. 117/2017. Il D.M. n. 125/2025, emanato in attuazione dell’art. 96, CTS, aveva infatti definito forme, contenuti, termini e modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli ETS. Il Decreto è composto da 6 titoli e 23 articoli e individua, oltre alle modalità delle verifiche, i soggetti che possono effettuarle, le forme di raccordo tra le amministrazioni coinvolte e le condizioni per l’autorizzazione delle Reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato.

Il controllo in esame, di natura “esterna”, deve essere tenuto distinto da quello “interno” eventualmente esercitato dall’organo di controllo previsto dall’art. 30, CTS, e dalla revisione legale disciplinata dall’art. 31: il nuovo sistema riguarda infatti il controllo pubblicistico sulla permanenza dei requisiti che consentono all’ente di essere e continuare ad essere iscritto nel RUNTS, secondo l’impianto delineato dagli artt. 92, 93, 95 e 96, CTS.

Ai sensi dell’art. 93, CTS, le verifiche sono dirette ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel Registro, il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione.

Il sistema contempla 2 differenti tipologie di verifica. I controlli ordinari sono programmati con cadenza triennale, mentre quelli straordinari restano riservati agli uffici del RUNTS e possono essere attivati in presenza di specifiche esigenze istruttorie o a seguito di segnalazioni.

Il Ministero esercita, inoltre, la vigilanza sui soggetti privati autorizzati allo svolgimento dei controlli, potendo revocare l’autorizzazione in caso di perdita dei requisiti o di accertata inidoneità.

A livello temporale, l’adozione dei verbali del 10 agosto 2026 non determina, di per sé, l’avvio generalizzato delle verifiche: già nel 2025 il Ministero aveva precisato che l’inizio del primo triennio dei controlli sarebbe stato individuato mediante un ulteriore provvedimento collegato all’attivazione del sistema informativo dedicato e nella comunicazione ufficiale del 10 agosto 2026 viene espressamente affermato che, successivamente all’adozione dei modelli, proseguiranno le ulteriori attività propedeutiche all’avvio dei controlli.

A livello operativo, anche se i controlli non saranno per il momento operativi, gli ETS sono oggi in grado di conoscere con notevole precisione le aree che saranno sottoposte a verifica, potendo quindi utilizzare il verbale ordinario come una vera e propria checklist preventiva di compliance.

Il controllo non riguarda soltanto l’esistenza formale dello statuto o l’avvenuta iscrizione al RUNTS; l’obiettivo, bensì, è accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato nel Registro e la situazione effettiva dell’ente, verificandone denominazione, forma giuridica, composizione della base associativa, struttura degli organi sociali, attività esercitate e documentazione contabile e amministrativa.

Particolare rilevanza assume, innanzitutto, il controllo sull’atto costitutivo e sullo statuto, rispetto ai quali occorre verificare non soltanto la presenza delle clausole richieste dal CTS, ma anche l’effettiva coerenza dell’attività di interesse generale svolta in concreto, con le previsioni statutarie.

Analoga attenzione dovrà essere riservata alle attività diverse ex art. 6, CTS: il controllo dovrà consentire di accertare che il loro svolgimento sia statutariamente consentito e che sia rispettato il carattere secondario e strumentale previsto dalla normativa; diviene quindi essenziale la corretta applicazione del D.M. n. 107/2021, con particolare riferimento ai parametri quantitativi previsti per verificare la secondarietà delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale; ricordiamo che i ricavi delle attività diverse non possono essere superiori al 30% delle entrate complessive oppure al 66% dei costi complessivi dell’ente.

Il controllo si estende inoltre alle attività di raccolta fondi, per le quali dovrà essere verificata la conformità all’art. 7, CTS, e alle Linee guida adottate con D.M. 9 giugno 2022, per cui assume rilevanza non soltanto la corretta qualificazione dell’operazione, ma anche la sua documentazione e rendicontazione.

Una delle aree più delicate è poi rappresentata dal rispetto dell’assenza dello scopo di lucro e del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione sancito dall’art. 8, CTS: il controllo potrà quindi assumere carattere sostanziale, prendendo in considerazione tutti gli elementi che possano integrare una delle fattispecie di distribuzione indiretta individuate dal legislatore.

Un ulteriore nucleo centrale della verifica riguarda il bilancio e gli adempimenti contabili, in base al quale l’ente dovrà poter dimostrare la corretta redazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa secondo le disposizioni dell’art. 13, CTS, e dei relativi modelli ministeriali, il tempestivo deposito presso il RUNTS e la corretta rappresentazione delle attività svolte nelle diverse sezioni previste dalla modulistica. Parimenti rilevante sarà la verifica dell’avvenuta nomina dell’organo di controllo e del revisore legale qualora siano state superate le soglie rispettivamente previste dagli artt. 30 e 31, CTS.

Al ricorrere dei presupposti, il controllo si estenderà anche al bilancio sociale di cui all’art. 14, CTS, e alla relativa pubblicazione, oltre che agli ulteriori obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

Oggetto di esame saranno inoltre i libri sociali, la regolarità delle deliberazioni e la corrispondenza tra quanto risulta formalmente dalla documentazione dell’ente e il suo concreto funzionamento; in particolare, per gli enti che si avvalgono di volontari, particolare attenzione dovrà essere dedicata al registro previsto dall’art. 17, CTS, e agli obblighi assicurativi stabiliti dall’art. 18, mentre per ODV e APS dovrà essere verificato anche il rispetto delle disposizioni relative al rapporto tra volontari, lavoratori e associati.

Non va trascurata, infine, la necessità di mantenere costantemente aggiornate le informazioni presenti nel RUNTS: le modifiche statutarie, le variazioni delle cariche sociali, le modifiche della sede e gli altri atti e fatti per i quali il Codice prevede obblighi di deposito o comunicazione dovranno trovare tempestiva corrispondenza nei dati presenti nel Registro.

Accanto al verbale ordinario, il Decreto Direttoriale n. 198/2026 ha infatti approvato un distinto verbale di controllo straordinario, destinato alle verifiche attivate dagli uffici RUNTS in presenza di specifiche esigenze, nonché il verbale di non avvenuto controllo per irreperibilità dell’ente. L’introduzione di quest’ultimo modello rende evidente l’importanza di mantenere aggiornati sede e recapiti ufficiali e di assicurare la concreta reperibilità dell’organizzazione. Si suggerisce pertanto che gli enti, prima ancora dell’avvio del primo ciclo generalizzato di controlli, utilizzino il modello di verbale ordinario approvato dal Ministero quale strumento per l’effettuazione di una propria verifica interna, al fine di testare la coerenza dello statuto, la corretta qualificazione delle attività esercitate, i limiti delle attività diverse, gli adempimenti connessi alla raccolta fondi, l’assenza di forme di distribuzione indiretta di utili, la regolarità dei bilanci e dei libri sociali, la disciplina dei volontari e dei lavoratori, l’eventuale obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore e l’allineamento delle informazioni pubblicate nel RUNTS.

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