Insufficienti le istruzioni del Modello SC 2026 sulle riserve tassabili solo in caso di distribuzione nelle operazioni di fusione/scissione

Nelle fusioni e scissioni, le riserve in sospensione d’imposta già imputate a capitale conservano il vincolo fiscale presso la società incorporante o beneficiaria. Tuttavia, l’art. 172, comma 5, TUIR pone dubbi applicativi quando l’aumento di capitale non sia sufficiente ad assorbirle integralmente.

In ordine alle riserve in regime di sospensione d’imposta in caso di operazioni di fusioni e scissioni, nelle istruzioni per la compilazione dei redditi SC 2026 si rinviene solo un ausilio di indicazioni in ordine alla compilazione di taluni righi, senza alcuna indagine e prospettiva di soluzione relativamente a talune incongruenze che appaino derivabili da una mera lettura dell’ultima parte dell’art. 172, comma 5, a mente del quale: «… quelle [le riserve in sospensione d’imposta solo in caso di distribuzione] che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate  si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza»Nelle istruzioni è solo dato rinvenire che, nei righi RV49 e RV50, vanno indicate, per importi complessivi, le riserve e fondi in sospensione d’imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall’ultimo bilancio della società scissa, ovvero fusa o incorporata, ricostituite pro-quota (solo per i casi di scissione) e quelle ricostituite per intero. Nel rigo RV51, vanno indicate, per importi complessivi, le poste di cui trattasi non ricostituite. Nei righi RV52, RV53 e RV54 vanno indicati, invece, i predetti dati relativi alle altre riserve e fondi in sospensione d’imposta, diverse da quelli tassabili solo in caso di distribuzione”. In ordine alla parte del comma 5 sopra riportato, non è dato rinvenire alcuna istruzione, probabilmente perché si ritiene non sia portatrice di criticità interpretative e operative, mentre  molteplici sono i dubbi che possono scaturire dalla portata disciplinare di tale norma. 

Il dato normativo si raccorda alle riserve in sospensione d’imposta per distribuzione e cautela il Fisco a fronte della spersonalizzazione delle riserve conglobate nel capitale sociale e non più presenti; quindi, con precisa identità fiscale, nel patrimonio netto della società incorporata/fusa e scissa. 

L’art. 47, comma 6, TUIR, correla all’aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve di utili o di altri fondi, la momentanea irrilevanza impositiva del corrispondente aumento nominale delle quote già possedute dai soci, differendo il rilievo impositivo alla successiva riduzione e relativa distribuzione del capitale. In caso di operazione di fusione/scissione, tale regime fiscale non deve andare disperso in pregiudizio dell’Erario, in coerenza con il regime della piena neutralità fiscale che caratterizza le operazioni riorganizzative, per cui se il passaggio a capitale sociale ha riguardato riserve tassabili solo al momento della distribuzione, il cumulo di tale capitale con quello della incorporante/beneficiaria mantiene invariato il diritto del Fisco nei confronti della società subentrata nella vicenda successoria. Trattasi di prescrizione che legislativamente appare autonoma e, quindi, isolata dal predetto confronto matematico con l’avanzo e con l’aumento di capitale, perpetuando comunque lo stato sospensivo nel capitale sociale della società incorporante/fusa e beneficiaria. La lettera normativa del comma 5 dell’art. 172 sembrerebbe addirittura raccordare in ogni caso il passaggio dell’intero ammontare delle riserve in sospensione d’imposta per distribuzione, nel capitale sociale della società incorporante/risultante dalla fusione e beneficiaria, indipendentemente dall’effettivo aumento del capitale sociale di tale ultima società. La versione letterale della norma già sopra riportata, infatti, non contempla limiti al passaggio di tali riserve, in quanto non arresta esplicitamente la dislocazione delle riserve all’effettiva misura di aumento del capitale della incorporante/beneficiaria. Tuttavia, anche in mancanza di tale previsione limitativa, non appare logico che di tale stato sospensivo venga influenzato l’originario capitale sociale della incorporante/risultante dalla fusione, beneficiaria.  

Volendo esemplificare si può ipotizzare: 

  • società incorporante: Patrimonio netto 2000, di cui capitale sociale 1000; 
  • società incorporata: Patrimonio netto 2000, di cui capitale sociale 1000, costituito con riserve in sospensione d’imposta per distribuzione per l’ammontare di 600. 

