I Principi generali: definizione di lavoro subordinato e criteri distintivi
L’articolo 2094, cod. civ. definisce il lavoro subordinato come la prestazione, dietro retribuzione, di un’opera intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
La subordinazione viene intesa come l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, esercitato tramite ordini specifici ed un’assidua attività di vigilanza e controllo sull’operato dei suoi dipendenti. Il rapporto di lavoro è subordinato quando coesistono prestazione lavorativa, retribuzione e assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, il cui potere si manifesta con ordini specifici e attività di vigilanza e controllo.
Queste regole generali valgono anche per il settore agricolo, salvo le specificità previste dalla normativa speciale e dalla contrattazione collettiva agricola che regolamenta tali rapporti lavorativi.
ESEMPIO
- È lavoratore subordinato il contadino che svolge le attività di coltivazione e di raccolta nei terreni di un’azienda agricola, utilizzandone i mezzi forniti, inserito nell’organizzazione aziendale e soggetto al potere di controllo e disciplinare dell’imprenditore.
- È lavoratore subordinato l’addetto alla cura e all’alimentazione del bestiame che lavora all’interno di un’azienda zootecnica, seguendo le direttive dell’imprenditore agricolo, con orario stabilito, uso di mezzi aziendali e retribuzione periodica.
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