Il provvedimento n. 123160/2026 dell’Agenzia delle Entrate conferma per il 2025 i benefici premiali ISA per i contribuenti con elevata affidabilità fiscale (punteggi ≥8-9), tra cui esoneri da visto di conformità, riduzione dei controlli e esclusione da alcune discipline antielusive. L’accesso richiede il rispetto delle soglie per tutte le attività soggette a ISA, mentre punteggi bassi (≤6) comportano maggiori controlli.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 123160/2026, del 22 aprile scorso, ha definito a regime i punteggi di affidabilità fiscale e confermato i benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017, conv. con modif. dalla Legge n. 96/2017, riconosciuti ai contribuenti che applicano gli ISA per l’annualità di imposta 2025.
In particolare, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici premiali:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro (o 50.000 euro) annui, relativamente all’IVA, e per un importo non superiore a 50.000 euro (o 20.000 euro) annui, relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno d’imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro (o 50.000 euro) annui;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70.000 euro (o 50.000 euro) annui;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno d’imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro (o 50.000 euro) annui;
- esclusione dell’applicazione delle società non operative, di cui all’art. 30, Legge n. 724/1994;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, e all’art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, e dall’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972;
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
I livelli di affidabilità fiscale, individuati con il provvedimento citato, sono riportati nella tabella successiva.
| Beneficio premiale | Livello di affidabilità 2025 | Livello di affidabilità medio 2024 e 2025 |
| Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti IVA di importo non superiore a 70.000 euro, maturati nel 2025 (*) | ≥9 | ≥9 |
| Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2025 | ≥9 | ≥9 |
| Esonero apposizione visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2027 | ≥9 | ≥9 |
| Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti IVA di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2025 | ≥8 | ≥8,5 |
| Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP di importo non superiore a 20.000 euro, maturati nel 2025 | ≥8 | ≥8,5 |
| Esonero apposizione visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2027 | ≥8 | ≥8,5 |
| Esonero apposizione visto di conformità, o prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA di importo non superiore a 70.000 euro, maturato nel 2025 | ≥9 | ≥9 |
| Esonero apposizione visto di conformità, o prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2027 | ≥9 | ≥9 |
| Esonero apposizione visto di conformità, o prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA di importo non superiore a 50.000 euro, maturato nel 2025 | ≥8 | ≥8,5 |
| Esonero apposizione visto di conformità, o prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2027 | ≥8 | ≥8,5 |
| Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative | ≥9 | ≥9 |
| Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici | ≥8,5 | ≥9 |
| Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento al periodo d’imposta 2025 | ≥8 | – |
| Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta 2025 | ≥9 | ≥9 |
I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali elencati se:
- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
- il punteggio attribuito, a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.
Ciò significa che l’accesso al regime premiale non è garantito automaticamente per i contribuenti che ottengono un buon punteggio su una sola attività. Occorre, infatti, che tutte le attività per cui è previsto l’ISA rispettino i requisiti minimi di affidabilità.
Il provvedimento in commento termina confermando, anche per il periodo di imposta 2025, “specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale” nell’ipotesi di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.
Si segnala, infine, che con provvedimento precedente n. 115744/2026, del 13 aprile scorso, sono state indicate le modalità per scaricare gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA a partire dal periodo di imposta 2025 e dell’elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale a partire dai periodi di imposta 2026 e 2027.