La società incorporante ha un valore corrente doppio rispetto a quello dell’incorporata. Il rapporto di cambio è, quindi, di 1 a 2. Per l’osservanza di tale rapporto di cambio, la società incorporante deve aumentare, in sede di fusione, il capitale sociale di 500, con contemporanea accensione contabile di un avanzo di fusione di 500. In tal caso, il regime della sospensione d’imposta per sola distribuzione delle riserve di 600, conglobate nel capitale sociale della incorporata, vanno a condensarsi nel capitale sociale dell’incorporante per 500, mentre per i restanti 100 è da ritenere che vengano a inglobarsi nell’avanzo di fusione, che nell’esempio ammonta a 500, senza influenzare per 100 il regime fiscale del capitale sociale originario dell’incorporante.  

In taluni casi, il passaggio di tali riserve a capitale sociale ante operazione di fusione/scissione potrebbe persino, sempre in base alla lettera della legge, rivelarsi deleterio, dal momento che se tali riserve conservano la loro precisa identità fiscale (di riserve in regime di sospensione d’imposta per distribuzione) la loro rilevanza impositiva viene fatta dipendere dal valore numerario dell’avanzo e dell’aumento di capitale, mentre in caso di passaggio a capitale, la loro sopravvivenza rimane consolidata in forza dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art 172, TUIR

Volendo anche in tale caso esemplificare, si può ipotizzare una fusione con annullamento della partecipazione posseduta dalla incorporante, corrispondente alla titolarità del 50% del capitale sociale della incorporata: 

  • società incorporante: Patrimonio netto 1000, costituito da capitale sociale 1000; 
  • società incorporata: Patrimonio netto 1000, costituito da capitale sociale 1000, con riserve in sospensione d’imposta per distribuzione inglobate per 600. 

In sede di incorporazione, l’incorporante, che possiede il 50% dell’incorporata, stralcia la partecipazione iscritta nel patrimonio attivo per 500. L’incorporante, che possiede il 50% dell’incorporata, si supponga avere un valore corrente pari a quello della incorporata, per cui il rapporto di cambio in tal caso è di 1 a 1. La scrittura contabile che l’incorporante deve impostare al perfezionamento della fusione è, quindi, la seguente: 

Patrimonio incorporata1000aPartecipazione incorporata500
aCapitale sociale500

In tale caso, in aderenza alla portata normativa dell’ultima parte del secondo periodo del comma 5 dell’art. 172, TUIRl’intero aumento del capitale sociale dell’incorporante (500) dovrebbe essere fiscalmente considerato in regime di sospensione d’imposta. In ogni caso, si deve ritenere che, nonostante il passaggio di riserve in conto al capitale sociale dell’incorporata ante fusione sia stato di 600, in ordine ai restanti 100 (600 – 500), in mancanza di emersione contabile delle condizioni previste per la loro salvaguardia, come definite nella prima parte del secondo periodo del medesimo comma 5 dell’art. 172, TUIR (eccedenza di capitale sociale e avanzo di fusione), non possano essere intese, per logiche esegetiche di sistema già sopra rappresentate, inglobate nel capitale sociale originario della incorporante, per cui per esse si deve ritenere manifestato il definitivo effetto estintivo.  

Se, però, ante fusione nell’incorporante, non si fosse dato seguito al passaggio a capitale sociale delle riserve in sospensione per distribuzione, il quadro contabile del patrimonio netto dell’incorporata si sarebbe così rappresentato:  

Patrimonio Attivo1000Capitale Sociale400
Riserve (in sospensione d’imposta)600

Post fusione, la scrittura d’incorporazione è quella già sopra rappresentata:

Patrimonio incorporata1000aPartecipazione incorporata500
aCapitale sociale500

Il capitale sociale non sarebbe più soggetto al vincolo dell’ultima parte del secondo periodo del comma 5, dell’art. 172, ma all’ordinario regolamento fiscale delle riserve in sospensione d’imposta della prima parte del medesimo secondo periodo, che limita la salvaguardia delle riserve in sospensione d’imposta per distribuzione solo se contabilmente viene a emergere un avanzo di fusione oppure un aumento del capitale sociale eccedente quello della incorporata al netto delle quote di capitale sociale già detenute da altre società. In tal caso, non emergendo contabilmente alcun avanzo di fusione e non risultando l’aumento del capitale sociale della incorporante superiore al capitale sociale della incorporata al netto della quota già posseduta dalla incorporante (500), l’intero ammontare delle riserve in sospensione d’imposta per distribuzione della incorporata ante fusione (600) sarebbe incorso fiscalmente nell’effetto estintivo, con una manifesta differenza di conseguenze impositive solo dovuta alla manovra contabile del passaggio delle riserve al capitale sociale della incorporata ante fusione

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