Il B&B ha un diverso trattamento fiscale a seconda che l’attività sia abituale o occasionale: nel primo caso genera reddito d’impresa ed è soggetta a IVA; nel secondo produce reddito diverso ed è esclusa da IVA. Non si applica la disciplina delle locazioni brevi né la cedolare secca, perché il B&B implica servizi accessori, come la colazione. In caso di uso promiscuo dell’immobile, la detrazione edilizia va ridotta.
L’inquadramento fiscale dell’attività di bed & breakfast continua a rappresentare un ambito caratterizzato da profili interpretativi non sempre lineari, soprattutto in ragione della natura “ibrida” di tale forma di ospitalità, collocata a metà tra utilizzo dell’immobile a fini abitativi e svolgimento di un’attività economica.
In merito alla qualificazione del reddito, si evidenzia che l’attività di B&B può generare reddito d’impresa oppure reddito diverso, ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. i), TUIR.
Il discrimine è rappresentato, come noto, dal requisito dell’abitualità e dal grado di organizzazione concreta dell’attività. In particolare, quando l’attività è svolta in modo sistematico, con una minima organizzazione di mezzi e con carattere di stabilità nel tempo, essa rientra nell’ambito del reddito d’impresa. Diversamente, laddove l’attività sia occasionale, priva di organizzazione e non stabile, i proventi devono essere qualificati come reddito diverso, come confermato dalla prassi amministrativa (si veda la risoluzione n. 180 del 14.12.1998).
In tale seconda ipotesi assume rilievo anche un elemento fattuale tipico del B&B “domestico”: la compresenza tra titolare e ospiti all’interno dell’unità abitativa. Questo aspetto consente, insieme al mancato rispetto del requisito di abitualità, di escludere che l’immobile sia destinato prevalentemente all’esercizio di un’attività economica, mantenendo invece la sua funzione abitativa principale. Ne consegue che l’attività occasionale di B&B non integra esercizio d’impresa e resta, tra l’altro, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo.
Diversa è la situazione nel caso di attività abituale. In tale circostanza, il contribuente è tenuto ad aprire partita IVA, potendo, ricorrendone i presupposti, valutare l’accesso al regime forfettario. Tuttavia, anche sotto questo profilo, non mancano criticità operative: l’attività di B&B implica infatti l’erogazione di servizi (alloggio e prima colazione) e richiede una corretta individuazione del codice ATECO e del relativo coefficiente di redditività, nonché un attento monitoraggio dei requisiti di permanenza nel regime agevolato.
Un ulteriore ambito di interesse riguarda le agevolazioni edilizie. I proprietari di immobili adibiti a B&B possono beneficiare della detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio prevista dall’art. 16-bis, TUIR. Tuttavia, la peculiarità dell’attività comporta quasi sempre una situazione di utilizzo promiscuo dell’immobile, adibito sia ad abitazione sia ad attività ricettiva. In tali casi, secondo i principi generali applicabili agli immobili a uso promiscuo, la detrazione spettante deve essere ridotta. È importante sottolineare che tale riduzione opera indipendentemente dal fatto che l’attività di B&B sia esercitata in forma abituale o occasionale, valorizzando quindi la destinazione concreta dell’immobile piuttosto che la qualificazione fiscale del reddito.
Particolarmente rilevante, anche nella prassi operativa, è il rapporto tra B&B e disciplina delle locazioni brevi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo netto che le 2 fattispecie non sono sovrapponibili. Il B&B, infatti, si caratterizza per la presenza di servizi accessori, primo fra tutti la somministrazione della colazione, che lo qualificano come attività ricettiva e non come mera locazione immobiliare. Da ciò discende l’inapplicabilità della disciplina fiscale delle locazioni brevi, inclusa la possibilità di optare per la cedolare secca. Quest’ultima resta, infatti, confinata ai contratti di locazione, mentre nel B&B il rapporto con l’ospite assume natura diversa, più vicina a una prestazione di servizi.
Infine, sotto il profilo IVA, la distinzione tra attività occasionale e abituale torna ad assumere un ruolo centrale. Solo nel secondo caso si configura il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta, con assoggettamento delle prestazioni all’aliquota ridotta del 10% tipica dei servizi ricettivi, ai sensi del n. 20, della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
