Dal 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, l’art. 16-ter TUIR introduce un nuovo limite alle detrazioni, parametrato al reddito e ai figli fiscalmente a carico. Nei modelli 730/2026 e Redditi PF 2026 occorre quindi distinguere, tramite appositi codici, gli interessi passivi sui mutui esclusi o inclusi nel nuovo riordino. Sono interessati dal taglio solo gli importi relativi a contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.
Nei nuovi dichiarativi risulta più complessa la compilazione dei campi dedicati agli interessi passivi sui mutui.
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per le detrazioni in capo ai soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, come indicato dall’art. 16-ter, TUIR, è previsto un metodo di calcolo parametrato al reddito e al numero dei figli fiscalmente a carico dello stesso nucleo familiare.
Non rientrano, però, tra gli oneri detraibili interessati dal riordino previsto dall’art. 16-ter, TUIR:
- gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti e mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024, di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), TUIR;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui all’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR;
- gli interessi passivi e altri oneri per mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di cui all’art. 15, comma 1-ter, TUIR.
Tali eccezioni impattano direttamente nella compilazione dei dichiarativi dei redditi, in quanto occorre distinguere, con un apposito codice numerico, gli interessi esclusi dal taglio delle detrazioni.
Così, per il Modello 730/2026, all’interno del rigo E7, è stata introdotta, in colonna 1, una casella nella quale inserire uno dei seguenti codici:
- “7, per interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- 48, per interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
- 57, per interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2025.
Si segnala che solo l’importo collegato al codice 57 subisce il riordino delle detrazioni.
Di seguito, in corrispondenza dei righi da E8 a E10, sono aumentati i codici, al fine di diversificare gli interessi per prestiti o mutui agrari nonché per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale.
In particolare, occorre tenere in considerazione i seguenti codici:
- 11, per interessi relativi a prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- 47, per interessi relativi a prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024;
- 56, per interessi relativi a prestiti o mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2025;
- 10, per interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- 46, per interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale per contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024;
- 55, per interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale per contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.
Si segnala che solo gli importi collegati ai codici 56, per i prestiti o mutui agrari, e 55, per i mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale, subiscono il riordino delle detrazioni.
I medesimi codici sono da inserire all’interno dei corrispondenti righi RP7 e da RP8 a RP13 del modello Redditi PF 2026.
