17 Gennaio 2017

Spese sanitarie 2016: invio dei dati al sistema TS entro il 31.1

di Raffaele Pellino
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Ai fini della predisposizione della dichiarazione “precompilata”, entro il prossimo 31 gennaio, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie (medici, odontoiatri, psicologi, farmacie, cliniche private, ecc.) sono tenuti a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese mediche sostenute dai contribuenti nell’anno 2016.

Tali soggetti, analogamente allo scorso anno, possono provvedere direttamente all’invio dei dati oppure “delegare” l’associazione di categoria o un soggetto terzo abilitato come intermediario fiscale. Si segnala che, in relazione alle numerose situazioni di incertezza che si potrebbero riscontrare nella pratica, sul sito internet del sistema TS sono disponibili le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sull’invio dei dati.

Soggetti interessati all’invio dei dati

Alla luce dei diversi interventi di MEF ed Agenzia delle Entrate succedutisi nel corso del 2016, sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie i seguenti soggetti:

  • farmacie pubbliche e private;
  • Asl, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari ma non accreditate al SSN;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari (D.M. 2.8.2016);
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci (cd. “parafarmacie”) ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • gli iscritti ai seguenti albi professionali: veterinari (l’invio riguarda solo le spese sostenute da persone fisiche per animali detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva), psicologi, infermieri, ostetriche ed ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica;
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.

Sono esclusi dall’adempimento, pur attribuendo spese detraibili ai fini Irpef, i fisioterapisti/massofisioterapisti e logopedisti in quanto non ricompresi in una delle categorie professionali elencate.

 

Dati da inviare

L’adempimento riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del contribuente. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale, rilasciate a persone fisiche.

Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da Iva.

 

Modalità di invio dei dati

Analogamente allo scorso anno, la trasmissione dei dati al Sistema TS può essere effettuata direttamente dall’interessato (a tal fine è sufficiente essere in possesso delle “credenziali” di accesso al sito internet di STS) ovvero mediante un soggetto delegato (associazione di categoria/intermediario abilitato). In quest’ultimo caso, per conferire la “delega” il soggetto obbligato deve collegarsi all’area riservata del Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e con la funzione di “Gestione deleghe” indicare il soggetto terzo che intende delegare. Verificata l’idoneità del “delegato”, il Sistema TS invia all’indirizzo pec di questi un “link” per il perfezionamento del processo di delega. Il soggetto terzo in qualità di delegato garantisce il rispetto degli standard previsti e riceve dal Sistema TS la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria.

In generale, l’invio dei dati al sistema TS può avvenire attraverso le seguenti 3 modalità:

  • data entry di ogni singola spesa sul sito sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line);
  • invio di un file Xml con uno o più documenti fiscali e relative voci di spesa mediante web service “asincrono”;
  • invio di ogni documento fiscale con le relative voci di spesa mediante web service “sincrono”.

Si fa presente, poi, che per i “nuovisoggetti tenuti all’adempimento a partire dal 2016 (ottici, veterinari, strutture sanitarie autorizzate non accreditate, parafarmacie, psicologi, ecc.) il Sistema TS ha reso disponibile sul proprio sito internet il linkRegistrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS”.

In materia di invio dei dati, si ritiene doveroso segnalare quanto indicato da alcune delle numerose FAQ presenti sul sito internet del Sistema TS:

  • è possibile, facendo attenzione a errori o duplicazioni, inviare alcuni dati di spesa “autonomamente” ed altri farli inviare dal soggetto delegato;
  • per lo studio associato di medici chirurghi e odontoiatri (D.M. 31.7.2015) o di iscritti agli albi professionali (D.M. 16.9.2016), l’invio dei dati può essere effettuato in qualità di rappresentante (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all’albo, indicando la partita Iva dello studio;
  • gli iscritti all’Albo dei medici, non titolari di partita Iva, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare al STS i dati relativi alle prestazioni sanitare erogate;
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati. Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell’anno 2016 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari oppure è autorizzata per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditata.

 

Opposizione alla trasmissione dei dati

Ciascun soggetto che sostiene la spesa può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie/rimborsi relativi all’anno precedente. In particolare, l’opposizione può essere manifestata mediate le seguenti modalità:

  1. al momento in cui la spesa viene certificata, non va comunicato a chi emette lo “scontrino parlante” il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria ovvero, in caso di fattura/ricevuta fiscale, va richiesta l’apposizione di specifica “annotazione” sul documento fiscale. Al riguardo, come specificato in una FAQ, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente, la frase: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’articolo 3 del DM. 31.7.2015”.

Inoltre quest’ultima modalità di opposizione, per i nuovi soggetti obbligati (strutture sanitarie autorizzate non accreditate, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici radiologia medica, ottici e veterinari) è applicabile solo a decorrere dal 27.9.2016;

  1. con l’accesso all’area riservata del sito web del Sistema TS tramite tessera sanitaria TS-CNS o le credenziali Fisconline; in tal caso l’opposizione può essere effettuata, dal 01.02 al 28.2.2017, in relazione ad ogni singola voce di spesa sostenuta nel 2016;
  2. mediante apposito modello da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31.1.2017.

 

Aspetti sanzionatori

Sul piano sanzionatorio si rammenta che, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati si è esposti alla sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza (ossia entro il 01/04/2017), la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione viene meno se l’invio dei dati “corretti” è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Infine, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5-ter, del D.Lgs. 175/2014, per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell’obbligo non sono applicabili le sanzioni previste nei casi di “lieve tardività o di errata trasmissione dei dati, laddove l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata.

La gestione dei controlli fiscali