La disciplina Iva delle autovetture assegnate ai dipendenti

Le norme che regolano il trattamento a fini Iva da applicare ai veicoli assegnati ai dipendenti sono contenute nel D.P.R. 633/1972 agli articoli 3, 13, comma 3, e 14; inoltre, interessanti chiarimenti in materia sono stati forniti nella risoluzione 6/DPF del 20 febbraio 2008 emanata dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare, l’articolo 3 al comma 6 del D.P.R. 633/1972 dispone che non costituisce prestazione di servizi rilevante a fini iva la messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti (oltre che l’uso personale o familiare) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1, quindi nella misura limitata al 40%.

Come precisato nella risoluzione 6/DPF/2008, tale regime, consistente nella detrazione limitata al quaranta per cento dell’Iva assolta a monte e nell’irrilevanza dell’uso privato, non è derogabile: in questo senso depone chiaramente il combinato disposto dell’articolo 19-bis1, lettera c), e dell’articolo 3, sesto comma, lettera a), del decreto Iva. Non è, dunque, consentito al contribuente adottare il diverso comportamento consistente nella detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto dei beni in questione e nell’ applicazione dell’Iva, sulla base del valore normale, per l’utilizzo privato dei medesimi, ma si dovrà tenerne conto già in sede di detrazione all’atto dell’acquisto.

Nel caso invece in cui il veicolo utilizzato dal datore di lavoro nell’esercizio d’impresa venga messo a disposizione dei dipendenti a titolo oneroso, ovvero mediante l’addebito di uno specifico corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità di utilizzare il mezzo anche per  scopi  privati, secondo le indicazioni della risoluzione 6/DPF/2008 tali veicoli “sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente  per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa”. Ne consegue che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’Iva, l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è da considerarsi integralmente detraibile (semprechè ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).

La messa a disposizione di veicoli stradali a motore effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, a fronte di un corrispettivo specifico, costituisce una prestazione di servizi rilevante a fini Iva; in merito alla determinazione della base imponibile, l’articolo 13, comma 3, lett. d), dispone che questa debba essere costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore, volendo così evitare l’effetto  distorsivo che potrebbe derivare dalla detrazione integrale nel caso in cui fosse stato previsto un corrispettivo non in linea con il mercato.

L’articolo 14, comma 3, del D.P.R. 633/1972 stabilisce poi che per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 3, lett. d) dovranno essere emanati appositi decreti per l’individuazione del valore normale: nell’attesa dell’approvazione di tali decreti e al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, il valore normale viene determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini di dell’Irpef (articolo 51 comma 4, lett. a) del Tuir), ovvero in misura pari al 30% dell’ ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’Iva nello stesso inclusa. Pertanto, laddove venga pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita, in luogo del corrispettivo pattuito, dal valore normale al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell’Iva inclusa nello stesso importo.

Infine, sempre secondo la citata risoluzione 6/DPF/2008 le medesime conclusioni valgono anche nel caso in cui gli accordi contrattuali consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati.

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