Ai fini civilistici, la cancellazione dal Registro Imprese determina l’estinzione della società ex art. 2495 c.c.; tuttavia, ai fini fiscali, l’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 prevede una sopravvivenza quinquennale dell’ente. In tale periodo, la società conserva la legittimazione sostanziale e processuale per gli atti di accertamento, riscossione e contenzioso tributario, con rappresentanza in capo all’ex liquidatore.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/2003, la c.d. cancellazione delle società era disciplinata dagli artt. 2312, commi 1 e 2 (per le società di persone) e 2456, comma 2 (per le società di capitali), c.c., i quali prevedevano che, a seguito della cancellazione di una società dal Registro Imprese, i creditori non soddisfatti potevano far valere i loro crediti nei confronti dei soci (illimitatamente, per le società di persone e “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”, per le società di capitali) e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento fosse dipeso da loro colpa. In pratica, nonostante la cancellazione, la società non si estingueva, atteso che continuava a vivere fino a quando tutti i rapporti giuridici non avessero trovato soluzione. Di conseguenza la capacità giuridica, processuale e sostanziale continuava a sussistere, quando magari l’attività imprenditoriale era di fatto già cessata.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 6/2003 è stato modificato l’art. 2495, c.c., e abrogato il secondo comma, dell’art. 2456, c.c.; mentre è rimasta ferma la disciplina relativa alle società di persone di cui all’art. 2312, c.c.. A seguito di tale modifica, l’art. 2495, c.c., prevede che «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi…».
L’introduzione dell’inciso “Ferma restando l’estinzione della società” assegna alla cancellazione della società una “efficacia costitutiva”, idonea a determinare la totale estinzione della stessa, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti e, quale diretta conseguenza, sposta la responsabilità sui soci, amministratori e liquidatori.
Proprio in virtù di quanto statuito a seguito delle modifiche normative dell’art. 2495, c.c., e delle pronunzie della Cassazione (Cass., SS.UU., n. 4060, n. 4061 e n. 4062 del 2010, e successivamente Cass., SS.UU., n. 6070/6071/6072 del 2013), il Legislatore ha introdotto l’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014, stabilendo che «ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese». La norma, non avente efficacia retroattiva e quindi applicabile soltanto alle società estintesi (rectius, la cui richiesta di cancellazione sia stata presentata) dopo il 13 dicembre 2014, data della sua entrata in vigore, introduce una «finzione legale di mantenimento in vita della società … seppure ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti, in sede non solo amministrativa ma anche contenziosa» (Cass., SS.UU., n. 3625/2025).
In pratica, ai soli fini fiscali, la società pur se estinta continua a essere viva per 5 anni dalla richiesta di cancellazione, per consentire l’attività di accertamento, formale e sostanziale. E, di conseguenza, rivivono i suoi organi ai fini dell’eventuale impugnazione degli atti.
In questo contesto, si inserisce la recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 1455/2026), che ha stabilito che il socio di una società di capitali (nel caso di specie una S.r.l.), cancellata dal Registro Imprese da meno di 5 anni, non è legittimato a impugnare l’avviso di accertamento intestato alla società cancellata, nonostante l’atto impositivo, recante la pretesa nei confronti della sola società, gli sia stato notificato. Sul tema si riscontra un fermo indirizzo interpretativo, secondo cui la norma non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare all’ufficio la notificazione dell’atto impositivo (altrimenti giuridicamente inesistente, se eseguita nei confronti di società già cancellata), ma permette all’ex liquidatore di «conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall’art. 28, comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbe operare». Con la conseguenza che il liquidatore, oltre a ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, dovendosi la dizione legislativa “atti del contenzioso” riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli atti del processo e della tutela giurisdizionale. Pertanto, nei casi in cui si renda applicabile l’art. 28, D.Lgs. n. 175/2014, in deroga all’art. 2495, c.c., «la società conserva la legittimazione attiva; il liquidatore è legittimato e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione» (Cass. n. 36892/2022; nello stesso senso, Cass. n. 6743/2015; Cass. n. 4536/2020; Cass. n. 18310/2023). Nel caso in questione, la S.r.l. è stata cancellata dal Registro Imprese in data 9 ottobre 2015 e l’atto impositivo di cui trattasi è stato emesso esclusivamente a carico della società e notificato ad altra S.r.l. nella sua qualità di socia della predetta, e dunque nel presupposto (erroneo) della sua qualità di successore del disciolto ente collettivo. In virtù dell’esposta finzione legale di mantenimento in vita della società, l’avviso di accertamento avrebbe potuto essere impugnato esclusivamente dal liquidatore, in quanto ultimo legale rappresentante della società, e non certo dalla socia, priva di legittimazione attiva. In altri termini, sulla base della normativa vigente ratione temporis, la società doveva considerarsi non ancora estinta, e dunque unica legittimata non solo a ricevere la notificazione dell’avviso di accertamento, ma anche, nella persona del suo legale rappresentante, a impugnarlo. Né può in contrario rilevare, per giustificare l’iniziativa processuale dell’odierna ricorrente, che essa si sia vista notificare l’avviso di accertamento in virtù di un presupposto erroneo, cioè nel presupposto che, essendosi estinta la società, essa avesse acquisito la qualità di successore dell’ente cessato e in tale veste fosse legittimata a ricevere la notifica degli atti impositivi diretti a far valere i debiti tributari del soggetto estinto. La Corte, quindi, dà continuità al principio già espresso, sia pure con riferimento a fattispecie distinta, secondo cui la persona alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria nei suoi confronti (neppure in via solidale o sanzionatoria), essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità o il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto (Cass. n. 12864/2025).
