Regime IVA della donazione d’azienda con conferimento in natura del complesso aziendale alla società dei donatari

Le conclusioni dell’Avvocato generale escludono l’applicazione del regime di non cessione IVA al trasferimento gratuito di un’impresa divisa al 50% tra due beneficiarie. La nozione di universalità di beni richiede infatti un trasferimento idoneo a consentire la prosecuzione autonoma dell’attività da parte del beneficiario, senza poter valorizzare una successiva sequenza di conferimenti.

Con le conclusioni presentate il 13 maggio 2026 in merito alla causa T-366/25, l’Avvocato generale ha esaminato la nozione di “trasferimento di una universalità totale o parziale di beni”, di cui all’art. 19, comma 1, Direttiva n. 2006/112/CE. 

Nel caso affrontato, un imprenditore polacco intende donare la propria impresa alle 2 figlie, non titolari di partita IVA, che riceveranno ciascuna una quota del 50%. 

Le 2 figlie, che gestiscono la loro impresa sotto forma di società in nome collettivo, intendono conferire il complesso aziendale del genitore proseguendo la relativa attività

L’art. 19, comma 1, Direttiva n. 2006/112/CE, stabilisce che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente

Secondo il giudice nazionale, tale disposizione può essere oggetto di una duplice interpretazione

In base alla prima interpretazione, che si fonda sull’esame isolato di ciascuna operazione, la donazione di una quota del 50% di un’impresa, non consentendo di esercitare un’attività economica in modo indipendente, non può considerarsi un “trasferimento”. Inoltre, non è possibile ritenere che le figlie intendano proseguire l’attività svolta dall’impresa della madre, in quanto si propongono di conferire, con atto successivo, le loro quote a un terzo, vale a dire alla società di cui sono socie. 

In base alla seconda interpretazione, che è invece funzionale, occorre analizzare la sequenza di operazioni come finalizzate a trasferire l’intera impresa e a proseguirne l’attività, con la conseguente applicabilità dell’art. 19, comma 1, Direttiva n. 2006/112/CE. 

L’Avvocato generale ha esaminato l’opzione consistente nell’analizzare separatamente ciascuna operazione, per poi valutare la possibilità di esaminare congiuntamente le operazioni. 

Alla luce delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, Direttiva n. 2006/112, la prima questione che si pone è se le 2 figlie siano in grado di proseguire individualmente un’attività economica autonoma detenendo, ciascuna, la metà delle quote dell’impresa della madre. 

In senso negativo depone la considerazione che la ripartizione operata tra le 2 figlie consiste nel trasferire a ciascuna di esse una quota del 50% dell’impresa e non nel ripartire tra loro gli elementi patrimoniali di detta impresa, di modo che esse avrebbero potuto, ciascuna per proprio conto, proseguire un’attività autonoma. 

La circostanza che le 2 figlie deterranno il 100% dell’impresa della madre e che insieme possederanno, quindi, l’universalità dei beni, che consentirà loro di esercitare un’attività autonoma, non è tale da mettere in discussione detta conclusione, poiché esse non dispongono di un patrimonio comune, con la conseguenza che ogni operazione deve essere analizzata separatamente

Risulta dubbia anche l’esistenza della seconda condizione di cui all’art. 19, comma 1, Direttiva n. 2006/112/CE, vale a dire l’intenzione delle figlie di proseguire l’attività dell’impresa della madre

È vero che la loro intenzione è quella di proseguire congiuntamente l’attività della madre, ma tale prosecuzione avverrà tramite la loro società e questo presuppone che esse conferiscano le proprie quote nella società di cui sono socie. In altri termini, le quote ricevute in donazione dalle figlie saranno cedute a favore della loro società e, inoltre, esse non hanno alcuna intenzione di diventare personalmente soggetti passivi IVA e, pertanto, di succedere esse stesse alla madre, con la conseguenza che nessuna di loro subentrerà nei diritti e negli obblighi IVA facenti capo alla madre

Al di là, poi, della sussistenza di tali condizioni, l’Avvocato UE è dell’avviso che l’art. 19, comma 1, Direttiva n. 2006/112/CE, non è applicabile perché il trasferimento di una universalità di beni può avvenire solo a favore di un unico beneficiario

Riguardo all’opzione dell’analisi congiunta delle operazioni in questione, che in via di principio potrebbe sembrare maggiormente conforme alla realtà economica di tali operazioni, si tutelerebbe più efficacemente l’obiettivo perseguito dalla norma in questione, che risiede nell’agevolare il trasferimento delle imprese. 

Tuttavia, l’Avvocato generale ha escluso tale opzione, in quanto essa presuppone l’unicità dell’operazione complessivamente posta in essere, la quale implica – secondo la giurisprudenza della Corte europea – che la prestazione sia fornita da un unico soggetto passivo e che la stessa sia costituita da diversi elementi considerati indissociabili dal punto di vista del cliente

Infatti, da un lato, le persone coinvolte nelle diverse operazioni sono diverse e, dall’altro, le operazioni possono essere realizzate in modo indipendente l’una dall’altra e hanno finalità diverse. L’unico collegamento sussistente tra tali operazioni è dato dall’intenzione della madre e delle figlie, non comprovata però da elementi oggettivi, dato che, sotto un profilo strettamente economico, ciascuna operazione potrebbe assumere una rilevanza autonoma. 

Sebbene tale opzione possa sembrare, a prima vista, come la più logica, essa non supera alcune riserve. 

In primo luogo, se si dovesse subordinare l’applicazione, a una serie di operazioni, dell’art. 19, comma 1, Direttiva n. 2006/112, alla circostanza che l’acquisizione finale debba immediatamente seguire l’acquisizione intermedia, si porrebbe inevitabilmente la questione di cosa si debba intendere per “immediatamente”. Si tratterebbe di ore o di giorni? Sarebbe ammissibile che l’acquisizione finale avvenisse diverse settimane, o addirittura mesi, dopo l’acquisizione intermedia? 

In secondo luogo, le singole operazioni hanno natura diversa e nessuna di esse può essere qualificata come trasferimento di un’universalità di beni

In terzo luogo, la Corte ha già dichiarato che l’obbligo, per l’Amministrazione finanziaria, di verificare la volontà del soggetto passivo sarebbe contrario agli scopi del sistema comune dell’IVA di garantire la certezza del diritto, dando rilevanza, salvo in casi eccezionali, alla natura oggettiva dell’operazione di cui trattasi. 

Nel caso di specie, la tipologia di operazioni effettuate dalla madre e dalle figlie è perfettamente chiara, ragion per cui, considerate singolarmente, esse non sollevano alcuna difficoltà di qualificazione

In conclusione, l’Avvocato UE ha proposto al Tribunale di dichiarare che, ai fini dell’art. 19 della Direttiva n. 2006/112/CE, non ricorre un trasferimento di un’universalità totale di beni quando un soggetto passivo trasferisce a titolo gratuito un complesso di beni, nella misura del 50% ciascuna, a due persone fisiche, non soggetti passivi, le quali intendono immediatamente conferire tali quote a una società di persone, di cui sono socie.

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