Il D.L. n. 107/2026 individua nel 2030 l’ingresso a regime della contabilità Accrual per le Pubbliche amministrazioni. La nuova disciplina richiede inventari aggiornati, ricognizione di crediti e debiti, strutture organizzative dedicate e sistemi informativi capaci di garantire l’autonomia della contabilità economico-patrimoniale rispetto a quella finanziaria.
Il Decreto-Legge del 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato nella G.U. n. 146 (c.d. Decreto Infrastrutture), contiene nel Capo II una serie di norme sull’applicazione della contabilità Accrual.
In particolare, l’art. 8 individua, dopo la fase di sperimentazione, nell’esercizio 2030 l’ingresso a regime della contabilità Accrual da parte delle Pubbliche amministrazioni.
Sempre l’art. 8 contiene 2 precisazioni:
- una si riferisce alle Amministrazioni escluse dalla sperimentazione Accrual, tra cui i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per i quali sarà definito un regime di contabilità economico-patrimoniale semplificato, definendone il regime e i tempi di adozione;
- nella seconda, viene previsto per le Amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale, anche a fini autorizzatori, un adeguamento della struttura e del contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico-patrimoniale unico.
Quanto agli adempimenti propedeutici necessari ai fini dell’adozione della contabilità Accrual, l’art. 10, D.L. n. 107/2026, stabilisce che le Amministrazioni devono:
- adeguare, ove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuare una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie; adempimento, questo, che non stupisce, considerato che obiettivo della contabilità Accrual è proprio quello di valorizzare adeguatamente il patrimonio delle Amministrazioni pubbliche;
- individuare, nell’ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico-patrimoniale e degli inventari;
- adeguare, assicurando il rispetto del principio dell’unicità d’imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal Decreto MEF 6 agosto 2025.
Con riferimento al terzo adempimento, per i Comuni superiori a 5.000 abitanti pienamente coinvolti nell’attuazione della contabilità Accrual, significa mantenere la contabilità finanziaria per fini autorizzatori con riferimento alla redazione del bilancio di previsione e gestire i necessari collegamenti per la predisposizione di una rendicontazione economico-patrimoniale, se ne evince l’adozione per gli enti locali di un sistema contabile dualistico.
Infatti, come stabilisce l’art. 6 del richiamato Decreto MEF 6 agosto 2025, rubricato “Relazione fra contabilità economico-patrimoniale e contabilità finanziaria”, il sistema informativo deve garantire l’autonomia delle scritture in contabilità economico-patrimoniale rispetto a quelle in contabilità finanziaria, ove quest’ultima sia prevista a fini autorizzatori, come nel caso degli enti locali, assicurando i necessari collegamenti fra gli eventi contabilmente rilevanti per entrambi i sistemi contabili, in modo da evitare la duplicazione delle informazioni e assicurare il rispetto del principio dell’unicità dell’imputazione.
I collegamenti fra registrazioni in contabilità economico-patrimoniale e in contabilità finanziaria sono definiti sulla base della ricognizione dei processi, restando, in ogni caso, escluso l’utilizzo di meccanismi di derivazione delle scritture in contabilità economico-patrimoniale da quelle in contabilità finanziaria.
La logica porta, quindi, a ipotizzare un superamento del Principio contabile 4/3, oggi legato a un meccanismo di derivazione delle scritture economico-patrimoniali attraverso la matrice di correlazione, non adatto a un sistema che si erge a essere pienamente autonomo rispetto alle rilevazioni economico-patrimoniali, come quello Accrual.
